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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45723/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, che - in applicazione di consolidati principio di diritto affermati da questa Corte di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01) - ha valorizzato l'importo del titolo ricettato (il danno è inconferente ai fini che qui interessano, essendo afferente al tentativo di truffa e non alla ricettazione del titolo); che, invero, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità del fatto di lieve entità, pur in presenza della lieve consistenza economica del bene ricettato, in presenza di elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (l'entità del profitto, desunta dall'importo apposto sul titolo ricettato), sia sotto il profilo soggettivo (capacità a delinquere dell'agente, implicitamente desunta dalla circostanza per cui la ricettazione era finalizzata a compiere un ulteriore delitto, cioè la truffa ai danni del venditore) ritenuto che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato determinato unicamente dalla necessità di adeguare la "sanzione al fatto in concreto", dunque, è stato determinato da una valutazione globale del fatto, comprensiva anche del profilo patrimoniale; che, dunque, nel caso di specie, correttamente il giudice di merito ha escluso l'applicazione dell'anzidetta circostanza attenuante, tenuto conto delle peculiarità del fatto concreto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, che - in applicazione di consolidati principio di diritto affermati da questa Corte di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01) - ha valorizzato l'importo del titolo ricettato (il danno è inconferente ai fini che qui interessano, essendo afferente al tentativo di truffa e non alla ricettazione del titolo); che, invero, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità del fatto di lieve entità, pur in presenza della lieve consistenza economica del bene ricettato, in presenza di elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (l'entità del profitto, desunta dall'importo apposto sul titolo ricettato), sia sotto il profilo soggettivo (capacità a delinquere dell'agente, implicitamente desunta dalla circostanza per cui la ricettazione era finalizzata a compiere un ulteriore delitto, cioè la truffa ai danni del venditore) ritenuto che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato determinato unicamente dalla necessità di adeguare la "sanzione al fatto in concreto", dunque, è stato determinato da una valutazione globale del fatto, comprensiva anche del profilo patrimoniale; che, dunque, nel caso di specie, correttamente il giudice di merito ha escluso l'applicazione dell'anzidetta circostanza attenuante, tenuto conto delle peculiarità del fatto concreto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novem
Sentenza Cassazione n. 45723/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris