CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13342/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il primo motivo di ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile per assenza di specificità, poiché neppure si confronta con le puntuali considerazioni dedicate dalla sentenza impugnata alla meticolosa preordinazione dell'azione criminosa, che superano in radice qualunque dubbio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo; d'altra parte, il dedotto disturbo borderline dell'imputato continua a rimanere una mera asserzione; - che il secondo motivo è inammissibile, poiché l'inidoneità dell'azione è conclusione completamente disancorata dalla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata; - che inammissibile è anche il terzo motivo, che reitera assertivamente il tema dello stato di necessità, senza nulla aggiungere all'assenza di elementi sottolineata dalla Corte territoriale, anche alla luce delle considerazioni dedicate da quest'ultima ai beni posseduti dall'imputato e alla qualità e valore dei beni sottratti; - che inammissibile è il quarto motivo, poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] rzo Steflnytpae---, DEPOSI