CassazionedecretoSezione 4Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 41129/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1. Con pronuncia del 07 novembre 201,1a Corte di appello di Catania confermava la sentenza 1 emessa dal "Eibunale della stessa città in data 24 maggio 2013, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato perché, dopo essersi introdotti all'interno dell'istituto scolastico in disuso, [OSCURATO:PERSONA], di proprietà del Comune di Catania, s'impossessavano di diversi quantitativi di materiale di ferro/utilizzando degli attrezzi atti allo scasso. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, ciascuno per il tramite del proprio difensore di fiducia. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in quanto la sentenza avrebbe omesso di argomentare in termini di rigorosa compatibilità con le risultanze processuali dovendosi ritenere che lo stato dei luoghi e le f condizioni in cui il materiale ferroso si trovava .9 s • sicuramente presagire che si trattasse di "res derelicta" o comunque di oggetti abbandonati dal proprietario col precipuo scopo di disfarsene definitivamente., 2.2 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la nullità assoluta ed insanabile della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa per omessa notifica sia al difensore di fiducia che all'imputato del decreto di citazione per giudizio di appello ex art. 601 c.p.p. Si osserva infatti che, pur avendo il ricorrentetcon dichiarazione del 8/8/2016, depositata in cancelleria in data 9/8/2016, nominato quale difensore di fiducia l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] con contestuale revoca di ogni precedente ' difensore, tuttavia il decreto di citazione per il giudizio di appello, nel quale risultava erroneamente indicato quale difensore del Crisafulli l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], veniva notificato in proprio al precedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ex art. 157, comma 8-bis c.p.p. in data 14/2/2019. Il processo si celebrava dunque con l'assenza del difensore e dell'imputato non citati a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e deve essere accolto. 2. Sul tema occorre rammentare che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo il quale in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente. In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, condannando gli imputati per il reato di furto aggravato, aveva escluso che costituissero "res derelicta", ovvero cosa abbandonata con l'intenzione di disfarsene, quattro condotti ondulati in acciaio, del valore complessivo di euro cinquantamila, ordinatamente collocati su un terreno privato, non recintato e ben tenuto); (Sez. 4, n. 3910 del 17/12/2020 (dep. 02/02/2021 ), Degli Innocenti, Rv. 280380 - 01; Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26310501; Sez. 5, n. 35352 del 20/06/2013, Pollina, Rv. 256955 - 01). 3. Nel caso di specie, come osservato dal ricorrente, la it4orte di appello, nella sentenza impugnata, ha escluso la possibilità di ritenere res derelicta i beni sottratti dagli imputati pur dando atto, tuttavia, che il materiale ferroso in questione era "ammassato all'esterno dell'area di pertinenza". Sotto tale profilo la pronuncia si presenta, pertanto, viziata/dovendosi ritenere che, emergendo dallo stato dei luoghi, così come descritto in sentenza, che i beni erano collocati all'esterno dell'edificio, privo di un cancello e caratterizzato dalla presenza di materiale di risulta, l'erronea interpretazione degli imputati circa la altruità degli stess, e dunque circa un elemento costitutivo del reato che caratterizza il fatto tipico, ben poteva integrare un errore sul fatto ' rilevante ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato ai sensi dell'art. 47 comma 3, cod. pen., avendo i ricorrenti agito in buona fede nella convinzione che si trattasse di cose abbandonate dal proprietario. Difettando pertanto l'elemento soggettivo del reato la sentenza deve essere annullaPsenza rinvio perchè il fatto non costituisce reato. _f 3. Trattandosi di motivo di gravame non esclusivamente personale ed essendo le due posizioni perfettamente sovrapponibili, la statuizione di annullamento senza rinvio disposta con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] deve essere estesa all'altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con rilievo assorbente rispetto al motivo di ricorso dal medesimo dedotto. Tale effetto estensivo deve ritenersi operante anche se [OSCURATO:PERSONA] non risulta aver proposto alcuna specifica censura sul medesimo punto/dovendosi osservare al riguardo che, ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla Suprema Corte in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, Germinario, Rv. 278226 - 01; Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Aresu, Rv. 266686). 4. Deve essere perciò pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio nei confronti di entrambi gli imputati perchè il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato. c.1 , Così deciso, il 30 settembre 2021 3 gi >' c=> Il consi estensore Il Presidente 2