CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 30459/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Udine del 16/10/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Udine, dopo avere ammesso all’oblazione “ordinaria” LauraPamini in riferimento al capo A), rigettava la domanda di oblazione speciale in riferimento al capo B) e condannava l’imputata alla pena di euro 2.200,00 di ammenda per il reato di cui all’articolo 71 d. lgs. 81/2008. 2. Avverso il provvedimento ricorre l’imputata, formulandoun unico motivo di censura. Ritiene laricorrente che la sentenza abbia travisato il contenuto della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], RSSP dell’azienda, dalla cui corretta lettura si sarebbe evinto il venir meno del danno o del pericolo, elementi la cui assenza ha indotto il giudice a respingere la richiestadi oblazione speciale.3. In data 11 giugno 2024, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputata, faceva pervenire memoria con cui insisteva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in ammissibile. 2. Come evidenziato anche dal Procuratore generale, in tema di contravvenzioni punite con pene alternative il giudice, nell’ammettere l’imputato all’oblazione ai sensi dell’art. 162-biscod. pen., è tenuto ad accertare anche d’ufficio che siano state eliminate, o che siano comunque venute meno, le conseguenze dannose o pericolose del reato, ostative all’accoglimento della domandadi oblazione “facoltativa”, giustificando il suo convincimento con una seppur succinta motivazione (Sez. 1, n. 5829 del 10/01/2024, P., Rv. 285788 - 01 Sez. 1, n. 4992 del 20/07/2017, dep. 2018, Salvati, Rv. 272287; di Sez. 3, n. 24159 del 05/04/2011, Adragna, n. m.; Sez. 3, n.26762 del 05/05/2010, Ambrosio, Rv. 248063; Sez. 1, n. 1659 del 10/12/1996, dep. 1997, Cinque, Rv. 206933). Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato (v. pagg. 3 - 4, laddove si riportano diffusamente i contenutidelle deposizioni dei testi Fruttuoso e Poles, relativamente ai contenuti della consulenza della difesa a firma dell’Ing. Rizzani, esposti dal teste Iob)che gli interventi posti in essere non possano essere ritenuti satisfattivi in termini di eliminazione del rischio, in quanto l’ispettore ha considerato che essi non erano rispondenti a quanto all’epoca prescritto(in particolare non sarebbero state precisate le modalità da adottareper la comunicazione verbale tra uomini a piedi e sui mezzi e alle modalità da adottare per la movimentazione/sblocco/ripristino della funzionalità dei carri cesti, qualora bloccati o in avaria). Il tribunale ha ravvisato inoltre il permanere di rischi non eliminati, ostativi all’ammissione all’oblazione,anche nella non attuata limitazione degli accessi all ’ area, essendo stata detta prescrizione solo in parte portata a termine,laddove altri interventi sono stati solo programmati per il futuro. Tale motivazione, ove anche in mera ipotesi errata, non appare manifestamente illogica o contraddittoria, né frutto di travisamento della prova posto che, come noto, il vizio di «contraddittorietà processuale»(o travisamento della prova) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di «fotografia», neutra e a-valutativa, del «significante», ma non del «significato», atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova(Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01 ), e avvenire comunque in forma di «macroscopica o manifesta evidenza» (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L., n.m.; ecc).Elementi certamente non ricorrenti nel caso di specie. 3. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente,in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.