CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 20944/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26864-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale [OSCURATO:PERSONA] ufficio avvocati gestione separata R.G.N. 26864/2020 Cron. Rep. CC 13/06/2023 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1895/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/10/2020 R.G.N. 3269/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello, riteneva legittima l’iscrizione d’ufficio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata costituita presso l’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2011. La Corte riteneva che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata fosse dovuto,non essendo [OSCURATO:PERSONA] tenuto a versare il contributo soggettivo alla cassa professionale e non rilevando il pagamento del contributo integrativo.Avverso la sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.112 c.p.c. per non avere la Corte pronunciato sull’eccezione di prescrizione del credito avanzata nella comparsa di costituzione d’appello. Il motivo è fondato. Va disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata dall’Inps nel controricorso. Risulta infatti che il ricorrente, contestualmente al deposito del ricorso, ha depositato istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello – poi acquisito – contenente la memoria costitutiva in appello. Risulta altresì che la sentenza, emessa in forma telematica, è stata depositata in copia con attestazione della conformità all’originale da parte dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA]. Nel merito il motivo deduce, in modo autosufficiente in quanto localizza l’atto (memoria costitutiva d’appello) in cui fu avanzata l’eccezione di prescrizione e riporta in modo specifico il contenuto della stessa così come dedotta in grado d’appello, che la sentenza non avrebbe esaminato l’eccezione di prescrizione del diritto di credito dell’Inps.Emerge dalla memoria costitutiva d’appello che l’eccezione fu posta negli stessi termini allegati con il motivo di ricorso. La sentenza d’appello non ha affatto esaminato tale eccezione. Il motivo va così accolto con cassazionedella sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di