CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 35084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 8 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova, in data 21 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto volte a prefigurare un'alternativa rilettura del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già affrontati con logici argomenti giuridici dalla Corte di appello, che alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata ha ricostruito l'episodio, evidenziando le condotte da cui desumere inequivocabilmente la piena consapevolezza del prevenuto di concorrere alla realizzazione dell'operazione truffaldina; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente