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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 42816/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione I difensori di [OSCURATO:PERSONA] Bidzina e HRISTOV Ivaylo hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna dei predetti per più ipotesi di furto aggravato, è stato accolto il concordato sulla pena con rinuncia agli altri motivi di gravame, con conseguente rideterminazione della pena stessa; considerato che i ricorsi sono stati proposti avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello, con rinuncia degli imputati alle questioni, anche rilevabili d'ufficio, in funzione dell'accordo sulla pena e che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); che, pertanto, i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, avendo i ricorrenti, nella specie, contestato la qualificazione giuiridica dei fatti, il mancato riconoscimento delle generiche e la pena (HRISTOV); la mancata valutazione ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen. ([OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualì e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Monta gni f---.5Terd-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione I difensori di [OSCURATO:PERSONA] Bidzina e HRISTOV Ivaylo hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna dei predetti per più ipotesi di furto aggravato, è stato accolto il concordato sulla pena con rinuncia agli altri motivi di gravame, con conseguente rideterminazione della pena stessa; considerato che i ricorsi sono stati proposti avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello, con rinuncia degli imputati alle questioni, anche rilevabili d'ufficio, in funzione dell'accordo sulla pena e che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); che, pertanto, i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, avendo i ricorrenti, nella specie, contestato la qualificazione giuiridica dei fatti, il mancato riconoscimento delle generiche e la pena (HRISTOV); la mancata valutazione ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen. ([OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualì e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Monta gni f---.5Terd-
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