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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 29546/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15828-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro.ticorrente - avverso la sentenza n. 1321/3/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 20/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 15828 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Treviso, con sentenza n.343/15 ,sez 9 , accoglieva i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di intimazione n.113201490037668378 per trib erariali ed Irpef 1997; n. 11320149003768176 per Ilor 1997 e n. 11320149003768277 per Iva e Irap 1998 e 1999. ki31.00, Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate / proponeva appello innanzi alla CTR Veneto che, con sentenza 1321/2018, rigettava l'impugnazione confermando l'orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di un motivo.

La contribuente ha resistito con controricorso .

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione ktlt,ollobtA Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrateticontesta la decisione impugnata per avere ritenuto applicabile ai tributi erariali il termine quinquennale di prescrizione anziché quello decennale.

Il ricorso è manifestamente fondato.

E' noto quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.(Cass SU 23397/16;Cass 930/18; Cass 11800/18).

Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.

In particolare, occorre verificare ,di caso in caso ,se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come ,ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell'art 2948 comma primo n. 4, cc. ovvero altro termine breve.

In particolare, in ordine ai tributi erariali questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.- "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" - bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007,) ( Cass 24322/14).

Nel caso di specie la Commissione regionale non ha effettuato alcuna verifica sul carattere erariale o meno dei tributi assoggettati al suo giudizio applicando il termine di prescrizione quinquennale in base alla sola considerazione della natura amministrativa degli atti in base ai quali era stata effettuata la riscossione , circostanza priva di ogni rilievo in quanto elemento determinante ai fini della determinazione del periodo di prescrizione è la natura del tributo, Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Veneto , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Veneto ,in diversa composizione , anche per la liquidazione delle spese della presente fase Roma 16.6.2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15828-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro.ticorrente - avverso la sentenza n. 1321/3/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 20/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 15828 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Treviso, con sentenza n.343/15 ,sez 9 , accoglieva i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di intimazione n.113201490037668378 per trib erariali ed Irpef 1997; n. 11320149003768176 per Ilor 1997 e n. 11320149003768277 per Iva e Irap 1998 e 1999. ki31.00, Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate / proponeva appello innanzi alla CTR Veneto che, con sentenza 1321/2018, rigettava l'impugnazione confermando l'orientamento espresso dal giudice di primo grado. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di un motivo. La contribuente ha resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione ktlt,ollobtA Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrateticontesta la decisione impugnata per avere ritenuto applicabile ai tributi erariali il termine quinquennale di prescrizione anziché quello decennale. Il ricorso è manifestamente fondato. E' noto quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.(Cass SU 23397/16;Cass 930/18; Cass 11800/18). Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi. In particolare, occorre verificare ,di caso in caso ,se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come ,ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell'art 2948 comma primo n. 4, cc. ovvero altro termine breve. In particolare, in ordine ai tributi erariali questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.- "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" - bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007,) ( Cass 24322/14). Nel caso di specie la Commissione regionale non ha effettuato alcuna verifica sul carattere erariale o meno dei tributi assoggettati al suo giudizio applicando il termine di prescrizione quinquennale in base alla sola considerazione della natura amministrativa degli atti in base ai quali era stata effettuata la riscossione , circostanza priva di ogni rilievo in quanto elemento determinante ai fini della determinazione del periodo di prescrizione è la natura del tributo, Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Veneto , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Veneto ,in diversa composizione , anche per la liquidazione delle spese della presente fase Roma 16.6.2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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