CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto; peraltro, relativamente al quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. 2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come in una delle occasioni di sequestro della droga all'imputato furono rinvenuti quasi duecento grammi di hashish. Dalla motivazione complessiva emerge un'attività reiterata di possesso e cessioni di droga, incompatibile con il quinto comma. Si tratta di una evidente valutazione di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il