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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 19745/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43609-2025 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova indiziaria — è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260); Ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) Ritenuto, in particolare, che la Corte di merito ha dato conto di un ragionamento indiziario serrato, in cui sono stati vagliati sia singolarmente che unitariamente una serie di elementi a carico, resi in un complesso argomentativo privo di fratture logiche e non specificamente avversato dal ricorrente.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'accertamento della sussistenza del dolo di concorso relativo al reato di resistenza ad un pubblico ufficiale — è manifestamente infondato perché la spiegazione della Corte distrettuale non è manifestamente illogica, giacché ha esaltato la condotta successiva non già come segmento della condotta tipica, ma come dato dimostrativo della preesistente condivisione, con l'autista, della volontà di sottrarsi alle forze dell'ordine.

Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art.625 comma 1 nn.5 e 7 cod. pen, alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio in generale — è inammissibile in quanto: - basato su motivi che invocano l'esclusione delle due aggravanti ma che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di 2assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Di contro la Corte di merito ha posto in luce i dati di fatto che fanno dissentire del tutto dalla richiesta di esclusione delle due aggravanti, facendo riferimento a condivisibili approdi di questa Corte; - manifestamente infondato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - manifestamente infondato sulla commisurazione della pena, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43609-2025 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova indiziaria — è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260); Ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) Ritenuto, in particolare, che la Corte di merito ha dato conto di un ragionamento indiziario serrato, in cui sono stati vagliati sia singolarmente che unitariamente una serie di elementi a carico, resi in un complesso argomentativo privo di fratture logiche e non specificamente avversato dal ricorrente. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'accertamento della sussistenza del dolo di concorso relativo al reato di resistenza ad un pubblico ufficiale — è manifestamente infondato perché la spiegazione della Corte distrettuale non è manifestamente illogica, giacché ha esaltato la condotta successiva non già come segmento della condotta tipica, ma come dato dimostrativo della preesistente condivisione, con l'autista, della volontà di sottrarsi alle forze dell'ordine. Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art.625 comma 1 nn.5 e 7 cod. pen, alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio in generale — è inammissibile in quanto: - basato su motivi che invocano l'esclusione delle due aggravanti ma che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di 2assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Di contro la Corte di merito ha posto in luce i dati di fatto che fanno dissentire del tutto dalla richiesta di esclusione delle due aggravanti, facendo riferimento a condivisibili approdi di questa Corte; - manifestamente infondato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - manifestamente infondato sulla commisurazione della pena, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19745/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris