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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 1986

Cassazione n. 38559/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1986 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 12/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 18/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 640 cod. pen.

Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., per carenza di motivazione in punto di determinazione della pena.

Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico, oltre che manifestamente infondato, considerato il costante insegnamento della Corte in punto di determinazione della misura della pena, valutazione che rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

«con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA](' -1. ;\ IN 0ANCE+21,..,1, 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1986 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 12/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 18/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 640 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., per carenza di motivazione in punto di determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico, oltre che manifestamente infondato, considerato il costante insegnamento della Corte in punto di determinazione della misura della pena, valutazione che rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. «con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA](' -1. ;\ IN 0ANCE+21,..,1, 2
Sentenza Cassazione n. 38559/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris