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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 12207/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso R.G.N. 26599/2018 promosso da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini 12, presso lo studio dell'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente in via principale - contro [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente e ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 411/2018, pubblicata il 04/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] stipulava il contratto di appalto per la “realizzazione delle opere per infrastrutture a rete all’interno del P.I.R. delle [OSCURATO:PERSONA], Gaifana e Lanciano (lotto n. 5) con la [OSCURATO:SOCIETA]. (Società per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito [OSCURATO:SOCIETA]), per un importo complessivo di € 1.495.638,95.

Con atto di citazione notificato il 30/11/2005, la [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizio il Comune, deducendo che quest’ultimo non aveva consentito l’utile ultimazione dei lavori in loc.

Gaifana, chiedendo la risoluzione (parziale) del contratto per inadempimento del Comune stesso, con condanna al pagamento della somma di € 39.226,03 pari al 10% dei “magisteri” non realizzati (in conseguenza della risoluzione del contratto) e al risarcimento di tutti i danni conseguentemente patiti o del corrispettivo dovuto per le sei riserve iscritte in corso d’opera, oltre al risarcimento dei danni cagionati dall’illegittima sospensione dei lavoro relativi alla loc.

Gaifana.

Nel costituirsi, il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione e/o competenza del giudice adito, per essere la controversia devoluta alla cognizione della Camera arbitrale per i lavori pubblici istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e, in subordine, chiedeva il rigetto delle domande attoree, formulando domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la condanna dell’impresa al pagamento della penale di cui all’art. 5 e di una ulteriore somma a titolo di maggior danno per il ritardo nella consegna delle opere relative alle frazioni di Lanciano e Colpetrana, oltre che per la mancata consegna delle opere relative alla frazione di Gaifana.

Nel corso del giudizio di primo grado veniva espletata CTU.

Con sentenza n. 1141/2016, pubblicata il 27/05/2016, il Tribunale di Perugia, dichiarava risolto il contratto d’appalto per fatto e colpa della Committente, condannando il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dalla [OSCURATO:SOCIETA], liquidati in complessivi € 457.992,35, oltre interessi, nonché alla refusione delle spese di lite e di CTU, rigettando la domanda riconvenzionale formulata dall’Amministrazione comunale.

Avverso la predetta sentenza, proponeva impugnazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva, quale successore della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]), con la quale si era fusa per incorporazione la [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito controverso a seguito di concordato ex art. 78 d.lgs. n. 270 del 1999, che aveva riguardato la [OSCURATO:SOCIETA], di cui il Tribunale di Venezia con sentenza del 13/08/2011 aveva dichiarato lo stato d’insolvenza, poi seguito dall’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del 29/09/2011.

Con l’appello principale veniva dedotta la nullità della sentenza di primo grado, per le seguenti ragioni: la decisione era stata assunta da un GOT in una causa il cui valore superava il limite stabilito dal Presidente dal Tribunale con provvedimento del 23/09/2013, in applicazione della risoluzione del CSM del 25/01/2012 e dell’art. 43 bis dell’Ordinamento giudiziario; la pronuncia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in primo grado era nulla, perché quest’ultima era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, perdendo la legittimazione ad agire, senza che il Commissario fosse intervenuto in giudizio; la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA] era priva di legittimazione ad agire, perché con il concordato omologato in corso di causa era stato trasferito tutto l’attivo della procedura, ivi comprese le azioni giudiziarie pendenti, tra le quali non c’era l’azione oggetto del presente giudizio, visto che il Commissario giudiziario non era intervenuto nel processo.

Veniva poi nuovamente proposta l’eccezione di difetto di giurisdizione e/o competenza per effetto della clausola arbitrale e quella d’intervenuta transazione.

Nel merito, il Comune chiedeva la riforma della sentenza impugnata con rigetto delle domande avversarie e l’accoglimento della domanda riconvenzionale.

Con sentenza n. 411/2018, la Corte d’Appello di Perugia, dichiarata la legittimazione ad intervenire della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. e respinta ogni altra eccezione pregiudiziale e preliminare, in parziale riforma della sentenza impugnata, veniva dichiarata l’improcedibilità delle domande proposte in via riconvenzionale dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:SOCIETA], con conferma della sentenza impugnata, salvo che per il riconoscimento del concorso di colpa della [OSCURATO:SOCIETA], nella misura di ½, in relazione alle domande di risarcimento del danno di cui alle riserve nn. 1 e 2 dalla stessa formulate.

Le spese di lite venivano compensate.

La pronuncia di secondo grado è stata impugnata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato otto motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso con contestuale ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Parte ricorrente in via principale ha formulato i seguenti motivi di impugnazione: «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GOT A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 N. 4 C.P. - VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 158 C.P.C., CO. 2, [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 3 C.P.C. …omissis… [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 4 C.P.C. - VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA]'ART. 43 L.F., DEGLI ARTI. 18 E 19 D.LGS. 270/1999 E DELL'ART. 2 D.L. 347/2003, [OSCURATO:PERSONA]'AURT. 360 N. 3 C.P.C. …omissis… [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' ART. 360 N. 4 C.P.C. - VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA]. 75 E 81 C.P.C.

E DEGLI ARTT. 300, 305 .P.C., [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 3 C.P.C. …omissis… [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 1 C.P.C.- VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA] ARTT. 32 L. 109/1994 E 150 D.P.R. 554/1999, NONCHÉ DELL'ART. 5, CO. 16 SEXIES L. 80/2005, [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 3 C.P.C. …omissis… VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA]. 1362 E 1965 C.C. [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 3 C.P.C. …omissis… VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA].I ARTT. 194, 195 E 196 C.P.C., [OSCURATO:PERSONA].101, 115 E 116 C.P.C., [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 3 C.P.C. – VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 2697 C.C., [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 3 C.P.C. …omissis… VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA]. 1218, 1453, 1175, 1375, 1206 E 2697 C.C., [OSCURATO:PERSONA]. 115 E 116 C.P.C., [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 3 C.P.C. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 5 C.P.C. …omissis… VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA]'ART. 1224 C.C. - [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 3»

2. Parte controricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso incidentale: «Primo motivo – Violazione e/o falsa applicazione dell’art.1218 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 – Non sussumibilità della fattispecie concreta nell’ambito della norma …omissis… Secondo motivo di appello incidentale condizionato - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 –erronea interpretazione della norma.» 3.[OSCURATO:PERSONA] rileva, in via pregiudiziale, che occorre integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Tribunale di Venezia del 29/09/2011, risultando il ricorso per cassazione proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta nel corso del giudizio di appello in qualità di cessionaria del credito litigioso, che a sua volta ha presentato ricorso incidentale nei Confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], senza che nessuna delle parti abbia evocato nel presente giudizio di legittimità la cedente. 3.1.Dalla sentenza impugnata e dalle allegazioni delle parti si evince che la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. è intervenuta nel giudizio di appello, instaurato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], deducendo di essere cessionaria di tutti i crediti, anche litigiosi, di quest’ultima per effetto del concordato omologato nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, avviata nel corso del giudizio di primo grado.

La [OSCURATO:SOCIETA] non si è costituita nel corso del processo di secondo grado e non è stata estromessa da tale giudizio, essendo stata peraltro contestata la cessione del credito oggetto di giudizio, con censure riproposte anche nel presente giudizio di legittimità. 3.2.Orbene, in via di principio, la cessionaria diviene parte nel processo se interviene o viene chiamata nel giudizio oppure quando propone appello avverso la sentenza che spiega effetti anche nei suoi confronti, ai sensi ‒ rispettivamente ‒ dei commi terzo e quarto dell’art. 111 c.p.c.

In effetti, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso in corso di causa, il successore non assume la veste di "parte processuale" se non quando sia chiamato o sia intervenuto nel giudizio o abbia proposto impugnazione avverso la sentenza pronunziata tra il terzo ed il suo dante causa.

Il processo prosegue tra le parti originarie, assumendo l'alienante, fino a quando non viene formalmente estromesso dal giudizio, la qualità di "sostituto processuale" del successore a titolo particolare e di litisconsorte necessario (Cass. 4024/1996).

In tale prospettiva, si è più di recente ribadito che il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, ma anche proporre impugnazione avverso la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano.

Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore a titolo particolare che sia intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è impugnata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il vizio di mancanza della integrità del contraddittorio (Cass. 15905/2018; Cass. 1535/2010; da ultimo, con riferimento a cessione di ramo d’azienda, cfr. Cass.24901/2023).

3.3. Nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato proposto in via principale solo nei confronti del soggetto che è intervenuto in giudizio in qualità di cessionario del credito controverso (per effetto del concordato presentato, e omologato, nel corso della procedura di amministrazione straordinaria ex art. 78 d.lgs. n. 270 del 1999), il quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale, senza notificare il controricorso contenente il ricorso incidentale anche al dante causa, già ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria, che pure aveva promosso il giudizio di primo grado ed era stato citato nel giudizio di appello, ove non si era costituito, ma non era stato neppure estromesso dal giudice del gravame.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso R.G.N. 26599/2018 promosso da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini 12, presso lo studio dell'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente in via principale - contro [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente e ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 411/2018, pubblicata il 04/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] stipulava il contratto di appalto per la “realizzazione delle opere per infrastrutture a rete all’interno del P.I.R. delle [OSCURATO:PERSONA], Gaifana e Lanciano (lotto n. 5) con la [OSCURATO:SOCIETA]. (Società per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito [OSCURATO:SOCIETA]), per un importo complessivo di € 1.495.638,95. Con atto di citazione notificato il 30/11/2005, la [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizio il Comune, deducendo che quest’ultimo non aveva consentito l’utile ultimazione dei lavori in loc. Gaifana, chiedendo la risoluzione (parziale) del contratto per inadempimento del Comune stesso, con condanna al pagamento della somma di € 39.226,03 pari al 10% dei “magisteri” non realizzati (in conseguenza della risoluzione del contratto) e al risarcimento di tutti i danni conseguentemente patiti o del corrispettivo dovuto per le sei riserve iscritte in corso d’opera, oltre al risarcimento dei danni cagionati dall’illegittima sospensione dei lavoro relativi alla loc. Gaifana. Nel costituirsi, il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione e/o competenza del giudice adito, per essere la controversia devoluta alla cognizione della Camera arbitrale per i lavori pubblici istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e, in subordine, chiedeva il rigetto delle domande attoree, formulando domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la condanna dell’impresa al pagamento della penale di cui all’art. 5 e di una ulteriore somma a titolo di maggior danno per il ritardo nella consegna delle opere relative alle frazioni di Lanciano e Colpetrana, oltre che per la mancata consegna delle opere relative alla frazione di Gaifana. Nel corso del giudizio di primo grado veniva espletata CTU. Con sentenza n. 1141/2016, pubblicata il 27/05/2016, il Tribunale di Perugia, dichiarava risolto il contratto d’appalto per fatto e colpa della Committente, condannando il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dalla [OSCURATO:SOCIETA], liquidati in complessivi € 457.992,35, oltre interessi, nonché alla refusione delle spese di lite e di CTU, rigettando la domanda riconvenzionale formulata dall’Amministrazione comunale. Avverso la predetta sentenza, proponeva impugnazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva, quale successore della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]), con la quale si era fusa per incorporazione la [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito controverso a seguito di concordato ex art. 78 d.lgs. n. 270 del 1999, che aveva riguardato la [OSCURATO:SOCIETA], di cui il Tribunale di Venezia con sentenza del 13/08/2011 aveva dichiarato lo stato d’insolvenza, poi seguito dall’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del 29/09/2011. Con l’appello principale veniva dedotta la nullità della sentenza di primo grado, per le seguenti ragioni: la decisione era stata assunta da un GOT in una causa il cui valore superava il limite stabilito dal Presidente dal Tribunale con provvedimento del 23/09/2013, in applicazione della risoluzione del CSM del 25/01/2012 e dell’art. 43 bis dell’Ordinamento giudiziario; la pronuncia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in primo grado era nulla, perché quest’ultima era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, perdendo la legittimazione ad agire, senza che il Commissario fosse intervenuto in giudizio; la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA] era priva di legittimazione ad agire, perché con il concordato omologato in corso di causa era stato trasferito tutto l’attivo della procedura, ivi comprese le azioni giudiziarie pendenti, tra le quali non c’era l’azione oggetto del presente giudizio, visto che il Commissario giudiziario non era intervenuto nel processo. Veniva poi nuovamente proposta l’eccezione di difetto di giurisdizione e/o competenza per effetto della clausola arbitrale e quella d’intervenuta transazione. Nel merito, il Comune chiedeva la riforma della sentenza impugnata con rigetto delle domande avversarie e l’accoglimento della domanda riconvenzionale. Con sentenza n. 411/2018, la Corte d’Appello di Perugia, dichiarata la legittimazione ad intervenire della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. e respinta ogni altra eccezione pregiudiziale e preliminare, in parziale riforma della sentenza impugnata, veniva dichiarata l’improcedibilità delle domande proposte in via riconvenzionale dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:SOCIETA], con conferma della sentenza impugnata, salvo che per il riconoscimento del concorso di colpa della [OSCURATO:SOCIETA], nella misura di ½, in relazione alle domande di risarcimento del danno di cui alle riserve nn. 1 e 2 dalla stessa formulate. Le spese di lite venivano compensate. La pronuncia di secondo grado è stata impugnata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato otto motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso con contestuale ricorso incidentale, affidato a due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Parte ricorrente in via principale ha formulato i seguenti motivi di impugnazione: «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GOT A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 N. 4 C.P. - VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 158 C.P.C., CO. 2, [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 3 C.P.C. …omissis… [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 4 C.P.C. - VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA]'ART. 43 L.F., DEGLI ARTI. 18 E 19 D.LGS. 270/1999 E DELL'ART. 2 D.L. 347/2003, [OSCURATO:PERSONA]'AURT. 360 N. 3 C.P.C. …omissis… [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' ART. 360 N. 4 C.P.C. - VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA]. 75 E 81 C.P.C. E DEGLI ARTT. 300, 305 .P.C., [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 3 C.P.C. …omissis… [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 1 C.P.C.- VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA] ARTT. 32 L. 109/1994 E 150 D.P.R. 554/1999, NONCHÉ DELL'ART. 5, CO. 16 SEXIES L. 80/2005, [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 3 C.P.C. …omissis… VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA]. 1362 E 1965 C.C. [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 3 C.P.C. …omissis… VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA].I ARTT. 194, 195 E 196 C.P.C., [OSCURATO:PERSONA].101, 115 E 116 C.P.C., [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 3 C.P.C. – VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 2697 C.C., [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 3 C.P.C. …omissis… VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA]. 1218, 1453, 1175, 1375, 1206 E 2697 C.C., [OSCURATO:PERSONA]. 115 E 116 C.P.C., [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 3 C.P.C. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 5 C.P.C. …omissis… VIOLAZIONE O [OSCURATO:PERSONA]'ART. 1224 C.C. - [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360 N. 3» 2. Parte controricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso incidentale: «Primo motivo – Violazione e/o falsa applicazione dell’art.1218 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 – Non sussumibilità della fattispecie concreta nell’ambito della norma …omissis… Secondo motivo di appello incidentale condizionato - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 –erronea interpretazione della norma.» 3.[OSCURATO:PERSONA] rileva, in via pregiudiziale, che occorre integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Tribunale di Venezia del 29/09/2011, risultando il ricorso per cassazione proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta nel corso del giudizio di appello in qualità di cessionaria del credito litigioso, che a sua volta ha presentato ricorso incidentale nei Confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], senza che nessuna delle parti abbia evocato nel presente giudizio di legittimità la cedente. 3.1.Dalla sentenza impugnata e dalle allegazioni delle parti si evince che la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]. è intervenuta nel giudizio di appello, instaurato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], deducendo di essere cessionaria di tutti i crediti, anche litigiosi, di quest’ultima per effetto del concordato omologato nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, avviata nel corso del giudizio di primo grado. La [OSCURATO:SOCIETA] non si è costituita nel corso del processo di secondo grado e non è stata estromessa da tale giudizio, essendo stata peraltro contestata la cessione del credito oggetto di giudizio, con censure riproposte anche nel presente giudizio di legittimità. 3.2.Orbene, in via di principio, la cessionaria diviene parte nel processo se interviene o viene chiamata nel giudizio oppure quando propone appello avverso la sentenza che spiega effetti anche nei suoi confronti, ai sensi ‒ rispettivamente ‒ dei commi terzo e quarto dell’art. 111 c.p.c. In effetti, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso in corso di causa, il successore non assume la veste di "parte processuale" se non quando sia chiamato o sia intervenuto nel giudizio o abbia proposto impugnazione avverso la sentenza pronunziata tra il terzo ed il suo dante causa. Il processo prosegue tra le parti originarie, assumendo l'alienante, fino a quando non viene formalmente estromesso dal giudizio, la qualità di "sostituto processuale" del successore a titolo particolare e di litisconsorte necessario (Cass. 4024/1996). In tale prospettiva, si è più di recente ribadito che il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, ma anche proporre impugnazione avverso la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore a titolo particolare che sia intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è impugnata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il vizio di mancanza della integrità del contraddittorio (Cass. 15905/2018; Cass. 1535/2010; da ultimo, con riferimento a cessione di ramo d’azienda, cfr. Cass.24901/2023). 3.3. Nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato proposto in via principale solo nei confronti del soggetto che è intervenuto in giudizio in qualità di cessionario del credito controverso (per effetto del concordato presentato, e omologato, nel corso della procedura di amministrazione straordinaria ex art. 78 d.lgs. n. 270 del 1999), il quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale, senza notificare il controricorso contenente il ricorso incidentale anche al dante causa, già ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria, che pure aveva promosso il giudizio di primo grado ed era stato citato nel giudizio di appello, ove non si era costituito, ma non era stato neppure estromesso dal giudice del gravame. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti
Sentenza Cassazione n. 12207/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris