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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12125/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato poiché, secondo il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01); che, nella specie, l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non era stato sollecitato dalla difesa dell'imputato, neppure in sede di conclusioni nel giudizio di appello, né questi ne aveva contestato con l'atto di appello il diniego dello stesso da parte del giudice di primo grado; che peraltro il ricorrente non potrebbe comunque avere la sospensione condizionale della pena, avendola avuta già in due occasioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. considerato, quanto alla memoria presentata, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione; P.Q.M.

Dich P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](^n \) ‘4" \ • ti Fui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato poiché, secondo il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01); che, nella specie, l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non era stato sollecitato dalla difesa dell'imputato, neppure in sede di conclusioni nel giudizio di appello, né questi ne aveva contestato con l'atto di appello il diniego dello stesso da parte del giudice di primo grado; che peraltro il ricorrente non potrebbe comunque avere la sospensione condizionale della pena, avendola avuta già in due occasioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. considerato, quanto alla memoria presentata, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione; P.Q.M. Dich P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](^n \) ‘4" \ • ti Fui
Sentenza Cassazione n. 12125/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris