CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18587/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAVALIEREGIUSEPPINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIMARELLIMAURIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026 COLOIERA' MONICA, [OSCURATO:PERSONA], CORBISIERO1709 CARMEN, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DUMAEUGENIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FINIZIOSALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FUSILLIANDREA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GUARINONIMARINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 983/2022Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 18587/2026Data pubblicazione 08/06/2026MANGANIELLO UGO, [OSCURATO:PERSONA], MARTELLARAFFAELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NAPOLITANOELISABETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIGLIASCOLUCIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], POMPILIGIOVANNA, POTESTA' FRANCESCA, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SPETTIANDREA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UBERTINIGRAZIELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DIANAVALENTINA in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesaope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 2104/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 30/06/2021 R.G.N. 3030/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. I ricorrenti indicati in epigrafe, tutti ex dipendentidell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (AAMS)transitati all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’incorporazionein tale Agenzia disposta dall’art. 23 quater del d.l. n. 95/2012Numero registro generale 983/2022Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 18587/2026Data pubblicazione 08/06/2026conv. in legge n. 135/2012, hanno impugnato la sentenza n.2104/2021 della Corte di Appello di Roma con la quale erastato rigettato il loro appello proposto contro la sentenza n.3226/2018 del Tribunale di Roma, che aveva respinto ladomanda volta, tra l’altro, al riconoscimento del diritto apercepire l’indennità di amministrazione nella stessa misura diquella percepita dai dipendenti, inquadrati nelle medesimearee e posizioni economiche, dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA],ridenominata a seguito dell’incorporazione Agenzia delleDogane e dei Monopoli.2. La Corte territoriale ha rigettato l’appello sul puntorichiamando un suo precedente in termini e rilevando, insintesi, che il transito degli appellanti alle dipendenze dellaAgenzia delle dogane e dei Monopoli ricadeva sottol‘applicazione della speciale disciplina dettata dal citato art. 23quater del d.l. n. 95/2012, con il quale era stato previsto infavore dei dipendenti dell’AAMS il diritto al mantenimento deltrattamento economico fondamentale e accessorio corrispostodalla amministrazione di provenienza, con eventualestabilito che il passaggio dovesse avvenire senza nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 11), ilche escludeva l'invocata maggiorazione della indennità diamministrazione.La Corte territoriale ha inoltre sottolineato il carattere specialedella normativa di cui all’art. 23-quater del d.l. n. 95/2012rispetto a quella generale dettata dall’art. 31 del d.lgs. n.165/2001, ed ha evidenziato anche che gli appellanti nonNumero registro generale 983/2022Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 18587/2026Data pubblicazione 08/06/2026potevano neppure invocare il principio della parità ditrattamento perché: il d.m. 8.11.2022, emanato in attuazionedi quanto previsto dal medesimo art. 23 quater, avevaprevisto la suddivisione del personale dell’Agenzia delledogane e dei monopoli in due sezioni, in una delle quali(“monopoli”) era confluito il personale non dirigenzialeproveniente dall’AAMS, suddivisione venuta meno solo con ladeterminazione direttoriale del 28.12.2016, con cui si erastabilita la corresponsione a tale personale dello stessotrattamento economico già previsto a favore dei dipendentiappartenenti ai ruoli dell’ex Agenzia delle dogane; inoltre, finoad allora i dipendenti dell’ex AAMS non erano stati destinati asvolgere le stesse mansioni dei dipendenti dell’Agenzia delleDogane, per come desumibile dal comma 7 dell’art. 23 quatercit., avendo essi continuato ad espletare le mansioni svolteprima dell’incorporazione, ed occupandosi degli stessi servizi.3. Avverso tale decisione della Corte territoriale i ricorrenti inepigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato dasuccessiva memoria, articolato su tre motivi di impugnazione.4. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli si è difesa concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazionee falsa applicazione dell’art. 23 quater d.l. 95/2012 conv. inlegge n. 135/2012, degli artt. 2,3,45 d.lgs. 165/2001, dell'art.52 d.lgs. 165/2001, dell'art. 13 CCNL 2008 e relativa tabellad) ivi allegata, dell'art. 77 del CCNL agenzie fiscali 2002/2005,dell'art.87 CCNL 28 maggio 2004, dell'art. 5 del CCNL 8 giugnoNumero registro generale 983/2022Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 18587/2026Data pubblicazione 08/06/20262006, dell'art. 6 CCNL 8 giugno 2006 agenzie fiscali, degli artt.113, 115, 116 e 416, comma 3, c.p.c.1.1. Secondo i ricorrenti le conclusioni della Corte territorialeviolano la parità di trattamento contrattuale stabilita dall’art.45 d.lgs. n. 165/2001 - il quale vieta la corresponsione ditrattamenti inferiori a quelli stabiliti dai CCNL e riserva a questiultimi la disciplina del trattamento economico dei pubblicidipendenti – nonché l’art. 3 dello stesso d.lgs. che sanciscel’inderogabilità delle sue norme.1.2. I ricorrenti hanno altresì evidenziato che la decisione dellaCorte territoriale viola anche le suindicate disposizioni deiCCNL di comparto che si sono susseguiti fino a quello del 2008,vigente al momento dell’incorporazione, poiché dal momentoin cui essi erano divenuti dipendenti dell’Agenzia delle dogane,non aveva più senso la previsione di due diverse misuredell’indennità di amministrazione sicché era dovuta lorol’indennità prevista per il personale di detta Agenzia fin dalladata di avvenuta incorporazione, tant’è vero che l’importo ditale indennità era stato anche per loro progressivamenteadeguato fino al 28.12.2016, salva la mancata corresponsionedegli arretrati, circostanza incontestata.1.3. È stato inoltre rimarcato che il d.m. 8.11.2022 nonprevedeva una distinzione del personale della neocostituitaAgenzia, ma un unico ruolo; la distinzione in sezioni è stata ilfrutto di una decisione degli organi amministrativi dell’Agenziache non poteva sovvertire l’inquadramento contrattuale, cheprevede solo una classificazione in aree, ed in fasce.2. Tale motivo non è fondato.Numero registro generale 983/2022Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 18587/2026Data pubblicazione 08/06/20263. La dedotta violazione del principio di parità di trattamentoretributivo, o della riserva della sua determinazione allacontrattazione collettiva, deve ritenersi insussistente se siconsidera che i contratti collettivi del comparto delle Agenziefiscali - in cui, già anteriormente alla predetta incorporazione,erano ricomprese l’AAMS e l’Agenzia delle dogane - stabilivanoper i dipendenti della prima un’indennità di amministrazione diimporto inferiore a quello previsto per i dipendenti dellaseconda.Ciò può desumersi dall’art. 17 del CCNL del comparto Agenziefiscali del 10/4/2008, il cui art. 1 rinvia all’art. 3 del CNQdell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] disciplinate la composizione di tale comparto.4. Il fatto che la differenziazione di detto importo, tra exdipendenti AAMS e dipendenti dell’Agenzia delle dogane, hacontinuato ad esistere anche dopo l’incorporazione, fino al[OSCURATO:DATA_NASCITA], non costituisce violazione dei principisurrichiamati, poiché essa si fonda sulle disposizionidell’autonomia collettiva.5. Possono pertanto trovare applicazione alla fattispecie ledecisioni di questa Corte pronunciate con riferimento allamancata omogenizzazione dell’indennità di amministrazione aseguito di processi di riorganizzazione dei ministeri, oall’accorpamento di unità amministrative assoggettate adistinti contratti collettivi integrativi; in tali decisioni si è infattiaffermato che il principio di pari trattamento di cui all'art. 45del d.lgs. n. 165/2001 vieta trattamenti individuali migliorativio peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazionecollettiva, ma non costituisce parametro per giudicare ledifferenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatoreNumero registro generale 983/2022Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 18587/2026Data pubblicazione 08/06/2026ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevederetrattamenti differenziati in determinate situazioni, afferentialla peculiarità del rapporto, ai diversi percorsi formativi, allespecifiche esperienze maturate e alle carriere professionali deilavoratori (v. Cass. n. 19043/2017, Cass. n. 24574/2024).6. Correttamente poi la Corte territoriale ha escluso che laviolazione del principio della parità di trattamento retributivopotesse essere affermata sulla base dell’espletamento dellestesse mansioni, a seguito dell’incorporazione, da parte deidipendenti ex AAMS e dipendenti dell’Agenzia delle dogane.6.1. Il comma 7 dell’art. 23 quater cit. ha infatti stabilito che,al fine di garantire continuità nelle attività già facenti capoall’AMMS fino al perfezionamento del processo diriorganizzazione, esse continuano ad essere esercitate dallearticolazioni competenti, con i relativi titolari, presso sedi euffici già utilizzati a tal fine.6.2. Tale disposizione ha comportato che, con il Decretoministeriale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], adottato a norma del comma 3del sopracitato art. 23-quater, è stata prevista la costituzionedi due sezioni distinte nell’ambito dell’unico ruolo dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli, e che il personale non dirigenzialeproveniente dall’AMMS è confluito nell’ambito della sezionemonopoli, separata da quella riservata ai dipendentidell’Agenzia delle dogane.6.3. Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, tale d.m.risulta allegato alla memoria di costituzione in primo gradodella odierna controricorrente (v. punto 5.5. della sentenzaimpugnata), e la costituzione delle due sezioni è avvenutasulla base di tale provvedimento, attuativo della pertinenteNumero registro generale 983/2022Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 18587/2026Data pubblicazione 08/06/2026disposizione del d.l. n. 95/2012, come desumibile dall’art. 2,comma 4, lett. b) dello stesso d.m., e ciò nella prospettivadella progressiva riorganizzazione dell’Agenzia delle dogane edei monopoli richiamata al precedente comma 3.6.4. Tale progressiva riorganizzazione risulta compatibile conil fatto, dedotto da entrambe le parti, che alla parificazionedell’indennità di amministrazione per le due categorie dipersonale si sia pervenuti gradualmente.Ciò si è verificato mano a mano che, anche a livello legislativo,è stata prevista un’osmosi tra i dipendenti delle due sezioni,per come ricavabile dall’art. 1, comma 9 lett. b), della l. n.186/2014, il quale ha espressamente richiamato tali sezioni,disponendo altresì che «l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopolidefinisce i criteri per il passaggio del personale da una sezioneall’altra, in ragione del progressivo completamento deiprocessi di riorganizzazione connessi all’incorporazione di cuiall’articolo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95,convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano pressola sezione dogane si applica esclusivamente il trattamentogiuridico ed economico previsto dal contratto collettivonazionale di lavoro per il personale già appartenenteall’Agenzia delle dogane».Tale previsione è stata poi completata con l’art. 10, comma 8quinquies, d.l. n. 210/2015, conv. dalla legge n. 21/2016,secondo il quale «l’applicazione delle disposizioni di cuiall’articolo 1 comma 9 lettera b) della legge 15 dicembre 2014n. 186, è prorogata al 31 dicembre 2016 al fine di consentirel’integrale passaggio di tutto il personale nella sezioneNumero registro generale 983/2022Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 18587/2026Data pubblicazione 08/06/2026“[OSCURATO:PERSONA]” del ruolo dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei monopolicon conseguente soppressione delle distinte sezioni all’internodel ruolo unico del personale non dirigenziale, nei limiti dellerisorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 346, lettera e)della legge 24 dicembre 2007 n. 244».7. Con altro motivo di censura, i ricorrenti hanno dedotto, aisensi dell'art. 360, comma 1, n 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell'art. 45 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 23 quaterd.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012, dell'art. 12 dellepreleggi, degli artt. 1,2,31,51,52 d.lgs. n.165/2001, degli artt.1406 e 2112 c.c., «in quanto compatibili».7.1. I ricorrenti hanno denunciato la violazione del principiogenerale, desumibile dalle disposizioni enunciate nella rubricadel motivo, secondo cui, in caso di mobilità d'ufficio iltrattamento economico e normativo applicabile ai dipendentitrasferiti è quello in atto presso il datore di lavoro cessionario.7.2. In tale prospettiva i ricorrenti hanno pertanto dedotto cheerroneamente la Corte territoriale ha affermato che l’art. 23quater cit. è norma speciale idonea a derogare all’art. 31 deld.lgs. n. 165/2001, poiché esso non ha previsto una deroga inpejus del trattamento economico in godimento, ma anzi haprevisto la conservazione dell’equivalente economico deltrattamento economico accessorio e fondamentale.7.3. Interpretare diversamente detta disposizione, hannoaggiunto i ricorrenti, significherebbe violare l’art. 12 dellepreleggi, nella parte in cui consente di ricorrere all’analogia, equindi di applicare disposizioni dettate per casi analoghi oprincipi generali del sistema, quali quelli stabiliti dalle altrenorme del d.lgs. n. 165/2001 e del c.c. indicate nel motivo.Numero registro generale 983/2022Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 18587/2026Data pubblicazione 08/06/20268. Anche tale motivo è infondato.9. Premesso che l’art. 24 quater cit., non ha fatto alcunriferimento all’equivalente economico richiamato dairicorrenti, occorre rilevare che esso non può essereinterpretato nel senso della parificazione delle posizioni delledue anzidette categorie di dipendenti solo per la previsione diun ruolo unico dei dipendenti dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli; ostano ad una tale esegesi, oltre alla normativasopravvenuta richiamata al precedente punto 6.4., il fatto cheper i dipendenti ex AAMS è stato disposto il mantenimento deltrattamento economico in godimento, senza altra previsioneidonea a consentire un incremento dell’indennità diamministrazione già corrisposta, nonché la clausola diinvarianza finanziaria di cui al comma 11 di tale articolo.10. Detta clausola è stata correttamente valorizzata dallaCorte territoriale, avuto riguardo a quanto affermato – sia purcon riferimento ad altra riorganizzazione amministrativadisposta dall'art. 1 del d.l. n. 181 del 2006 - da Cass. S.U. n.11677/2022, secondo cui le disposizioni di tale d.l. cheprevedono la clausola di invarianza finanziaria comportano chel'Amministrazione riorganizzata deve avvalersi delle ordinarierisorse finanziarie, umane e materiali di cui dispone alegislazione vigente, consentendo così di derogare allaprevisione dall’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che stabilisce infavore del personale trasferito da altra amministrazione, pereffetto della riorganizzazione, l’applicazione del medesimotrattamento economico in vigore presso l’amministrazione didestinazione, posto che lo stesso art. 31 cit. fa salve ledisposizioni speciali.Numero registro generale 983/2022Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 18587/2026Data pubblicazione 08/06/202611. Di conseguenza, in tali casi è legittimo, in assenza didiverse previsioni, escludere che il trattamento economicogoduto presso l’amministrazione di provenienza possa esseredi fatto aumentato per effetto del mero trasferimentoall’amministrazione di destinazione.12. Anche alla luce di tali considerazioni, nonché di quelle giàillustrate al precedente punto 6.4., il quadro normativo daassumere come riferimento per l’inquadramento dellafattispecie in esame è sufficientemente esaustivo e completonel regolarla, sicché non v‘è necessità di applicazioneanalogica di altre norme.13. Con l’ultimo motivo di ricorso è stata dedotta la nullitàdella sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4c.p.c., per avere la Corte territoriale, in violazione dell’articolo111 Cost., nonché degli artt. 113, 115, 416, comma 3, c.p.c.,adottato una motivazione apparente, poiché essa non haesaminato analiticamente quanto specificamente dedotto dairicorrenti negli scritti difensivi e la copiosa documentazioneprodotta in primo grado, e non ha specificato le ragioni per lequali la corresponsione ad essi della stessa indennità diamministrazione dei colleghi di pari grado dell'Agenzia delleDogane comportasse nuovi e maggiori oneri finanziari,circostanza questa pacifica e non contestata.14. Anche tale ultimo motivo è infondato, atteso che le plurimee puntuali considerazioni svolte dalla sentenza impugnata inprecedenza richiamate al punto n. 2 dei fatti di causa, sonotali da escludere la configurabilità della fattispecie dellamotivazione apparente, quale delineata dalla consolidatagiurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo.Numero registro generale 983/2022Numero sezionale 1709/2026Numero di raccolta generale 18587/2026Data pubblicazione 08/06/202614.1. Deve inoltre rilevarsi la genericità di tale motivo, nonessendo state ivi richiamate, nemmeno sinteticamente, lededuzioni non esaminate, fermo restando che la deduzione delmancato esame di prove nulla dice sulla loro decisività, e chela valutazione di una condotta di non contestazione è riservataal giudice di merito, e non può essere sindacata in Cassazionese non vengono riportati in ricorso gli atti da cui ricavarla.15. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e le spese delgiudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore dellacontroricorrente, liquidate in euro 15.000,00 per compensi,oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per ilricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]