CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 28764/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto previsto dall'art. 336 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991 (oggi: art. 416-bis.1, cod. pen.), commesso in data 05/03/2013. 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo due motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce cumulativamente violazione di 1legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione: secondo il ricorrente, la decisione impugnata ha una motivazione che rende non intelleggibile il processo logico-giuridico posto alla base della decisione. Nell'articolare il motivo di ricorso, si censura la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui esclude la possibilità di riconoscere al ricorrente le circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce i medesimi vizi in relazione al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Ricordata la natura oggettiva dell'aggravante in parola, il ricorrente lamenta l'assenza di qualsivoglia elemento - nella motivazione della decisione - che dia spiegazione delle ragioni per cui detta aggravante è stata ritenuta sussistente. 3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso poiché del tutto generico. 4. Il procedimento è stato deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi proposti. 2. Il conforme accertamento delle due sentenze di merito ha ritenuto univocamente dimostrato che l'imputato abbia indirizzato minacce - anche evocative della sua pericolosità sociale (per le gravi condanne per rapina e armi riportate in precedenza) e dell'esistenza di legami con clan camorristici - all'indirizzo di pubblici ufficiali, al fine di farli desistere dal compimento di atti del loro ufficio (nella specie, attività di contrasto al contrabbando di tabacchi). 3. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla ricostruzione del fatto, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. 4. Si tratta di motivo inammissibile, per mancanza di specificità dei motivi di ricorso. 4.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare ripetutamente che non può formare oggetto di ricorso per cassazione il (ritenuto) difetto di motivazione della 2sentenza di appello, laddove i motivi formulati con l'atto di appello siano essi stessi affetti da genericità; ciò in ragione del fatto che i motivi di appello generici «restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione» (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700 - 01; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01). Questa Corte ha altresì chiarito che il difetto di specificità che determina l'inammissibilità dell'appello si riscontra quando i motivi di appello non enunciano né argomentano esplicitamente «i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 4.2. Nel caso di specie, l'esame dell'atto di appello - cui questa Corte ha accesso diretto, al fine di verificare l'ammissibilità del ricorso per cassazione - impone di constatare il difetto di una critica argomentata alla sentenza di primo grado, limitandosi, di fatto, in una espressione di mero dissenso rispetto a detta decisione. L'atto di appello - senza alcun riferimento alla decisine di primo grado o a fonti di prova trascurate o mal valutate dal Tribunale - si limita ad affermare apoditticamente l'assenza di dolo, segnalando che l'imputato non aveva intenzione di opporre resistenza, essendosi limitato a tenere un atteggiamento spavaldo e irriguardoso, pronunciando frasi "fuori posto", senza intenzioni offensive o minatorie. Anche con riferimento all'aggravante del c.d. metodo mafioso, l'imputato si era limitato a segnalare nei motivi di appello l'assenza di intenzione di usare modalità mafiose, sottolineando che il clan evocato da [OSCURATO:PERSONA] era stato "annientato dall'intervento della magistratura". Circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'imputato - nell'atto di appello - si era limitato ad affermare di non comprendere le ragioni di tale decisione "data la modestia del caso". 4.3. Si tratta di motivi di appello inconsistenti che non esprimono una critica, ma un mero dissenso rispetto alla decisione impugnata; ancorché la genericità dei motivi non abbia indotto la Corte territoriale a dichiarare inammissibile l'appello, resta il fatto che essi risultano del tutto a-specifici. A fronte di detti motivi generici, la motivazione resa dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata risulta adeguata. 4.4. Del resto, anche il ricorso per cassazione è, a sua volta, affetto da estrema genericità. Il ricorrente si duole del fatto che «la Corte di appello non ha 3indicato gli elementi dai quali ha tratto i motivi di non riconoscimento elle circostanze attenuanti generiche, avendo un ampio margine di concessione» e del fatto che i giudici di merito non avrebbero fatto alcun accertamento per verificare se fosse vero o meno che il ricorrente aveva legami con persone legate alla camorra. Il ricorrente afferma, inoltre, l'assenza di effetti intimidatori delle frasi dell'imputato sulla persona dei pubblici ufficiali cui erano rivolte. In ciò consisterebbero i vizi motivazionali che affliggono la decisione impugnata, deduzioni che non si confrontano con l'effettiva consistenza della condotta delineata nelle sentenze di merito e con il contenuto oggettivamente evocativo sotteso al richiamo esplicito al clan di camorra. 4.5. Anche in questo caso, si tratta, all'evidenza, di censure del tutto generiche, che - proposte nel ricorso per cassazione - si limitano a reiterare le censure, ancor più generiche, formulate nell'atto di appello. 5. Alla luce di tali premesse - e richiamati in particolare gli approdi interpretativi indicati al considerato in diritto 4.1. - il ricorso in esame deve essere dunque dichiarato inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M