CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2025
Cassazione n. 13277/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rovvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsil'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria già depositata;udito il difensore:l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 23 giugno 2025 la Corte di appello diCaltanissetta, riformando parzialmente la sentenza emessa in data 05 dicembre2024 dal Tribunale di Gela, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dimesi sette e giorni quindici di arresto ed euro 750 di ammenda per i reati di cuiagli artt. 699, terzo comma, cod. pen. e 4 legge n. 110/1975 commessi in data11/05/2022, portando di notte e senza giustificato motivo un coltello a scattocon punta e doppia lama e un bisturi chirurgico.La Corte di appello ha respinto tutti i motivi di appello, ribadendo la noncredibilità delle spiegazioni fornite dall’imputato, secondo cui trattavasi di attrezzida lui usati nel suo lavoro di pasticciere e per la manutenzione della sua motod’acqua, l'irrilevanza della mera negligenza nel porto, essendo i reati punibilianche a titolo di colpa, e ritenendo non concedibile l’assoluzione per la minimagravità del fatto e le attenuanti generiche, ma riducendo la pena alla metà,stante l’applicazione dell’art. 442 cod. proc. pen. a due reati contravvenzionali.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], permezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 4 legge n. 110/1975 e 699 cod. pen.La motivazione è apodittica quanto alla ritenuta infondatezza dellagiustificazione fornita in merito al porto del bisturi, stante la plausibilità di quantodichiarato dal ricorrente, ed è mancante quanto alla descrizione dellecaratteristiche che renderebbero il coltello un’arma propria per cui non èammessa licenza, cioè il meccanismo di apertura a scatto e di blocco, la lama adoppio filo, l'esclusiva destinazione all’offesa. La sentenza, altresì, erroneamenteapplica anche al porto del coltello il requisito del giustificato motivo, non previstodall’art. 699 cod. pen., non accerta se si sia trattato di un porto delle due armi odi un mero trasporto, lega la mancanza di giustificazione al fatto che i dueoggetti non si trovassero nel luogo di elezione.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.La motivazione è assertiva nel negare il riconoscimento della causa di nonpunibilità della particolare tenuità del fatto per la pluralità di violazioni el’estrema offensività dei due oggetti rinvenuti. L’art. 131-bis cod. pen. imponeuna valutazione complessiva dei parametri legali, compresa l’esiguità del dannoo del pericolo e la non abitualità della condotta, che in questo caso sonosussistenti. Inoltre la sentenza non ha svolto alcuna valutazione dellapersonalità dell’imputato, che è persona offesa per reati di stampo mafioso,circostanza che riduce il disvalore soggettivo della detenzione di strumenti dataglio, che può essere intesa come una forma di cautela personale.2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen.La motivazione è insufficiente nel negare la concessione delle attenuantigeneriche, in quanto si limita a dire che non sono emersi elementi positivi davalorizzare, trascurando la circostanza dell'essere il ricorrente una persona offesada reati di tipo mafioso, la sua giovane età, il possesso di un lavoro stabile,l’assenza di precedenti penali significativi.2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.La sentenza ha correttamente ridotto alla metà la pena, per il ritoabbreviato, ma ha lasciato intatta l’entità della pena-base, già fissata dal giudicedi primo grado in misura elevata, senza considerare l'incensuratezzadell’imputato, la sua attività lavorativa e la giovane età, la natura solocontravvenzionale dei due reati e la già indicata condizione di vittima di reati dimafia, fornendo così una motivazione apparente.3. Il Procuratore generale, con memoria scritta e nella requisitoria orale, hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.4. In data 02 febbraio 2026 il ricorrente ha depositato una memoria direplica alla requisitoria del procuratore generale, in cui respinge l'affermazionedella inammissibilità del ricorso, in quanto generica, e ribadisce la fondatezza deisuoi motivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.La motivazione della sentenza, in merito alla sussistenza delle duecontravvenzioni contestate, è approfondita, logica, nonché conforme alle norme,ai principi giurisprudenziali e alle risultanze processuali.2.1. L'art. 699 cod. pen. punisce il porto di un'arma propria in mancanza dilicenza, aggravato se commesso di notte; la giurisprudenza ha chiarito checostituisce un'arma di tal genere il coltello a scatto, munito di punta e lama adue tagli. Secondo questa Corte, infatti, «Ai fini della qualificazione di un"coltello" quale arma propria od impropria, deve farsi riferimento,rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama adue tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolaritàdi costruzione dello strumento» (Sez. 1, n. 17255 del 01/04/2019, Rv. 275252).La sentenza ha descritto in modo esplicito che una delle due armisequestrate è «un coltello da taglio a scatto con doppia lama di cm. 22, di cuicm. 9 di lama»: tali caratteristiche, cioè la presenza del meccanismo a scatto e,soprattutto, della lama a doppio taglio rendono il coltello un'arma bianca, il cuiporto senza licenza è vietato dalla norma contestata. La doglianza delricorrente, di una carente descrizione dell'oggetto in questione, è dunqueinfondata ed il fatto, in quanto commesso in ora notturna e tenendo l'oggetto inun luogo di facile e immediata disponibilità, cioè nella tasca portaoggetti, latoconducente, dell'auto che egli stava guidando, è stato correttamente qualificatocome la violazione dell'art. 699, commi primo e terzo cod. pen. (stantel'abrogazione del secondo comma ad opera del d.l. n. 123/2023, conv. con leggen. 159/2023).La possibilità di un utilizzo immediato dell'arma, infatti, è la caratteristicache distingue la condotta di “porto” della stessa rispetto al suo mero “trasporto”:secondo la giurisprudenza di legittimità, «Integra il reato di porto d'arma inluogo pubblico previsto dall'art. 699, secondo comma, cod. pen. il trasporto di uncoltello a serramanico a bordo di un'autovettura che circoli in strade e spazipubblici, quando l'agente possa direttamente e prontamente disporne, nonessendo necessario che l'arma sia materialmente portata addosso» (Sez. 1, n.13365 del 19/02/2013, Rv. 255177; Sez. 1, n. 26209 del 11/04/2024, Rv.286601). Anche la doglianza in merito all'omessa valutazione della sussistenzadell'una o dell'altra condotta, pertanto, è del tutto infondata.2.2. L'art. 4, comma 2, legge n. 110/1975, invece, punisce il porto, senzagiustificato motivo, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere e diqualsiasi altro strumento chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo eluogo, per l'offesa alla persona. Non vi è dubbio che il bisturi chirurgico,strumento particolarmente affilato e dotato di punta, sia uno strumento idoneoper l'offesa, ed il fatto che fosse portato di notte, tenendolo in un luogo ove neera facile l'apprensione, unitamente ad un'arma bianca quale quella sopradescritta, è stato logicamente valutato, dalla Corte di appello, come configurareil reato in questione, essendo entrambe le armi potenzialmente e chiaramenteutilizzabili per l'offesa alla persona, stante l'ora notturna e la mancanza digiustificazioni per il loro porto.La sentenza motiva approfonditamente la non credibilità delle ragioniaddotte dal ricorrente quale giustificazione per il porto dell'oggetto, evidenziandoche esse non furono riferite nell'immediatezza dell'accertamento, durante il qualeegli non fornì alcuna spiegazione, e che l'asserita dimenticanza dell'attrezzo nelcamice che indossava per il suo lavoro di pasticciere è smentita dalla circostanzache, sull'auto, non era presente tale camice, circostanza che è stata ritenutasmentire anche l'affermazione che egli, al momento del fermo, avvenuto alle ore22.50 di notte, si stesse recando al lavoro. Tale motivazione è logica, dalmomento che, se il bisturi fosse stato presente nell'auto solo perchéinvolontariamente dimenticato nella tasca del camice, anche quest'ultimoavrebbe dovuto trovarsi nel veicolo, sia che il ricorrente stesse tornando dallavoro sia, a maggior ragione, che egli vi si stesse recando, mentre la suapresenza non è stata dimostrata, e neppure allegata.La sentenza ha già ribadito che, secondo questa Corte, «Il"giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo,legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agentesiano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionatealla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizionisoggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzionedell'oggetto» (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083). Deveinoltre ribadirsi che «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 dellalegge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato odalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibileall'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti»(Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Rv. 276187). L'esistenza stessa di ungiustificato motivo è legata al fatto che il soggetto sia in grado di dare unaimmediata spiegazione per la presenza dell'oggetto potenzialmente utilizzabileper l'offesa, avendolo portato con sé per un motivo legittimo, e la credibilità dellaspiegazione fornita deriva sia dalla immediata capacità di fornire talespiegazione, sia dalla possibilità della sua verificazione da parte degli agentiintervenuti, mentre è evidente che la spiegazione fornita solo a posteriori rendela stessa sospetta e poco credibile, perché essa può essere stata costruita perfini difensivi, non consente alcuna verificazione, e dimostra in ogni caso che ilsoggetto non era in grado di motivare, nell'immediatezza, la legittimità dellapropria condotta.Questo primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato anche in relazione allasussistenza del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, essendo anche per essoampiamente giustificata la qualificazione del fatto come “porto” anziché comemero “trasporto” dell'arma.3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.La sentenza motiva in modo logico e conforme alla legge il diniego dellaconcessione del proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, stante lapluralità ed estrema offensività delle due armi rinvenute.L'art. 131-bis cod. pen. consente l'esclusione della punibilità nel caso di unfatto non abituale e dall'offensività particolarmente tenue, valutato sulla basedelle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo: questaCorte ha stabilito, infatti, che «Ai fini della configurabilità della causa diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa econgiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, aisensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, delgrado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo»(Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01), anche se «il giudiziosulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cuiall'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti glielementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenutirilevanti» (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647). La sentenza haritenuto gravi le modalità della condotta, per la natura delle armi portate, unadelle quali costituente un'arma propria (vedi Sez. 1, n. 19927 del 09/04/2014,Rv. 259539), e l'insussistenza di una delle condizioni congiuntamente necessarieper la valutazione della particolare tenuità del fatto ha logicamente indotto igiudici ad escludere l'applicazione di tale causa di non punibilità.4. Per le medesime ragioni è infondato il terzo motivo di ricorso, relativoall'omessa concessione delle attenuanti generiche.La sentenza ha motivato tale diniego per l'assenza di elementi valutabilipositivamente, in particolare escludendo la rilevanza dell'essere il ricorrente unavittima di reati di mafia. Tale esclusione è logica e non contraddittoria, nonavendo egli stesso addotto la necessità di portare con sé delle armi bianche perdifesa personale e non essendo altrimenti accertato che egli viva in unasituazione di pericolo: logicamente, infatti, la sentenza ha affermato che talecondizione non può di per sé giustificare una mitigazione del trattamentosanzionatorio per qualunque eventuale reato che il soggetto possa commettere.Del tutto irrilevanti o insussistenti appaiono, poi, gli elementi positivi che ilricorrente ritiene essere stati trascurati: la modesta gravità dei precedenti penaliè irrilevante, essendo addirittura la piena incensuratezza non più sufficiente perla concessione del beneficio; la giovane età è insussistente, essendo il ricorrenteun soggetto adulto e maturo; anche il possesso di un lavoro è irrilevante, avendoil ricorrente violato la legge nonostante il suo stile di vita regolare, ed avendoegli sfruttato la sua condizione di lavoratore per fornire una non credibilegiustificazione alla propria condotta. Deve in ogni caso ribadirsi che, secondoquesta Corte, «In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delletutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità dellamotivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato.»(Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), e che «In tema di attenuantigeneriche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Rv. 271269)Anche questo motivo di ricorso deve, perciò, essere rigettato.5. Il quarto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, deveinvece essere dichiarato inammissibile, perché non dedotto in sede di appello.Il ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado, secondo quantoriportato nel provvedimento qui contestato, solo lamentando l'errata applicazionedella riduzione per il rito abbreviato, ma senza formulare doglianze in relazionealla determinazione della pena-base. Correttamente, pertanto, il giudice diappello non ha valutato la congruità della stessa, in assenza del relativo motivodi appello. Il ricorso in cassazione, peraltro, è inammissibile se relativo aquestioni non sottoposte all'esame del giudice che ha emesso il provvedimentoimpugnato, in ossequio alla natura devolutiva del giudizio di legittimità e allaprevisione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29707 del08/03/2017, Rv. 270316, tra le molte).6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto,nel suo complesso, essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 12 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]