CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 48118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da . dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto dei ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglirnento dello stesso; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si associa alla richiesta del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma in riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 57, 595 c.p., 13 L.47/1948 (ascritto perché veniva offesa la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] pubblicando sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA], in data 13.6.15, un articolo di cronaca dal titolo "[OSCURATO:PERSONA] crea l'emergenza e boss trovano gli alloggi" nel quale si rappresentava che "[OSCURATO:PERSONA] era il "creatore dell'emergenza abitativa" in qualche modo utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per far passare in consiglio comunale le delibere che dirottavano i fondi del Comune (spesso fuori bilancio) per affittare in blocco le case dei Guarnera e degli altri costruttori amici di [OSCURATO:PERSONA]"), ha assolto i predetti perché il fatto non costituisce reato. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge e carenza assoluta di motivazione evidenziando in particolare come la sentenza di appello non si sia confrontata adeguatamente con quella di primo grado come avrebbe dovuto nel ribaltarne la decisione Indi si pongono in evidenza i vari punti della sentenza di primo grado coi quali quella di appello non ha dialogato [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. La motivazione della sentenza di appello che ha ribaltato la decisione di condanna del primo giudice è del tutto carente ed insoddisfacente sotto il profilo della adeguata indicazione delle ragioni che hanno indotto i giudici di secondo grado a sovvertire la precedente decisione articolata invece con ampio costrutto argomentativo in fatto e in diritto. La sentenza impugnata, come ben posto in evidenza nel ricorso in scrutinio, ha fondato la decisione di assolvere gli imputati riconoscendo l'esimente del diritto di cronaca e di critica, affermando che essi si sarebbero limitati ad elencare delle circostanze di fatto vere che aveva semplicemente posto all'attenzione del lettore e che erano destinate unicamente a sollevare dei dubbi, non facendosi nell'articolo giammai parola di accordi intervenuti tra la persona offesa e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], né si assume che il contatto sms tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse finalizzato "a pressioni di sorta", con la conseguenza che non si potesse affermare che gli imputati avrebbero indotto il lettore a ritenere che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], fosse al libro paga del clan [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Afferma la Corte di appello che la dazione di denaro da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], cui si fa riferimento nell'articolo, era in realtà sganciata dalla vicenda descritta, anche se [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la collegano alla vicenda durante la loro telefonata, laddove, si evidenzia in ricorso, tale circostanza nell'articolo non è evidenziata, anzi la testualità di esso andrebbe in direzione del tutto opposta, con la conseguenza che quanto afferma la sentenza impugnata - conclude il ricorso - si risolve in "un'estensione di significato" aggiunta dai giudici di appello. Ciò a fronte della pronuncia di primo grado che aveva individuato il carattere diffamatorio dell'articolo in questione nel fatto che riferisce dati e circostanze la cui lettura d'insieme suggerisce che la persona offesa fosse personaggio 'sensibile' alle sollecitazioni di [OSCURATO:PERSONA], disponibile ad assecondare gli intenti speculativi degli operatori economici che in [OSCURATO:PERSONA] trovavano una valida sponda presso l'amministrazione comunale. Nell'articolo viene collegata la rete di interessi di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] - imprenditori amici - esponenti dell'amministrazione comunale operanti nel settore di riferimento, in primo luogo ad una dazione di denaro in favore di [OSCURATO:PERSONA] concordata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo ad una interlocuzione avvenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre [OSCURATO:PERSONA] si trovava in aula in attesa di una delibera chiave nelle aspettative degli imprenditori amici, e su tale tematica viene sollevato l'interrogativo presente nella parte finale dell'articolo "perché chiamo [OSCURATO:PERSONA] proprio mentre il Campidoglio stava per approvare quella delibera" (così testualmente nella sentenza dì primo grado). Per il giudice di primo grado, dunque, era la concatenazione allusiva ed insinuante degli enunciati che integrava la diffamazione atteso che il reato di diffamazione a mezzo stampa si consuma anche quando il contesto della pubblicazione determina il mutamento del significato apparente di uno o più frasi altrimenti non diffamatorie, attribuendo ad esse un contenuto allusivo percepibile dal lettore medio. A fronte di una siffatta ricostruzione svolta dal primo giudice, del tutto carente si appalesa quindi la motivazione della sentenza di appello che, come bene si evidenzia nel ricorso in scrutinio, non spiega perché e dove sbagliava la sentenza di primo grado nel ritenere l'articolo in argomento zeppo di allusioni ed insinuazioni diffamanti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in linea con la lettura del giudice di legittimità quanto alla ricorrenza del reato di diffamazione in presenza di concatenazione allusiva e di insinuazioni presenti in un articolo pubblicato da un organo di stampa. La sentenza impugnata non spiega neppure perché ed attraverso quale percorso argomentativo, a differenza di quanto era stato deciso ed argomentato dal primo giudice, l'articolo che viene definito come destinato a sollevare dei dubbi nei lettore debba essere tenuto fuori dal perimetro delle allusioni, delle insinuazioni, delle suggestioni che invece integrano il delitto di diffamazione a mezzo stampa, aggravata nel caso di specie; non spiega in altri termini le ragioni per le quali porre dei dubbi sia cosa diversa da insinuare laddove è evidente che pur potendo in astratto sussistere differenza tra le due cose, occorre darne specificamente conto, in concreto, trattandosi di sfumature che potrebbero assumere rilievo soprattutto sotto il profilo soggettivo, e non limitarsi ad affermare genericamente che si versi nella ipotesi dei mero dubbio; né spiega alcunché di preciso, d'altronde, neppure in merito alla enunciata ma non argomentata insufficienza di prova dell'elemento soggettivo, atteso che per la consumazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa è sufficiente il dolo generico, di tal che non rilevano le intenzioni di chi scrive qualora la concatenazione degli enunciati risulti essere allusiva ed insinuante; né la circostanza è specificamente affrontata sotto il profilo dell'esercizio del diritto di cronaca. Appare evidente, dunque, il vizio di carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata che deve essere annullata sotto tale profilo. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va anche rimessa la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione d