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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23359/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna risultano inammissibili, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha confermato la condanna di primo grado in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La statuizione sul punto è immune da censure di legittimità atteso che, da un lato, lo stesso appellante ha formulato tale richiesta ove il beneficio fosse concedibile, e che, dall'altro lato, l'imputato è gravato da tre precedenti penali per delitto, in relazione ai quali ha riportato la pena complessiva di anni due e mesi quattro di reclusione; situazione ostativa per legge alla concessione del benefico richiesto e ricorrendo la quale, quindi, non è richiesta una espressa motivazione del rigetto (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 - dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284096 - 01).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna risultano inammissibili, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha confermato la condanna di primo grado in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La statuizione sul punto è immune da censure di legittimità atteso che, da un lato, lo stesso appellante ha formulato tale richiesta ove il beneficio fosse concedibile, e che, dall'altro lato, l'imputato è gravato da tre precedenti penali per delitto, in relazione ai quali ha riportato la pena complessiva di anni due e mesi quattro di reclusione; situazione ostativa per legge alla concessione del benefico richiesto e ricorrendo la quale, quindi, non è richiesta una espressa motivazione del rigetto (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 - dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284096 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3
Sentenza Cassazione n. 23359/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris