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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25403/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Torino esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo proposto avverso la decisione con la quale il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto legittima la schermatura in plastica delle finestre della cella; rilevato che con il ricorso denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di omessa valutazione delle condizioni di salute del condannato (claustrofobia), lamentando l'assenza di ragioni di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico tali da giustificare una tale compressione dei diritti del detenuto; ritenuto che il motivo è non consentito in quanto a-specifico e reiterativo di analoga censura già svolta dinanzi al Tribunale e da questi adeguatamente vagliata e superata, peraltro in una materia nella quale è consentito il ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge; considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza ha, per un verso, valorizzato l'assenza nei riguardi del detenuto (pur affetto da disturbo depressivo unipolare e disturbo d'ansia generalizzato) di una diagnosi di claustrofobia nei riguardi del detenuto, e, per altro verso, ha osservato che l'apposizione della schermatura è giustificata dalla necessità d'impedire passaggi di oggetti e comunicazioni fraudolente tra il detenuto sottoposto al regime differenziato e l'esterno; considerato che non è ravvisabile alcuna violazione di legge e che la motivazione appena sunteggiata resiste alle censure a-specifiche e contro-valutative del ricorrente; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo proposto avverso la decisione con la quale il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto legittima la schermatura in plastica delle finestre della cella; rilevato che con il ricorso denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di omessa valutazione delle condizioni di salute del condannato (claustrofobia), lamentando l'assenza di ragioni di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico tali da giustificare una tale compressione dei diritti del detenuto; ritenuto che il motivo è non consentito in quanto a-specifico e reiterativo di analoga censura già svolta dinanzi al Tribunale e da questi adeguatamente vagliata e superata, peraltro in una materia nella quale è consentito il ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge; considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza ha, per un verso, valorizzato l'assenza nei riguardi del detenuto (pur affetto da disturbo depressivo unipolare e disturbo d'ansia generalizzato) di una diagnosi di claustrofobia nei riguardi del detenuto, e, per altro verso, ha osservato che l'apposizione della schermatura è giustificata dalla necessità d'impedire passaggi di oggetti e comunicazioni fraudolente tra il detenuto sottoposto al regime differenziato e l'esterno; considerato che non è ravvisabile alcuna violazione di legge e che la motivazione appena sunteggiata resiste alle censure a-specifiche e contro-valutative del ricorrente; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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