CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 31481/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Magistrato di sorveglianza di Viterbosentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Viterbo hadichiarato inammissibile de plano il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenutoin regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento con cui gliera stata applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione per cinque giorni dalleunicamente censure di merito e non di legittimità.2. Avverso la decisione il difensore dell’interessato ha proposto ricorso percassazione, articolando due motivi, con cui ha dedotto violazione di legge e viziodi motivazione.2.1 Con il primo motivo ha eccepito l’insussistenza dei presupposti cui l’art.666, comma 2, cod. proc. pen. subordina la declaratoria di inammissibilità deplano, avendo il Magistrato di sorveglianza emesso la decisione, corredata damotivazione apparente, in esito a un’analisi del contenuto del reclamo, previavalutazione della natura e della rilevanza delle censure formulate.2.2 Con il secondo motivo ha eccepito la nullità del provvedimento in quantoemesso in violazione del principio del contraddittorio in mancanza della fissazionedell’udienza camerale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Ai sensi dell’art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., il magistrato disorveglianza «provvede a norma dell’articolo 35-bis sui reclami dei detenuti edegli internati» concernenti le condizioni di esercizio del potere disciplinare, lacostituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degliaddebiti e la facoltà di discolpa; la cognizione dell’organo giudicante è estesa almerito dei provvedimenti adottati soltanto «nei casi di cui all’articolo 39, comma1, numeri 4 e 5», ossia qualora siano inflitte le sanzioni dell’isolamento edell’esclusione dalle attività in comune.Ne consegue che, al di fuori dai casi testé menzionati, l’ambito del controllodemandato al magistrato di sorveglianza in sede di decisionesul reclamoproposto dal detenuto avverso l’irrogazione di una sanzione disciplinare ècircoscritto ai profili sopraindicati, restando estranea ogni questione attinente almerito della sanzione.La decisione assunta dal Giudice di merito è conforme alla giurisprudenza dilegittimità, alla quale occorre dare continuità perché aderente al dato normativo,secondo cui è inibita al magistrato di sorveglianza, investito del reclamo control’irrogazione di una sanzione disciplinare diversa dall’isolamento e dall’esclusionedalle attività in comune, ogni valutazione sul merito della sanzione stessa (Sez.1, n. 56714 del 06/07/2017, Martino, Rv. 271908-01; Sez. 1, n. 30379 del30/05/2019, Gallico, Rv. 276605-01; Sez. 1, n. 5136 del 27/01/2026, Serpico,Rv. 289375 - 01).Questa Corte ha già ritenuto esente da rilievi di illegittimità costituzionaletale disciplina, dovendosi riconoscere al legislatore un’ampia discrezionalità nellaconformazione degli istituti di diritto penitenziario, e in tale ambito dei rimedigiurisdizionali attivabili, avuto riguardo in particolare alla loro funzione e al lororegime applicativo (Sez. 7, n. 10487 del 25/01/2019, Carolei, Rv. 276351 – 01;conforme anche Sez. 1, n. 21348 del 31/03/2021, Graviano, Rv. 281227 – 01).Nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza, rilevato un difetto dellecondizioni di legge emergente ictu oculi, ha provveduto de plano sul reclamo,dando conto, con motivazione non apparente, che la declaratoriad’inammissibilità conseguiva alla proposizione di non consentite censure dimerito.La decisione si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, cheafferma il principio per cui il decreto di inammissibilità per manifestainfondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma secondo,cod. proc. pen., quando sia riscontrabile un difetto delle condizioni di legge, il cuiaccertamento non richieda alcun giudizio di merito e apprezzamentodiscrezionale (Sez. 1, n. 277 del 13/01/2000, Angemi, Rv. 215368 - 01; Sez. 1,n. 6558 del 10/01/2013, Piccinno, Rv. 254887 - 01; Sez. 1, n. 35045 del18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017 - 01; Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018,Il ricorrente si duole dell’omessa instaurazione del contraddittorio, ma nonesplicita puntuali profili di illegittimità dell’atto censurato, dedotti in reclamo aisensi dell’art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., che avrebbero richiestoun’attività cognitiva più approfondita e/o un apprezzamento discrezionale contrattazione camerale.3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabileequitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]