Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35188/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 17 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in data 4 maggio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina impropria e lesioni personali.

Letto il ricorso e le conclusioni scritte del 2/7/2023; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputata, oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello (in particolare, a pagina 5 della sentenza impugnata) ha congruamente evidenziato come dal lineare - e, dunque, attendibile - racconto della persona offesa, peraltro riscontrato dalle altre prove dichiarative e documentali assunte, non vi fossero dubbi circa la commissione del reato di rapina impropria, avendo la prevenuta esercitato violenza e minaccia nei confronti dell'addetto alla sicurezza dopo la sottrazione della merce, nonché sul valore di quanto sottratto, desunto dalle etichette rinvenute all'interno dell'esercizio commerciale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 17 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in data 4 maggio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina impropria e lesioni personali. Letto il ricorso e le conclusioni scritte del 2/7/2023; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputata, oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello (in particolare, a pagina 5 della sentenza impugnata) ha congruamente evidenziato come dal lineare - e, dunque, attendibile - racconto della persona offesa, peraltro riscontrato dalle altre prove dichiarative e documentali assunte, non vi fossero dubbi circa la commissione del reato di rapina impropria, avendo la prevenuta esercitato violenza e minaccia nei confronti dell'addetto alla sicurezza dopo la sottrazione della merce, nonché sul valore di quanto sottratto, desunto dalle etichette rinvenute all'interno dell'esercizio commerciale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 35188/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris