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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12163/2024

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 5310 /20 2 2 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale del lo Stato ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - c ontroricorrent e - Oggetto:impugnazione di estrattodiruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Liguria n.526/03/21 depositata i n data 30 / 0 6 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 6 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento per IVA, IRAP ed IRPEF riferito all'anno 2008 del quale eccepiva la mancata notificaavendone avuto conoscenza a seguito di consultazione di unestratto di ruolo; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso in quanto tardivamente proposto;appellava il contribuente; - con la pronuncia gravata la CTR della Liguria ha confermato la sentenzaimpugnata; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi digravame; - resiste l'Amministrazione finanziaria con proprio controricorso; Consideratoche: - preliminarmente, osserva il Collegio che il thema decidendum dell’odierno procedimento è stato recentemente scrutinato dalle SezioniUnite di questa Corte (come ricorda Cass. 27227 del 2023, richiamandoCass., Sez.

Un., 6 settembre 2022, n. 26283), le cui conclusioni– alle quali ulteriori pronunzie hanno dato seguito (tra letante: Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, nn. 3400 e 3425; Cass., Sez.5^, 23 marzo 2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9765) - possono essere confermate e ribadite anchein questa sede; - la questione sub iudice concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo; si tratta di questione relativa all’ammissibilità dell’impugnazione originaria, il cui Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 scrutinio è pertanto preliminare all a disamina dei motivi di impugnazione; - su questa possibilità ha inciso la soprav venienza dell’art. 3 - bis del d.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: «1. all'articolo 12del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4 - bis.

L'estratto diruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazionenei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostriche dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quantoprevisto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici,di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure perla riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici dicui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 - bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione» ; - q uesta Corte (Cass., Sez.

U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, ex art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principidi diritto: in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 - bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, è stato inserito il comma 4 - bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interessealla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimentoagli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; in tema di impugnazione dell'estrattodi ruolo, l'art. 12, comma 4 - bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 - bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertitodalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisognodi tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizionedell'azione avente natura   dinamica   che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applicaanche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse adagire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivoricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienzadi discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanzacamerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto,nel giudizio di rinvio ; - a tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23 /03/ 2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass.12/04/2023,n. 9765) ; - in ultimo, Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 12, comma 4 - bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 - bisd el d.L . n. 146 del 2021, così come convertitoin legge e interpretato come si è detto da questa Corte diLegittimità; - alla luce dei principi sopra esposti, nel ritenere inammissibile l’impugnazione originaria del contribuente, in quanto diretta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 avversol’estratto di ruolo, sia la CTP sia la CTR si sono allineate aiprincipi sopra illustrati; - a fronte di tale statuizione, poi, i motivi di ricorso risultano in ogni caso del tutto inammis sibili perché privi di collegamento con la ratiodecidendi, incentrata sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo; - pertanto, alle argomentazioni della sentenza impugnata non risultano adeguatamente contrapposte le doglianze di parte ricorrente, che non sono finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime; viene quindi meno un elemento indefettibiledell’atto di impugnazione, consistente nel contenere sempretutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dalgiudice a fondamento della propria decisione; - in forza di tali considerazioni, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. dichiara i l ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente cheliquida in euro 2.400,00 oltre a spese prenotate a debito.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 5310 /20 2 2 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale del lo Stato ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - c ontroricorrent e - Oggetto:impugnazione di estrattodiruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Liguria n.526/03/21 depositata i n data 30 / 0 6 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 6 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento per IVA, IRAP ed IRPEF riferito all'anno 2008 del quale eccepiva la mancata notificaavendone avuto conoscenza a seguito di consultazione di unestratto di ruolo; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso in quanto tardivamente proposto;appellava il contribuente; - con la pronuncia gravata la CTR della Liguria ha confermato la sentenzaimpugnata; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi digravame; - resiste l'Amministrazione finanziaria con proprio controricorso; Consideratoche: - preliminarmente, osserva il Collegio che il thema decidendum dell’odierno procedimento è stato recentemente scrutinato dalle SezioniUnite di questa Corte (come ricorda Cass. 27227 del 2023, richiamandoCass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283), le cui conclusioni– alle quali ulteriori pronunzie hanno dato seguito (tra letante: Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, nn. 3400 e 3425; Cass., Sez.5^, 23 marzo 2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9765) - possono essere confermate e ribadite anchein questa sede; - la questione sub iudice concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo; si tratta di questione relativa all’ammissibilità dell’impugnazione originaria, il cui Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 scrutinio è pertanto preliminare all a disamina dei motivi di impugnazione; - su questa possibilità ha inciso la soprav venienza dell’art. 3 - bis del d.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: «1. all'articolo 12del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4 - bis. L'estratto diruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazionenei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostriche dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quantoprevisto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici,di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure perla riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici dicui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 - bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione» ; - q uesta Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, ex art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principidi diritto: in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 - bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, è stato inserito il comma 4 - bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interessealla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimentoagli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; in tema di impugnazione dell'estrattodi ruolo, l'art. 12, comma 4 - bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 - bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertitodalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisognodi tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizionedell'azione avente natura   dinamica   che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applicaanche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse adagire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivoricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienzadi discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanzacamerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto,nel giudizio di rinvio ; - a tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23 /03/ 2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass.12/04/2023,n. 9765) ; - in ultimo, Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 12, comma 4 - bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 - bisd el d.L . n. 146 del 2021, così come convertitoin legge e interpretato come si è detto da questa Corte diLegittimità; - alla luce dei principi sopra esposti, nel ritenere inammissibile l’impugnazione originaria del contribuente, in quanto diretta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 avversol’estratto di ruolo, sia la CTP sia la CTR si sono allineate aiprincipi sopra illustrati; - a fronte di tale statuizione, poi, i motivi di ricorso risultano in ogni caso del tutto inammis sibili perché privi di collegamento con la ratiodecidendi, incentrata sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo; - pertanto, alle argomentazioni della sentenza impugnata non risultano adeguatamente contrapposte le doglianze di parte ricorrente, che non sono finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime; viene quindi meno un elemento indefettibiledell’atto di impugnazione, consistente nel contenere sempretutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dalgiudice a fondamento della propria decisione; - in forza di tali considerazioni, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. dichiara i l ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente cheliquida in euro 2.400,00 oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presup
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