CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30582/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsesti. Sentiti i difensori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] deposita le conclusioni scritte a cui si riporta. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo dibattimento insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sostituto per delega orale dell'avocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sostituto per delega orale dell'avocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo dibattimento si riporta ai motivi di ricorso per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo dibattimento insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il GIP del Tribunale di Brescia, con sentenza 22 giugno 2020, aveva dichiarato • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '61 responsabile dei reati a lui ascritti ai capi C), D), E), G) - a eccezione dei fatti commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] - e di cui al capo H), ritenendo sussistente la contestata recidiva; • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '86 responsabile dei reati a lui ascritti ai capi D), E) e G), limitatamente ai fatti commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di cui al capo I), escludendo nei suoi confronti della contestata recidiva; • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi D), E), limitatamente ai fatti commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], e al capo G), limitatamente ai fatti commessi in danno di SIBILIO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Antonio; • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lei ascritti ai capi D) ed I); • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi D), E), G), ad eccezione dei fatti commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], e di cui al capo H); • PIZZI Antonio responsabile del reato a lui ascritto al capo C), escludendo la contestata recidiva, ma ritenendo sussistente l'aggravante del metodo mafioso; • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lui ascritto al capo D), escludendo la contestata recidiva; • [OSCURATO:PERSONA] Antonio responsabile del reato a lui ascritto al capo C), ritenendo sussistente l'aggravante del metodo mafioso; • [OSCURATO:PERSONA] Maurizio responsabile dei reati a lui ascritti ai capi D), E) e G), limitatamente ai fatti commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], disapplicando la contestata recidiva; • SETTEMBRINI Antonio responsabile del reato a lui ascritto al capo C), ritenendo sussistente l'aggravante del metodo mafioso e disapplicando la contestata recidiva; 2. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato avhicu non doversi procedere neiVCAMINITI [OSCURATO:PERSONA] (cl. '61) per intervenuta morte dell'imputato; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (cl. '86) dall'imputazione di ricettazione di cui al capo X) perché il fatto non sussiste; ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate, con conseguente rideterminazione della pena; ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate, con conseguente rideterminazione della pena; ha rideterminato la pena inflitta a VIZI Antonio e ha confermato nel resto la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza 22 giugno 2020 del GIP del Tribunale di Brescia in relazione a fattispecie di estorsione, ricettazione ed associazione a delinquere di stampo mafioso. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe, articolando i motivi, di seguito enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti necessari per la motivazione. 2.1. Ricorsi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lana e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie associativa mafiosa. Mancherebbe nel caso di specie la spendita di una effettiva forza di intimidazione ricollegabile all'associazione in quanto tale, con conseguente difetto dell'assoggettamento nell'ambiente sociale, nonché degli elementi strutturali della associazione per come contestata. Avrebbe dovuto tenersi conto del fatto che oggetto del giudizio era una struttura rudimentale, esistente in un periodo di tempo ristretto e del tutto priva di disciplina interna e di mezzi. Per altro verso, gli elementi valorizzati (contatti continui, condivisione del programma, unitarietà dell'attività dei correi, distinzione di ruoli e capi) risultano comuni a diverse realtà criminali e ricollegabili a diversi titoli di reato non necessariamente di matrice mafiosa. Difetterebbe poi, nel caso di specie, la condizione di assoggettamento e quella di omertà, tanto che, al più, la compagine de qua avrebbe potuto essere considerata alla stregua di associazione a delinquere semplice. Avrebbe poi dovuto considerarsi l'impossibilità di fare riferimento a capacità intimidatoria dei singoli componenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e sul fatto che i precedenti penali per associazione di stampo mafioso di alcuni risultavano del tutto irrilevanti. Tra l'altro, sotto questo aspetto, avrebbe dovuto considerarsi anche l'intervenuta Giatu, pnn,b11,- • archiviazionevdi [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto del tutto estraneo alla vicenda. [3, Nemmeno risulterebbe considerato il fatto che difettava l'uso del metodo mafioso prima dei reati scopo quale elemento caratterizzante l'associazione. Infine, non sarebbe nemmeno stata considerata la necessità di un accertamento più approfondito e dettagliato in conseguenza dell'affermata appartenenza del ricorrente a due diverse associazioni a delinquere di stampo mafioso, in relazione ad una delle quali ha riportato condanna definitiva il 26.5.2020 e senza che i giudici del merito abbiano in effetti spiegato come il [OSCURATO:PERSONA], intraneo già ad una cosca calabrese, abbia stipulato un altro pactum sceleris, dando vita ad altro sodalizio, tanto più quando si consideri che la forza di intimidazione evocata era quella della compagine calabrese. 2.1.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per estorsione (capi E, G, H). Il ricorrente contesta innanzitutto l'inattendibilità delle persone offese, avendone ignorato l'atteggiamento emotivo e rancoroso e non avendo considerato che si trattava di soggetti che avevano un interesse economico nella vicenda processuale. Si contesta altresì che non sarebbe nemmeno stata valutata la mancanza di minacce (o comunque la mancanza di prova di un contributo causale alle minacce) e la presenza di crediti effettivi in presenza di una delega da parte del [OSCURATO:PERSONA] - rilevante ai sensi dell'art. 1744 cod. civ. - che determinerebbero perlomeno la sussistenza di un diverso titolo di reato. Ancora, non potrebbe comunque ritenersi rilevante l'amicizia col [OSCURATO:PERSONA] e mancherebbe alcuna forma di coartazione. 2.1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione dei fatti in contestazione in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni proprio in conseguenza della presenza di un mandato da parte del [OSCURATO:PERSONA] e di un compenso per l'attività svolta. 2.1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 cod. pen. Infatti, con riferimento al metodo, risulterebbero insufficienti gli accenni alla criminalità organizzata o alla caratura mafiosa degli imputati. Quanto all'agevolazione, mancherebbe in radice alcuna motivazione. 2.1.5 Con il quinto motivo, si contesta la ritenuta penale responsabilità per la fattispecie associativa e la qualifica apicale, in relazione alla quale mancherebbe in radice alcuna motivazione. 2.1.6 Con il sesto motivo, si lamenta l'applicazione della legge 69/2015 in relazione al fatto che, comunque, le condotte accertate sarebbero precedenti all'entrata in vigore della modifica normativa che ha aggravato il trattamento sanzionatorio. 2.2 Ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Maurizio, con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] I cetta . 2.2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta penale responsabilità per la fattispecie associativa. In particolare, l'associazione troverebbe motivo di esistere solamente in relazione a estorsioni nell'interesse dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e non vi sarebbero quindi né un programma indeterminato, né i rimanenti elementi strutturali della evocata associazione di stampo mafioso. Mancherebbe alcun riferimento a un territorio definito, non potendosi certo ipotizzare l'esistenza di una associazione "mobile" secondo la definizione offerta dal GIP. Mancherebbero in sostanza: • rituale di costituzione; • rituali di affiliazione; • una struttura di supporto agli associati, non potendo nemmeno rientrare in tale ambito le carte Postepay richiamate in alcune imputazioni trattandosi,di strumenti personali di alcuni degli imputati; • controllo del territorio; • violenze o minacce implicite o esplicite, rimanendo estemporaneo l'incendio ai danni del SETTEMBRINI; • spendita anche solo del nome dell'associazione-madre; • l'uso di armi; • l'assoggettamento delle persone offese. • la spendita del nome o dell'operatività di alcuna "associazione madre" La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe inoltre inadeguata nella parte in cui valorizza l'attività di un unico soggetto, il [OSCURATO:PERSONA], di cui parte delle persone offese si prendeva anche gioco e che avrebbe ottenuto solo parziali e sporadici pagamenti, irrilevante rimanendo il fatto che parte delle persone offese nemmeno abbia presentato denuncia. In sostanza, le persone che venivano in contatto con l'associazione ben sapevano di non correre particolari rischi. 2.2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] alla compagine associativa, posto che l'attività inerente al mero recupero crediti - senza esercizio di minace o violenza e senza alcuna evocazione di appartenenza ad associazione mafiosa - sarebbe stata posta in essere dal SIBILIO nella convinzione della legittimità del proprio agire e in mancanza di elementi, quali un eventuale stipendio connesso alla appartenenza all'associazione, per ipotizzare una affectio societatis. 2.2.3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione dell'articolo 603 codice di procedura penale rispetto ai capi E) e G), in conseguenza della attesa 4a- mancata escussione del tenente colonnello Comencini in ragione del e carr3+d -efato carattere liberatorio delle dichiarazioni di costui sulla autonomia dello [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta inoltre che - trattandosi di riscossione di crediti connessa alla compravendita di frutta regolarmente fatturata - avrebbe dovuto ritenersi legittima l'intera vicenda.2.2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità a titolo di estorsione in conseguenza della mancata consapevolezza di costui in ordine alla origine della pretesa e del fatto che l'imputato si limitava ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], o al più agiva come mero nuncius, peraltro talvolta richiesto dallo stesso SIBILIO. 2.2.5 Con il quinto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata riqualificazione dei fatti in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2.2.6. Con il sesto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Tale circostanza, infatti, non potrebbe essere ritenuta sussistente in conseguenza della reazione delle persone offese e, comunque, dovrebbero essere riproposte le considerazioni svolte dal GIP di Firenze in relazione alla vicenda BACCINI, in cui il ricorrente non era coinvolto ma che coinvolgerebbe temi comuni. 2.2.7. Con il settimo motivo (rubricato erroneamente come sesto nella successione numerica del ricorso), si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della mancanza di motivazione idonea e in presenza di condotte di scarsa incidenza e di una ammissione dei fatti in sede di interrogatorio. Illegittima e sostanzialmente immotivata sarebbe poi la revoca della sospensione condizionale. 2.3 Ricorso SETTEMBRINI Antonio, con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto responsabilità. La valutazione della posizione del SETTEMBRINI, secondo la difesa, dovrebbe ricollegarsi al grave attentato subito, il che avrebbe dovuto portare ad escludere l'ipotizzabilità di un correlativo delitto di estorsione. Si contesta, in particolare, il travisamento delle intercettazioni, la presenza di una motivazione contraddittoria sull'atteggiamento e sulla figura del PAPALEO, incoerente rispetto al giudizio articolato in sentenza e alla ritenuta sussistenza di pressioni di stampo mafioso. In particolare, del tutto ingiustificata risulterebbe l'affermazione del coinvolgimento di un soggetto dal calibro criminale indiscusso, posto che lo stesso PAPALE() nemmeno sarebbe impressionato dall'intervento del suo corregionale ([OSCURATO:PERSONA]). Non vi sarebbe poi relazione tra il prestito di 500 C richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] e l'intervento di costui per come richiesto dal SETTEMBRINI. [OSCURATO:PERSONA], lo stesso intervento dei calabresi non avrebbe in radice fornito alcun esito in favore del SETTEMBRINI, come del resto evidenziato dal GIP. Proprio la mancanza di alcun esito in favore del SETTEMBRINI dimostrerebbe anche la mancata incidenza sulla libertà di autodeterminazione delle ritenute vittime, dovendosi anche considerare che il Papaleo era soggetto certamente più aduso ad atti di sabotaggio rispetto al [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe stato quindi più corretto ritenere che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato quello di pacificatore. Qualificante risulterebbe comunque il fatto che le persone offese abbiano potuto resistere alla richiesta del [OSCURATO:PERSONA], così dimostrando l'inidoneità dell'azione di costui. 2.3.2. Con un secondo ordine di motivi, sebbene non enucleati in distinto paragrafo, si contesta l'ipotizzabilità dell'aggravante di quell'articolo 416 bis.1 codice penale, in difetto di una effettiva evocazione dell'appartenenza del richiedente ad una struttura criminale riconoscibile e riconosciuta e risultando del tutto irrilevante il contenuto dell'interrogatorio PAPALEO, anche in considerazione dell'ambiguità del ruolo svolto dal personaggio della vicenda in cui il SETTEMBRINI agiva per perseguire un proprio legittimo interesse. Irrilevante dovrebbe considerarsi il fatto che sia stato evocato un personaggio, tale Ettore, conosciuto sia dal [OSCURATO:PERSONA] che dal Papaleo. Qualificante dovrebbe invece ritenersi la mancata presenza del Papaleo all'incontro del 2 marzo 2016, dimostrativa della mancanza di alcun timore da parte di costui. 2.4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA], con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.4.1. Con il primo motivo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di estorsione. La difesa così riassume la vicenda: 1. il concorrente Papale° è il mandante del danneggiamento cagionato alla quasi totalità dei mezzi del SETTEMBRINI; 2. il SETTEMBRINI, in passato, aveva già subito la stessa malefatta; 3. il duro colpo assestato ai mezzi di trasporto di SETTEMBRINI era ben mirato alla sua esclusione dall'imminente appalto in [OSCURATO:PERSONA]; 4. SETTEMBRINI, per difendersi dall'aggressione in atto nei suoi confronti ed evitare che i piani di Papale° andassero a buon fine, ha chiesto l'aiuto di [OSCURATO:PERSONA], affinché facesse intervenire il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in sua difesa; 5. l'esecuzione dell'appalto in SAB Ortofrutta non era "regolare", in quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo avevano ideato all'unico fine di togliere di mezzo la società del SETTEMBRINI. Si rammenta come all'esito della procedura Papaleo e Bellani abbiano raggiunto il proprio scopo, riuscendo definitivamente ad estromettere SETTEMBRINI dagli affari con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; 6. [OSCURATO:PERSONA], in tale contesto, ha assunto il ruolo di "intermediario" tra la presunta vittima ed il presunto estorsero, al solo scopo di porre fine all'ingiustizia che SETTEMBRINI stava subendo. I giudici del merito non avrebbero quindi considerato la presenza di precedenti minacce e episodi, risalenti al 2014, posti in essere da mano sconosciuta ma che sarebbero stati finalizzati a una spartizione del mercato su cui i protagonisti della vicenda operavano e che sarebbero stati espressione di un annoso contrasto con il Papaleo. Sussisterebbe, nel caso di specie, un giusto motivo che avrebbe legittimato ad agire il ricorrente. Mancherebbero in radice minacce e intimidazioni concrete ed esplicite. Mancherebbe in radice l'ingiustizia del danno subito da BELLANI e PAPALEO in conseguenza della illiceità della gara di appalto e della presenza di un accordo tra i due per estromettere SETTEBRINI. Mancherebbe la prova della presenza di alcuna limitazione della capacità di autodeterminazione delle vittime. Proprio il fatto che la condotta fosse finalizzata ad una pretesa legittima determinerebbe la mancanza dell'elemento psicologico. Infatti, le condotte contestate avevano finalità meramente conservativa e le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] erano espressione di mera esplicitazione di solidarietà umana, visto che peraltro il [OSCURATO:PERSONA] voleva una pacificazione generale ("ci devi fare pace con Pino", progr. 15 del 2 marzo 2016). 2.4.2. Con il secondo motivo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 cod. pen. Ne difetterebbero infatti i presupposti, in quanto, secondo la difesa, ciò che "rileva (...) è che: - [OSCURATO:PERSONA] non fosse appartenente ad alcuna associazione di tipo mafioso. - non essendovi traccia alcuna delle conversazioni non sono ravvisabili minacce alcune, tantomeno con metodologia mafiosa. - lo stesso Papaleo era un soggetto appartenente ad una ignota consorteria criminale. (...) è ben noto che in Bergamo non esistono cellule di alcuna associazione mafiosa. (...) si desume che il giudice del merito, non ha fornito le motivazioni rigorose imposte dal legislatore al fine di poter correttamente applicare l'aggravante del metodo mafioso." Nemmeno sussisterebbero i presupposti per ritenere sussistente l'aggravante della agevolazione mafiosa, in difetto di alcun dolo intenzionale. 2.5. Ricorso PIZZI Antonio, con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lana . 2.5.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità a titolo di estorsione, in ragione dell'atteggiamento passivo del ricorrente. Difetterebbe la prova che il PIZZI conoscesse il contenuto dei rapporti che il [OSCURATO:PERSONA] intratteneva con le persone che incontrava o il contenuto delle richieste avanzate. 2.5.2. Con il secondo motivo, si contesta la ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, che non emergerebbe in alcun passaggio delle intercettazioni in atti.2.5.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione tu; in relazione all'operato giudizio di ivalenza delle circostanze, in conseguenza della \ C mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e in presenza di una motivazione del tutto apodittica. 2.6. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2.6.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso e alla ritenuta partecipazione da parte degli imputati. Difetterebbero indizi gravi e univoci e i giudici del merito avrebbero valutato gli offerti profili di riscontro in maniera indifferenziata. Mancherebbe in capo ai ricorrenti alcun rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale all'interno della ipotizzata compagine. Difetterebbe la prova della stabile permanenza del vincolo associativo tra gli ipotizzati autori del reato. La motivazione della sentenza impugnata si risolverebbe in una elencazione acritica, di fatto di natura neutra, in asserzioni inespressive, che lascerebbero indimostrati i propri assunti in merito sia alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla configurazione del reato associativo di natura mafiosa, sia in ordine alla condotta partecipativa alla stessa da parte dei ricorrenti, nonché in mere petizioni di principio. Difetterebbe in radice l'indeterminatezza del programma criminoso, considerato che il fine perseguito dagli imputati, in virtù del mandato che loro avevano ricevuto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], operanti nel settore ortofrutticolo, era esclusivamente quello di procedere al recupero dei crediti che costoro vantavano nei confronti di numerosi clienti dislocati tra la Lombardia e la Toscana ed altre località del Nord Italia. Difetterebbe per altro verso la prova che il sodalizio avesse una tale forza di intimidazione da determinare assoggettamento e omertà. Nemmeno potrebbe ritenersi rilevante la presenza di rapporti tra alcuni degli odierni imputati delle cosche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] operanti sul territorio di [OSCURATO:PERSONA], posto che tale circostanza, da sola, non permetterebbe di provare alcun profilo costitutivo di una associazione delinquere di stampo mafioso operante su altro territorio. Allo stesso modo, i riferimenti del [OSCURATO:PERSONA] a sodali detenuti e alle visite al suocero detenuto a Napoli non conferirebbero elementi valutabili ai fini della prova del delitto associativo nè della sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso. Irrilevanti sarebbero anche le somme, irrisorie, che si assume [OSCURATO:PERSONA] abbia dato a [OSCURATO:PERSONA] durante la detenzione, risultando tale relazione il corrispettivo di attività, più o meno lecita (così letteralmente il ricorso, pagina 29), che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva portato a termine. A ulteriore riscontro all'inesistenza dell'associazione, la presenza di dichiarazioni serene e lineari delle persone offese, vi sarebbe il fatto che costoro abbiano sostanzialmente preso in giro il [OSCURATO:PERSONA] rimandando pagamenti (Sibilio), che abbiano ottenuto sconti sul credito reale (Baccini) o che si siano addirittura rifiutati di corrispondere danaro (Cuomo). Ciò anche a voler tacere sul carattere miserrimo delle articolate richieste di denaro, in quanto corrispondenti ad ordini di grandezza pari a 200-300 C, per il gasolio o per mangiare. Infine, nemmeno i pagamenti effettuati degli imprenditori sulla carta Postepay potrebbero essere definiti alla stregua di un "pizzo". 2.6.2. Con il secondo motivo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '86 alla compagine associativa, considerato che costui si sarebbe rapportato solo allo zio e tutte le condotte oggetto di imputazione sarebbero mere conseguenze della parentela tra i due. Sul punto, difetterebbe un adeguato apparato motivazionale, risultando il riferimento alle intercettazioni acritico ed equivoco. Infatti, si sarebbe in presenza essenzialmente di un rapporto diretto tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '86 e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '61, in conseguenza del rapporto di stretta parentela esistente tra i due, senza che in tale rapporto fosse riconnpreso [OSCURATO:PERSONA] o altro associato. 2.6.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla compagine associativa, in quanto del tutto estraneo agli affari paterni e non potendosi desumere la partecipazione all'associazione dalle condotte afferenti ai pagamenti sulle carte Postepay, anche in conseguenza di una scorretta interpretazione delle intercettazioni in atti. In sostanza sussisterebbe, anche in questo caso, un rapporto di natura essenzialmente familiare, avendo il giovane accompagnato il padre solo per brevissimi periodi e senza che a questi possa essere attribuito un ruolo effettivamente partecipativo. Anche in questo caso, le intercettazioni richiamate sarebbero oggetto di elencazione acritica in relazione a passaggi sostanzialmente equivoci. In questo caso, il riferimento alla messa a disposizione della carta Postepay non sarebbe supportato da alcun elemento di riscontro, risultando anzi in atti come il giovane l'avesse attivata e poi se ne fosse addirittura dimenticato. Al proposito, la conversazione del 19 marzo 2016, in cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prometteva al giovane un coinvolgimento in lucrosi affari, avrebbe dovuto essere interpretata alla stregua di una presa in giro.2.6.4. Con il quarto motivo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla compagine associativa, in ragione del ruolo marginale riconosciuto alla donna dalla stessa Corte e del fatto che le condotte risultavano di fatto frutto di un rapporto diretto con il marito, senza che sul punto potessero ritenersi rilevanti le intercettazioni, in relazione alle quali manca anche qualsivoglia motivazione, e dovendosi comunque ritenere inconferenti le condotte riguardanti pagamenti sulle carte Postepay. In particolare, la difesa segnala come le intercettazioni avrebbero potuto essere oggetto di diversa interpretazione e, comunque, difetterebbero elementi per affermare l'intraneità della donna all'associazione medesima, risultando le condotte ascritte meramente episodiche e di scarso rilievo, come parzialmente riconosciuto dalla stessa Corte territoriale. Ancora una volta, le intercettazioni riportate in sede di motivazione risulterebbero oggetto di motivazione acritica ed equivoca e le condotte materiali risulterebbero svolte in maniera del tutto inconsapevole. 2.6.5 Con il quinto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla compagine associativa in conseguenza della mancanza di qualsivoglia ruolo funzionale di costui all'interno dell'associazione, atteso che si sarebbe comunque trattato di mera disponibilità non qualificata. In particolare, sussisterebbe una motivazione assolutamente scarna, dalla quale non sarebbe possibile individuare effettivi elementi a sostegno del giudizio di colpevolezza, mancando lo svolgimento di alcun ruolo dinamico e funzionale al di fuori del concorso in un reato fine. Avrebbe dovuto anche considerarsi che il GIP del Tribunale di Firenze aveva escluso ogni partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a qualsivoglia sodalizio mafioso e, anche in sede cautelare, questa stessa Corte lo aveva posto in una posizione diversa rispetto agli altri associati, non partecipando questi né ad incontri né agli utili, non rivestendo cariche, non essendo stato oggetto di riti di affiliazione, non conoscendo costui i rimanenti associati. 2.6.6 Con il sesto motivo, si contesta la dichiarata penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '86, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi E-G ed I per come rispettivamente contestati. Infatti, quanto alla estorsione, sarebbero stati azionati dei crediti leciti, maturati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e correttamente richiesti. Mancherebbero comunque le minacce, come dimostrato dal fatto che le persone offese SIBILIO, BACCINI e [OSCURATO:PERSONA] non hanno presentato denunce né hanno riferito minacce. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '86 e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] risulterebbero comunque estranei allo svolgimento di qualsivoglia tipo di attività minatoria, non potendo neppure essere considerati a conoscenza del contenuto delle conversazioni intercorse tra altre persone.GLrteUt La fattispecie avr be inoltre essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni in conseguenza della presenza di un credito lecito e di un regolare mandato. L'imputata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contesta la responsabilità in relazione al fatto che le Postepay su cui aveva ricevuto le somme erano di pertinenza familiare. 2.6.7 Con il settimo motivo, si contesta la sussistenza dell'aggravante di quell'articolo 416 bis.1 cod. pen., tanto più dovendosi rilevare che le vicende sono avvenute nel Nord Italia e, quindi, in regioni in cui determinati atteggiamenti assumono una valenza diversa, così come di fatto ritenuto del GIP del Tribunale di Firenze nel proprio precedente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA], sotto l'aspetto materiale, non si comprenderebbe con quale atteggiamento esteriore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '86, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbero contribuito a determinare la sussistenza della aggravante o, comunque, ne avessero consapevolezza. 2.6.8. Con l'ottavo motivo, si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, l'eccessività della pena base, la mancanza degli elementi strutturali dell'aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 n. 3 cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 1.1. Deve premettersi che la vicenda nasce per effetto di una serie di intercettazioni svolte a seguito di un incendio presso una società di Bergamo. Nel contesto di tali intercettazioni venivano individuate una serie di persone che, secondo la prospettazione accusatoria e la ricostruzione offerta dai giudici del merito, risultavano perseguire la composizione di controversie in atto tramite pressioni connesse alla propria caratura criminale e ai legami con associazioni a delinquere di stampo mafioso operanti in Calabria. Nello svolgimento delle indagini, inoltre, era possibile acquisire ulteriori intercettazioni telefoniche in cui, secondo la prospettazione accusatoria e la ricostruzione dei giudici del merito, si evidenziavano una pluralità di condotte estorsive nei confronti di altri soggetti operanti nel medesimo settore merceologico in diverse località d'Italia. Anche in questo caso, le varie condotte risultavano, secondo la ricostruzione accusatoria, accompagnate da riferimenti impliciti ed espliciti ad appartenenza, vicinanza o intraneità all'associazione di stampo mafioso, ovvero all'evocazione della necessità di sostentare affiliati in carcere. 1.2. Nell'articolazione dell'imputazione, la pluralità di fattispecie estorsive risultava in parte effettuata su richiesta o mandato di [OSCURATO:PERSONA] (capo E, in relazione alle persone offese Baccini, Cuomo, Bazzocchi, Corghi, Falabretti, Sibilio); in parte svolta nel proprio interesse (capi G-H, in relazione alle stesse persone offese Baccini, Cuomo, Bazzocchi, Corghi, Sibilio, Falabretti, cui si aggiungevano i fratelli [OSCURATO:PERSONA]). In tutti i casi, centrale era il contributo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '61, successivamente deceduto, e di [OSCURATO:PERSONA], che talvolta si avvalevano anche di terze persone che fungevano da accompagnatori o da intermediari ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '86, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]). 1.3. La qualifica di estorsione attribuita alle vicende di cui ai capi E), G) ed H) derivava in particolare dal fatto che, per quanto riguarda il capo E), i pagamenti erano imposti nonostante non fosse mai stata rilasciata la relativa quietanza e, quindi, i versamenti non avevano efficacia liberatoria, non determinando, documentalmente, la liberazione del debitore. Più in generale, il giudice di primo grado rileva anche come l'attività di intermediazione o recupero crediti fosse svolta in maniera del tutto abusiva e come l'intermediazione svolta fosse finalizzata ad un lucro diverso per quanto riguarda i soggetti imputati. Nel contesto della motivazione di primo grado si evidenzia il fatto che le richieste avessero ad oggetto pagamenti preferenziali, soprattutto in relazione alle società (riconducibili a BACCINI, CORGHI, FALABRETTI) sottoposte a liquidazione o procedure pre- fallimentari o fallimentari. Deve comunque rilevarsi che, con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., alla [OSCURATO:SOCIETA]. (persona offesa Cuomo), alla [OSCURATO:SOCIETA]. (persona offesa Battocchi), alla [OSCURATO:SOCIETA]. (persona offesa Corghi), alla [OSCURATO:SOCIETA]. (persona offesa Sibilio), vi era distinzione tra la persona giuridica debitrice e la persona fisica oggetto di minacce, la quale, da quanto risulta, pagava in contanti, in proprio, senza quietanza. Per quanto riguarda il capo G) ed il capo H), la qualificazione giuridica in termini di estorsione derivava dal fatto che le somme richieste erano totalmente sine titulo e che ad esse seguivano pagamenti di vario tipo. 1.4. Alle diverse estorsioni, per come contestate, è stata applicata l'aggravante del metodo mafioso. In particolare, si tratta della conseguenza delle modalità utilizzate dal soggetto che aveva avanzato le minacce. Infatti, costui in molteplici intercettazioni, puntualmente riportate nelle decisioni di primo e di secondo grado, aveva reiteratamente fatto riferimento alla propria caratura criminale, alla presenza di soggetti detenuti da supportare, alla presenza di una compagine associativa di stampo 'ndranghetista di riferimento. 1.6. Strumentali a tali pluralità di fattispecie estorsive, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, risultava la ricezione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di somme sulla propria carta Postepay. Condotta, quest'ultima, qualificata come ricettazione proprio in ragione del fatto che le somme costituivano profitto di precedente reato.1.7. L'insieme dei delitti scopo, oggetto di condanna nel presente procedimento - unitamente ai collegamenti tra i singoli imputati desumibili dalle intercettazioni - hanno permesso di ritenere che i soggetti che avevano compiuto la maggior parte delle estorsioni e, segnatamente, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '61, successivamente deceduto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], risultavano essere parte di una struttura stabile, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '61, successivamente deceduto, e a [OSCURATO:PERSONA], in ragione della loro maggiore caratura criminale e dei loro stabili contatti con realtà associative calabresi, che, proprio per effetto dello svolgimento di reiterate condotte illecite a danni di soggetti che agivano in ambiti imprenditoriali omogenei, aveva raggiunto una capacità intimidatoria tale da non rendere necessario nemmeno lo svolgimento di minacce esplicite e che per converso potevano contare sulla indotta omertà riscontrata nel caso di specie in capo alla massima parte delle persone offese, che non solo non avevano denunciato estorsioni, ma avevano anche immediatamente avvertito gli imputati del fatto di essere stati convocati dalla P.G. A tale associazione aderivano, secondo la ricostruzione accusatoria, anche soggetti che avevano svolto condotte di supporto dell'attività criminale del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] connessa al perseguimento degli scopi dell'associazione medesima, così, di fatto, promuovendone lo sviluppo. 2. I ricorsi proposti in questa sede presentano questioni in gran parte comuni e che comunque possono essere affrontate in relazione alle singole imputazioni. 3. Risultano, infatti, innanzitutto infondate le doglianze articolate in ordine alla qualificazione delle condotte contestate ai capi C-E-G-H. 4. Deve innanzitutto affrontarsi la fattispecie di cui al capo C). 4.1. Nessun dubbio è possibile nutrire in ordine al fatto che la delega data da SETTEMBRINI Antonio a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], oggi defunto, che a sua volta ha determinato l'agire di [OSCURATO:PERSONA] Antonio e PIZZI Antonio, avesse natura estorsiva perché collegata alla volontà di fare pressioni illecite a carico di soggetti, che pur si erano macchiati di delitti nei confronti del medesimo SETTEMBRINI, opponendo la caratura criminale dei soggetti incaricati alla caratura criminale dei soggetti di parte avversa. Nessun riferimento è infatti possibile all'esercizio di attività lecite che potessero essere qualificate alla stregua di crediti certi, liquidi ed esigibili. Per altro verso, secondo affermazione che in parte si potrebbe riproporre in relazione alle fattispecie oggetto degli altri capi di imputazione, fuoriesce dai confini definiti dalla norma colui che - fuori dai presupposti di legge - intenda svolgere una potestà pubblica (Sez. 2, Sent. n. 23084 del 09/05/2018 Rv. 273433 - 01; Sez. 5, Sent. n. 9731 del 03/02/2009 Rv. 243021 - 01; Sez. 5, Sent. n. 2429 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sanfilippo). Nel caso di specie, il preteso compito di "pacieri" che, secondo alcune difese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PIZZI avrebbero dovuto svolgere in null'altro si concretizza che nell'esercizio privato di una potestà pubblica corrispondente all'accertamento e al contrasto di attività criminale, che avrebbe dovuto essere delegata alla polizia giudiziaria. Nemmeno è possibile ricollegare, nel caso di specie, la condotta ad una difesa privata lecita, posto che essa sussiste come reazione immediata e diretta alla attività criminale altrui ma si ricollega a una contrapposizione tra soggetti che si avvalevano del supporto di bande criminali che perseguivano la finalità ulteriore del controllo di alcune attività economiche e del territorio di riferimento di tali attività. Nessun dubbio infine sussiste che tale attività avesse uno specifico fine patrimoniale in quanto collegata all'ottenimento di commesse e incarichi remunerati. 4.2. Proprio l'evocazione di interventi o interessi di compagini di stampo mafioso, seppur operanti in altro territorio, giustifica l'applicazione a tale fattispecie della circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso. Sotto tale aspetto risulta lineare e corretta l'interpretazione fornita dai giudici del merito alle intercettazioni in atti. Infatti, in sede giudiziale, la valutazione di tali intercettazioni è avvenuta considerando il significato delle espressioni usate e del conglomerato delle conversazioni, essendo intervenuta anche in relazione ai precedenti conosciuti dei protagonisti. 4.3. Al contrario, la formulazione dei motivi di ricorso risulta essere improntata ad una logica parcellizzata ed atomistica, tesa a considerare elementi puntuali delle intercettazioni al di fuori di alcuna valutazione globale e, quindi, risulta inidonea a scardinare il ragionamento giudiziale. 5. Occorre aver poi riguardo alla dichiarata penale responsabilità degli imputati in ordine alle rimanenti fattispecie di estorsione, per come rispettivamente contestate nei capi E), G) ed H). In relazione a tali fattispecie, va ribadito, come del resto già affermato da questa Corte in relazione alla vicenda cautelare, che irrilevante rimane la presenza di precedenti diverse valutazioni del GIP di Firenze posto che il presente procedimento si è sviluppato in conseguenza dell'acquisizione di nuove emergenze indiziarie attraverso l'ascolto delle persone offese per i diversi ed autonomi reati di estorsione; elementi che sono stati compendiati in altra e separata informativa di reato, redatta da differente reparto investigativo (R.O.S. dei Carabinieri di Brescia, in data 10 maggio 2017). Attraverso tali nuovi elementi è stato possibile delineare compiutamente i singoli episodi di estorsione in danno di imprenditori, episodi che erano emersi attraverso il riferimento a dazioni di denaro anche nel corso delle indagini disposte dall'autorità giudiziaria fiorentina senza però che ne fosse stato possibile definire tutti gli aspetti delle singole contestazioni 5.1. Va poi premesso, in ragione del fatto che le condanne si fondano nella massima parte sul contenuto delle intercettazioni, che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). 5.1.1. Nei ricorsi in atti, le difese non hanno dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo del provvedimento impugnato, né hanno assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023), dovendosi ribadire anche il principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, Sent. n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263714, Sebbar) 5.2. Logica e congrua risulta la motivazione che fonda la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '86, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '61 e [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli episodi in danno dei fratelli Baccini e di [OSCURATO:PERSONA] di cui ai capi E) e G). 5.2.1. Centrale, ai fini della dichiarazione di penale responsabilità, è l'interpretazione delle intercettazioni in atti (progr. 1620 - 1755 RIT 2517/15). Tale operazione di interpretazione risulta effettuata sulla base dell'espresso significato delle espressioni utilizzate, in particolar modo da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. A ciò si aggiungono le operazioni di OCP svolte dalla PG e le stesse dichiarazioni delle persone offese che, tra l'altro, riferivano di aver appreso dal duo [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] che avevano riscosso da altri imprenditori debitori della ditta [OSCURATO:PERSONA] e avevano citato tale "Anello" di Bergamo e un altro imprenditore di Padova, dicendo che con essi - che non volevano pagare - avevano usato modi ben diversi da quelli gentili mantenuti con loro e che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli avevano accennato di far parte di famiglie, pur senza fare nomi, con la precisazione che c'erano persone in Calabria a cui dovevano rendere conto. Le stesse persone offese operavano una ricognizione fotografica positiva di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '61 e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], identificandoli come le persone con cui avevano avuto contatti e nelle cui mani avevano pagato, come del resto già emerso in sede di OCP. 5.2.2. Del tutto coerenti a tali elementi le dichiarazioni della persona offesa CUOMO Alfonso, titolare di una quota della società risultante dalla fusione tra CEDIT e la società dei BACCINI. Costui riferiva delle confidenze ricevute da BACCINI Andrea in ordine a delle persone siciliane o calabresi che erano andate da lui e gli avevano intimato di pagare minacciando il coinvolgimento di figli e familiari. Lo stesso CUOMO ha confermato di avere lui stesso incontrato tali persone e ha descritto il fare allusivo di costoro. In atti vi è anche una intercettazione in cui il CUOMO informa il BACCINI di avere saputo che, in occasione di un "appuntamento", uno degli "esattori" "non era potuto venire perché aveva un problema di associazione" (progr. 15571 RIT 2622/2015 n. 335/1241527). I pagamenti così ottenuti sono stati - come anticipato - oggetto di numerosi servizi di OCP. 5.2.3. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '86 emerge ancora una volta da intercettazioni telefoniche (progr. 15875 - 16467 - 16532 - 17627 - 22607 n. 347/9180446 - RIT 2517/15; progr. 714 n. 347/9180446 RIT 661/17) che coinvolgono quest'ultimo, che ha anche accompagnato lo zio in occasione di un pagamento utilizzando l'automobile della propria convivente. 6. Gli elementi richiamati sin dal giudizio di primo grado in relazione alle estorsioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] e la relativa responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '61 poi defunto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '86 alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia quanto al capo E), sia quanto al capo G) emergono dalle intercettazioni e dai servizi di OCP puntualmente richiamati e trascritti nella sentenza di primo grado (progr. n. 45 - 47 - 966 - 1339 - 1361 - 1376 - 1378-1379 - 1397 - 2517 - 2624 - 22756 - 22772 n. 347-9180446 R.I.T. n. 2517/15; progr. 966 R.I.T. 149/2016, n. 10380/2015 R.G.N.R. BS). La chiave di lettura di tali intercettazioni risulta pienamente coerente alle espressioni usate dai conversanti e trova ulteriore riscontro nella conversazione 21 ottobre 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui viene illustrata l'intera situazione. Sul punto, nessuna rilevanza assume la successiva archiviazioneejlo stesso [OSCURATO:PERSONA] in quanto soggetto che - dalla stessa conversazione e dalle conversazioni successive - risultava mero nuncius (progr. 22 - 2624 n. 347-9180446 R.I.T. n. 2517/15) . 6.1. A ciò si aggiunge il riconoscimento - da parte del SIBILIO (e anche del [OSCURATO:PERSONA]) - dell'effigie di [OSCURATO:PERSONA] quale appartenente a uno dei soggetti che talvolta accompagnavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle esazioni e da loro presentatogli (pag. 175 sentenza di primo grado).6.2. Specifica la partecipazione all'attività anche di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '86, ancora una volta emergente dalle conversazioni in atti (progr. 3907 RIT 149/2016 e 15879, 15882, 15885, 18748 R.I.T. n. 2517/15). 6.3. Altrettanto specifica la partecipazione a tale estorsione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], materiale destinatario di parte delle somme estorte. Tale attività, infatti, non risulta altrimenti spiegabile in difetto di rapporti col soggetto che aveva effettuato l'operazione di accredito. 6.4. Indiscutibile, infine, il tenore delle intercettazioni richiamate a pag. 178- 179 della sentenza di primo grado in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Correttamente i giudici del merito hanno dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione a condotte poste in essere in concorso con il defunto CAMINTI [OSCURATO:PERSONA] cl. '61, costituenti estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Antonio (capo G). 7.1. Ancora una volta, a fondare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in concorso col [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '61, deceduto) sono state le intercettazioni in atti (progr. 339 - 419 - 425 - 439 - 1000 - 1003 RIT 319/2016; progr. 1520 - 1581 - 1582 - 1590 - 2237 - 2270 - 2406 - 3037 - 4120 - 7538 RIT 149/2016) e gli accertamenti di PG in ordine ai pagamenti, avvenuti talvolta attraverso persone connesse all'estorto. Il tenore delle conversazioni richiamate sin dalla sentenza di primo grado (pag. 180 ss.) risulta esplicito e inequivoco e, quindi, oggetto di interpretazione logica e congrua. 7.2. Ancora una volta, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] risulta fondata sulla ricezione di parte delle somme estorte, non solo in difetto di titolo, ma anche in difetto di qualsiasi rapporto col soggetto che aveva disposto gli accrediti. 8. Altrettanto logica e congrua la motivazione a fondamento della condanna di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '61, deceduto) in relazione alle estorsioni ai danni di BATTOCCHI [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo E). In questo caso, infatti, sono le persone offese a riferire delle pressanti richieste ricevute dagli imputati, del fatto che - in una occasione - le richieste di pagamento sono coincise con il danneggiamento di alcuni mezzi della società ad opera di ignoti,preceduto da una telefonata di una persona dall'accento meridionale, che intimava loro di versare un assegno alla società dei [OSCURATO:PERSONA]. L'interpretazione data dai giudici del merito di tali circostanze - unitamente agli elementi raccolti in relazione a condotte coeve e coerenti - risulta frutto di una interpretazione globale e coordinata del contenuto del fascicolo processuale. 9. Lineare e coerente la motivazione che fonda la condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl.'61, successivamente deceduto, per le estorsioni ai danni di CORGHI Ulderico di cui ai capi E) e G). I pagamenti sine titulo operati dal CORGHI sulla carta Postepay del [OSCURATO:PERSONA] e poi - dopo l'arresto di questi - sulla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '61, comunque mai girati alla [OSCURATO:PERSONA], e lo stesso atteggiamento del tutto reticente del CORGHI trovano la loro spiegazione nelle intercettazioni in atti, da interpretarsi unitamente a tutti gli elementi raccolti nel fascicolo processuale e dagli elementi specifici in ordine alla conoscenza dello stato detentivo del [OSCURATO:PERSONA], desumibile dalle intercettazioni 24 giugno 2016 e 4 luglio 2016. 10. Logica e coerente, infine, la motivazione a sostegno della condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '61, in relazione alle estorsioni ai danni di FALABRETTI Marzia. La natura estorsiva delle richieste risulta adeguatamente evidenziata nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Carlo, che palesavano la paura della donna a fronte della estrazione geografica (e - per traslato - criminale) dei soggetti richiedenti. 11. Le accennate valutazioni in punto intercettazioni e il modo in cui tali valutazioni sono state ricollegate, in sede di giudizio, agli altri elementi del fascicolo processuale rendono evidente come non vi fossero i presupposti per disporre una rinnovazione istruttoria o, comunque, l'escussione del Ten. Col. Comencini. La richiesta della difesa avrebbe infatti l'unica valenza di raccogliere valutazioni e non elementi di fatto o di prova. 12. In relazione a nessuna delle condotte contestate ai capi E-G-H risulta possibile ritenere la possibilità di riqualificazione in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Come già in precedenza illustrato e come correttamente considerato nel contesto della ricostruzione operata dai giudici del merito, infatti, indubbiamente nel caso di specie vi era la presenza di un incarico da parte di soggetti che vantavano crediti effettivi e sussistenti. Tuttavia, si trattava, nella sostanziale globalità dei casi, di crediti vantati nei confronti di società. Al contrario, le minacce risultano essere state operate nei confronti di persone fisiche, sebbene partecipanti a vario titolo alla compagine sociale, i pagamenti risultano essere stati esatti in via preferenziale, anche quando ci si trova in presenza di società assoggettate a procedure di liquidazione, prefallimentari o fallimentari. Ancora, i pagamenti medesimi risultano essere avvenuti senza quietanza e, quindi, al di fuori dei normali rapporti tra una società e l'altra. La diversità tra persona giuridica creditrice, soggetto che forniva l'incarico al di fuori della spendita ufficiale della propria funzione di rappresentanza, società debitrice, quale soggetto diverso dalle persone fisiche che hanno materialmente provveduto ai pagamenti senza impegnare i conti delle società medesime e senza formalizzare i pagamenti stessi, impongono la qualificazione in termini di estorsione. 13. In relazione a tutte le fattispecie di estorsione contestate deve riconoscersi la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Già all'atto di valutare la misura cautelare avente ad oggetto i medesimi fatti, questa Corte affermava ricorrere il metodo mafioso nelle attività estorsive realizzate dagli indagati (e dal [OSCURATO:PERSONA] cl. '61), considerando sia l'uniformità delle indicazioni ottenute attraverso l'ascolto delle vittime delle estorsioni (confermate anche dal contenuto delle intercettazioni, che avevano documentato significativi colloqui in cui si apprezza la capacità di intimidazione degli autori dei reati e lo stato di soggezione delle persone offese), sia il testuale riferimento, emerso a più riprese, del richiamo all'esigenze di consorterie e gruppi criminali, oltre che degli appartenenti a quei sodalizi ristretti in carcere, nel cui interesse venivano richiesti i versamenti in denaro, richiamo che con il passare del tempo aveva reso superfluo il ricorso a condotte espressamente minacciose proprio in virtù della condizione di assoggettamento delle vittime alle pretese degli estorsori. Le medesime considerazioni possono essere riproposte in questa sede. Risulta infatti sia dalle dichiarazioni delle persone offese, sia dagli elementi desumibili dalle intercettazioni telefoniche in atti che, sebbene con modi raffinatamente subdoli, gli imputati non hanno mai mancato di effettuare allusioni alla propria provenienza geografica, con ciò sottintendendo una vicinanza ad associazioni di stampo mafioso operanti in altro contesto; alla propria caratura criminale, con ciò evidenziando la propria intraneità alle associazioni che in tal modo evocavano; all'intervenuto stato detentivo del [OSCURATO:PERSONA], con ciò evocando una struttura criminale più ampia e di supporto. In tal modo risulta concretizzarsi la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (Sez. 2, Sentenza n. 45321 del 14/10/2015 Rv. 264900) richiamando alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015 Rv. 263525) o anche solamente ingenerando nella vittima la convinzione che l'agente appartenga a tale associazione (Sez. 2, Sentenza n. 49090 del 04/12/2015 Rv. 265515). Risulta al proposito irrilevante la presenza o meno di una reazione della parte offesa, non potendo essere desunta l'esistenza dell'aggravante dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente (ad es. quando la vittima si era immediatamente rivolta alle forze dell'ordine - Sez. 2, Sentenza n. 45321 del 14/10/2015 Rv. 264900). Rimanendo anche irrilevante il fatto che la vittima delle minacce riesca ad assumere un atteggiamento di contrapposizione "dialettica" alle ingiuste richieste (Sez. 1, Sentenza n. 14951 del 06/03/2009 Rv, 243731, Izzo), come anche talvolta avvenuto nel caso di specie. Sul punto, nemmeno è possibile ritenere sussistente alcun profilo di inconsapevolezza in relazione a nessuno dei soggetti condannati. Risulta infatti dalle intercettazioni ed dagli ulteriori elementi in atti che ciascuno degli imputati ben conoscesse sia la particolare caratura criminale dei due principali protagonisti della vicenda ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '61), anche in conseguenza dei particolari legami familiari che vi erano con taluni dei concorrenti, sia il modo in cui tali circostanze venivano usate. 14. Del tutto prive di fondamento e rilevanza le doglianze con cui si intenderebbe fare valere il fatto notorio per cui - nel territorio di Bergamo - non vi sarebbero infiltrazioni mafiose, posto che la valutazione offerta dal Tribunale non è stata presuntiva ma collegata a precisi passi delle intercettazioni e a elementi di fatto ad esse collegati. 15. Va poi in particolare sottolineata una circostanza assolutamente peculiare, richiamata, nelle proprie dichiarazioni, dalle persone offese BACCINI. Costoro, infatti, hanno anche riferito che, prima di [OSCURATO:PERSONA], erano state altre persone che avevano fatto delle richieste sempre in rappresentanza del SETTEMBRINI, ancora una volta evocando l'operatività di associazioni a delinquere di stampo mafioso connesse a particolari territori. Ciò, unitamente a quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche, palesa che il particolare metodo poi concretamente utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della vittima era una sorta di presupposto della scelta operata dagli originari mandanti. 16. Quanto alle ricettazioni che causalmente si ricollegano alle estorsioni, in quanto finalizzate a raccogliere il profitto di tali condotte, non può revocarsi in dubbio la piena compartecipazione, anche sotto l'aspetto psicologico, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. A superare ogni dubbio vi sono il numero delle operazioni in entrata, la mancanza di qualsiasi legame con chi operava l'accredito, la mancanza di qualsivoglia causale legittima delle operazioni medesime. Inoltre, sempre con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], deve richiamarsi l'intercettazione, presente nella ricostruzione giudiziale già in primo grado, in cui era la stessa donna a mettere a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] - su sua richiesta - i conteggi delle somme che erano o sarebbero comunque divenute oggetto di estorsione. 17. Infondate risultano, infine, le contestazioni in ordine alla sussistenza dell'associazione mafiosa o alla presenza di un effettivo contributo causale da parte degli imputati. 17.1. Quanto alla sussistenza dell'associazione mafiosa, infondate sono le doglianze in punto determinatezza o indeterminatezza del programma delinquenziale. Infatti, sebbene le condotte si ripetano secondo un modus operandi simile, risulta palese dalla concatenazione delle stesse il fatto che fosse ricompresa nella programmazione originaria la indifferenziata estensione della condotta su tutto il territorio e in relazione a tutti i soggetti potenzialmente incontrati. Non si trattava, quindi, di una mera esazione dei crediti del SETTEMBRINI, ma si trattava di una espansione delle estorsioni nei confronti di tutti i soggetti che via via si incontravano tramite coloro che effettivamente permettevano tale contatto e nei confronti di tutti coloro che avrebbero potuto essere collegati agli stessi soggetti estorti. Un chiaro esempio di tale meccanismo è offerto, nella vicenda CORGHI, proprio dalla proposta, avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], di riscuotere le somme dovute all'imprenditore da altri piccoli imprenditori. Tale volontà è fra l'altro riscontrata documentalmente dal contratto sottoscritto dallo stesso CORGHI. 17.2. Infondate sono anche le doglianze relative alla asserita mancanza di stabilità dell'associazione. Risulta, dalle dichiarazioni della persona offesa in questa sede raccolte e dalla pletora di intercettazioni telefoniche presenti in atti e acquisite anche da precedente procedimento, il fatto che l'operatività in materia di reati scopo della così individuata associazione e dei singoli associati si è estesa dal 2013 al 2017, così evidenziando una stabilità del legame intercorrente fra ciascuno. 17.3. Ancora, infondate risultano le doglianze in ordine alla mancanza di un contesto territoriale di riferimento, posto che dalle stesse condotte che hanno determinato la consumazione di delitti scopo risulta l'individuazione di specifici contesti territoriali, seppur ristretti ma comunque in espansione, connessi allo svolgimento di specifiche attività economiche di cui si intendeva porre sotto il proprio controllo alcuni ambiti. 17.4. Del tutto prive di fondamento le doglianze in ordine alla mancanza di capacità di intimidazione e di spinta all'omertà. Già in sede cautelare questa stessa Corte aveva rilevato come tale capacità fosse non solo ricollegata alle precedenti esperienze giudiziarie del [OSCURATO:PERSONA] o ai legami dell'indagato con altri soggetti, giudicati e condannati per delitti di partecipazione a sodalizi mafiosi, ma derivasse anche dalle peculiarità dell'associazione, in grado di avvalersi della capacità di intimidazione che derivava dal sicuro e incontestabile collegamento con le strutture mafiose della ‘ndrangheta calabrese. [OSCURATO:PERSONA], la capacità di intimidazione risulta essere oggetto di palese dimostrazione tramite gli accertati delitti fine, che proprio sulla prospettata operatività dell'associazione facevano leva al fine di sottomettere i destinatari delle minacce. Clamorosi, per altro verso, risultano i riscontri in ordine alla ottenuta omertà da parte della comunità nel cui contesto la compagine operava, come puntualmente dimostrato dalla reticenza delle persone offese rispetto all'autorità giudiziaria. Costoro, infatti, non solo non hanno denunciato ab origine una serie di estorsioni, talvolta di rilevante valore, ma hanno anche reso, una volta interrogate, dichiarazioni uniformemente tese a escludere o comunque ridurre il più possibile la responsabilità di coloro con cui erano entrate in contatto, finanche informando questi ultimi delle dichiarazioni rese alla PG. Si tratta di una prova lampante dell'assoggettamento raggiunto e del modo in cui l'associazione operava avvalendosi della omertà determinata, all'evidenza, dalla paura ricollegata alla capacità della stessa. 17.5. Positiva risulta essere stata la prova in ordine alla sussistenza di una struttura organizzativa costituita non solo dalla dotazione del materiale usato per raccogliere i consistenti proventi delle attività delittuose, ma anche e soprattutto dalla costante disponibilità dei sodali, con ruoli agevolmente intercambiabili tra i singoli associati, nel controllare, sollecitare e compulsare, con attività reiterate e insistenti, gli imprenditori cui veniva richiesto il pagamento di somme di denaro. 17.6. Nessun dubbio, infine, può nutrirsi in relazione alla presenza di un contributo qualificato da parte di ciascun imputato. Il vincolo tra di essi non deriva tanto dai legami familiari che intercorrono tra alcuni dei componenti, ma risulta dimostrato dalla costanza dei reati scopo, dalla permanenza negli anni della medesima struttura, dalla consapevolezza di ciascun imputato di inserirsi in una catena causale che coinvolgeva altri soggetti, dal collegamento tra i diversi reati commessi da persone diverse al fine di rendere possibile l'acquisizione degli utili delle estorsioni, dalla capacità dell'associazione stessa di supportare i componenti detenuti, come avvenuto nella vicenda relativa al [OSCURATO:PERSONA], e, nello stesso tempo, di proseguirne l'attività. Si fa, sotto tale ultimo aspetto, ancora una volta riferimento alla successione del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda Fabretti. 17.6.1. Stabile e qualificato risulta il contributo del [OSCURATO:PERSONA], direttamente coinvolto nella gestione degli affari della compagine, protagonista delle estorsioni in posizione sostanzialmente equiordinata al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. 61 poi deceduto, oggetto di sostentamento da parte dei sodali e in particolare del [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di carcerazione. 17.6.1.1. Correttamente motivata - nella sentenza di primo grado - la posizione apicale del [OSCURATO:PERSONA] che ha determinato l'applicazione della relativa fattispecie incriminatrice. Il GIP aveva adeguatamente valorizzato le dichiarazioni delle persone offese e delle intercettazioni, ove [OSCURATO:PERSONA] risutzitva memoria storica delle estorsioni e gestore delle stesse anche all'atto della carcerazione, era ripetutamente evocato da [OSCURATO:PERSONA] come soggetto di riguardo da aiutare durante la sua carcerazione e che beneficiava dei proventi delle estorsioni, trasmesskli dal sodale per alleviare la sua condizionejl fatto che [OSCURATO:PERSONA] cl. '61 nel suo memoriale abbia specificato di aver dovuto spiegare agli imprenditori persone offese che girava parte dei loro versamenti a [OSCURATO:PERSONA], poiché non voleva che [OSCURATO:PERSONA] pensasse che egli prendeva i soldi senza mandarli a lui e che li tratteneva per sé, Crikt,mai il-ce spiega la posizione sovraordinat:a - al pari del [OSCURATO:PERSONA] cl. 61 - nel contesto della compagine. La doglianza proposta in sede di ricorso per cassazione in ordine alla ritenuta fattispecie apicale risulta comunque inammissibile in difetto di un corrispondente motivo di appello. 17.6.2. Allo stesso modo, risulta stabile e qualificato il contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '86, derivante dal frequente accompagnamento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto vertice del gruppo organizzato dedito alla sistematica estorsione in danno di imprenditori in differenti aree delle regioni settentrionali, dalla riscossione materiale di parte delle somme, dalla ricerca assillante degli imprenditori da sottoporre ad estorsione, muovendosi tra diverse regioni, esternando la qualità di soggetti che operavano in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse del suo gruppo organizzato. 17.6.3. Altrettanto stabile e qualificato il contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], non solo in relazione alla disponibilità di raccogliere i profitti di una delle estorsioni, ma in relazione a specifici dati indiziari di particolare pregnanza, come l'indicazione fornita dal padre ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '61) alle vittime delle estorsioni, che dovevano corrispondere le somme pretese dagli indagati, sul ruolo e sull'affidabilità del proprio figlio nella gestione di quelle vicende o in relazione al supporto fornito a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '61 negli spostamenti sul territorio, con costanti contatti con il genitore e con la madre ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), anch'essa deputata a seguire e controllare i flussi delle somme ottenute mediante le estorsioni, attraverso frequenti contatti telefonici con il coniuge, assicurando all'occorrenza il proprio fattivo contributo nelle comunicazioni tra i sodali e con le vittime delle estorsioni, per assicurare il buon esito delle operazioni illecite. 17.6.4. La figura e la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] risulta qualificata dalle valutazioni appena svolte e, comunque, ulteriormente esplicitata, in sede di intercettazioni, dalle molteplici attività di supporto, informazione o aiuto alle attività del marito, esplicitando così una conoscenza che involgeva anche l'attività di terzi. 17.6.5. Nessun dubbio può nutrirsi nemmeno in ordine alla stabilità del contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto costoro svolgevano le medesime attività di supporto già in parte evidenziato in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '86 e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], risultando che costoro allo stesso modo stabilmente fungevano da elementi di collegamento e di supporto alla attività che risultava principale nel contesto dei reati scopo, quella di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '61. 18. Le suesposte considerazioni fondano il rigetto dei ricorsi, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e la condanna d