CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 aprile 2021
Cassazione n. 46240/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 aprile 2021, la Corte di appello di Messina ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ed intesa alla sospensione dell'esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti da quell'ufficio giudiziario il 28 settembre 2020 e divenuta irrevocabile il 14 ottobre 2020. 2. Il giudice dell'esecuzione ha, in proposito, rappresentato che Sofia è stato correttamente citato per il giudizio di appello, giacché il relativo decreto è stato notificato mediante consegna di copia al difensore ai sensi dell'ad. 161, comma 4, cod. proc. pen., posto che egli non è stato reperito presso il domicilio dichiarato. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale per avere il giudice dell'esecuzione disatteso l'istanza senza considerare che la polizia giudiziaria, incaricata della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, indicò, al momento della restituzione dell'atto, non consegnato per il suo sopravvenuto trasferimento, l'indirizzo al quale egli avrebbe potuto essere utilmente raggiunto, onde ricorre una nullità assoluta ed insanabile che si riverbera sulla sentenza conclusiva del procedimento di appello. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure non consentite, avendo l'istante attivato un procedimento diverso da quello deputato a far valere i vizi dedotti. 2. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, di recente chiarito, nella sua composizione più autorevole, che «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'ad.670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'ad. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). Nel caso di specie, Sofia lamenta che si sia proceduto nei suoi confronti in assenza a dispetto dell'irrituale notificazione, nei suoi confronti, del decreto di citazione per il giudizio di appello, concluso con l'emissione di una sentenza che non è stata impugnata nei termini prescritti e che è, pertanto, passata in giudicato, ciò che preclude l'attivazione dello strumento prescelto dal ricorrente. Né, va per completezza aggiunto, può ritenersi, in questa sede, che la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla conversione dell'impugnazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., atteso che, hanno ulteriormente precisato le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02), «La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi». 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/20