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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40517/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROSARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti di con- danna dell'imputato per il reato ex art 610 c.p.; - che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vi- zio di legge e di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dello stesso e alla ricostruzione del fatto di reato, è inammissibile in quanto, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROSARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti di con- danna dell'imputato per il reato ex art 610 c.p.; - che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vi- zio di legge e di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dello stesso e alla ricostruzione del fatto di reato, è inammissibile in quanto, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 40517/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris