CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 13357/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3525-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] AGRICOLE 2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante 432 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 103/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 27/07/2018 R.G.N. 292/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. A Rilevato che 1. la Corte d'appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'accertamento della illegittimità del patto di non concorrenza stipulato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il conseguente diritto a continuare a svolgere, anche dopo le rassegnate dimissioni, le mansioni espletate presso il detto istituto di credito (quale quadro con mansioni di "gestore private") anche in favore di altre imprese e istituti del settore e, in subordine, la riduzione nel limite di giustizia della penale pattuita; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di nove motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; 3. parte ricorrente ha depositato memoria Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione degli artt. 2125, 1418, comma 2, e 1346 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere escluso la genericità ed indeterminatezza del patto di non concorrenza con specifico riferimento al relativo oggetto e alla sua eccessiva estensione; sostiene, in particolare con riferimento alla clausola n. 3 del contratto, implicante il divieto di svolgimento di tutte le attività comunque direttamente o indirettamente riconducibili a quelle attribuite o svolte presso la Banca datrice di lavoro - clausola priva di limitazione territoriale - che essa pregiudicava in concreto la possibilità di utilizzo della propria capacità professionale con lesione di diritti costituzionalmente garantiti; evidenzia che non era sufficiente a tal fine il rilievo della mancata compromissione di ogni potenzialità reddituale; i 2. con il secondo motivo di ricorso deduce nullità dell'art. 2125 cod. civ. censurando la sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento della incongruità o insufficienza del corrispettivo pattuito alla luce dell'ampiezza dell'oggetto del patto, quale desumibile dalla clausola n. 3 del contratto; rappresenta che il corrispettivo corrisposto pari a C 5.000,00 ( corrispondente a solo una delle due rate semestrali stabilite per l'anno 2016, posto che al momento delle dimissioni la seconda rata non era ancora maturata) non poteva considerarsi congruo; assume che la funzione del patto di non concorrenza, per come concretamente modulato dalle parti, risultava finalizzata a remunerare il perdurare del rapporto lavorativo piuttosto che l'obbligazione negativa ex art. 2125 cod. civ. e tale sfasatura era necessariamente destinata a riverberarsi sulla natura sinallagmatica delle relative obbligazioni; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 2125 cod., 1325 e 1346 cod. civ., censurando il mancato riconoscimento della nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza e/o indeterminabilità del corrispettivo in relazione al sacrificio effettivamente imposto al lavoratore; a fronte di plurime obbligazioni di non facere e dell'obbligo informativo scritto e documentato, il patto predisposto dalla Banca prevede una somma unica unitaria ed omnicomprensiva; tanto comportava la indeterminabilità del corrispettivo sotto il profilo della impossibilità di stabilire la relativa entità a fronte delle singole obbligazioni poste a carico del lavoratore; 4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 2125, 1325, 1346 e 1418 comma 2, cod. civ. censurando il mancato riconoscimento della nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità ex ante del corrispettivo, avuto riguardo allo specifico meccanismo di corresponsione del compenso erogato in corso di rapporto, con rate semestrali posticipate, condizionato alla durata del rapporto di lavoro medesimo, in assenza di un minimo garantito; la concordata modalità di corresponsione introduceva un elemento di aleatorietà, in contrasto con il carattere corrispettivo del compenso; 5. con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 2125, 1325, 1346 e dell'art. 2103 cod. civ. censurando il mancato riconoscimento della nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità ex ante dell'oggetto del patto e del corrispettivo dovuto alla luce della previsione contenuta nella clausola n. 7 la quale stabiliva che in caso di assegnazione del dipendente ad una posizione lavorativa diversa da quella relativa all'attività di [OSCURATO:PERSONA], la Banca avrebbe immediatamente cessato di corrispondere l'indennità prevista mentre le obbligazioni a carico del lavoratore sarebbero venute a caducarsi solo decorsi dodici mesi dalla nuova assegnazione; 6. con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione degli artt. 2125, 1325 e 13436 cod. civ. censurando il mancato riconoscimento della nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex ante del limite territoriale di efficacia del patto stesso da porsi in relazione alle mansioni di ultima assegnazione; tanto impediva la individuazione ab origine dell'area geografica di operatività del patto di non concorrenza che veniva in concreto rimessa a successive determinazione datoriali come in ipotesi di trasferimento del dipendente in altra regione; 7. con il settimo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui viene esclusa la denunziata indeterminatezza dell'ambito territoriale di esplicazione dell'efficacia del patto di prova, non essendo percepibili le argomentazioni logico- giuridiche alla base della statuizione; 8. con l'ottavo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 2125, 1325, 1346 e dell'art. censurando il mancato riconoscimento della nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità ex ante del limite territoriale di efficacia del patto stesso, in particolare alla luce della clausola n. 3 del contratto; 9. con il nono motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell'art. 1384 cod. civ. anche in relazione all'art. 2125 cod. civ. censurando il rigetto della domanda subordinata intesa alla riduzione della penale convenzionalmente stabilita a carico del lavoratore per il caso di inosservanza degli obblighi di non concorrenza,; 9. i motivi primo, secondo, terzo, quarto e ottavo possono essere esaminati congiuntamente per connessione in quanto intesi a censurare la valutazione del giudice di appello circa la validità del patto di non concorrenza sotto il profilo dell'ampiezza del sacrificio imposto al lavoratore (primo motivo), della congruità del corrispettivo (secondo motivo), e della determinatezza e determinabilità dello stesso (motivi terzo e quarto) nonché dell'ambito territoriale di operatività del patto ( ottavo motivo) ; 9.1. la sentenza impugnata ha escluso che l'ampiezza del contenuto del patto di non concorrenza fosse tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore con compromissione di ogni sua potenzialità reddituale avuto riguardo all'ambito delle attività che il dipendente si era impegnato a non svolgere nel periodo considerato, da individuarsi in quelle sostanzialmente connesse alla gestione del portafoglio finanziario; ha ritenuto contenuto nei limiti di legge il periodo di durata del patto e sufficientemente delimitato l'ambito territoriale di efficacia dello stesso, osservando che non poteva tenersi conto, al fine della delimitazione temporale, della sommatoria derivante dalle reiterazioni contrattuali, corrispondendo ciascuna ad una nuova espressione della volontà delle parti e dunque ad un correlativo rinnovo dell'ambito di validità dell'impegno negoziale; ha escluso altresì la supposta indeterminatezza dell'ambito territoriale di efficacia del patto e la asserita indeterminabilità del corrispettivo, ricostruito in ragione di C 10.000,00 da corrispondersi per un periodo di tre anni; ha ritenuto che sul piano giuridico, l'eventuale mutamento delle mansioni non potesse essere assimilato ad un recesso unilaterale della parte datoriale suscettibile di dar luogo ad un'asimmetria contrattuale, trattandosi di un'eventualità correlabile sia all'esercizio di una facoltà legittima della parte datoriale sia ad un'iniziativa dello stesso lavoratore interessato, in ogni caso suscettibile di influire solo in via indiretta, alla stregua di un mero limite esterno, sulla operatività del sinallagma contrattuale; 9.2. tanto premesso, la decisione non appare frutto di errata interpretazione circa il significato e la portata applicativa delle norme delle quali viene denunziata violazione e falsa applicazione; né parte ricorrente, come prescritto al fine della valida censura della decisione, indica le affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (v. fra le altre, Cass. Sez. Un. n. 23745/2020, Cass. n. 17570/2020, Cass. n. 16038/2010); 9.3. in realtà le ragioni di doglianza, per come concretamente articolate con i motivi in esame, investono direttamente la valutazione del giudice di merito in punto di compatibilità del vincolo assunto con la necessità di non compromettere la possibilità del lavoratore di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita;investono, inoltre, la valutazione di congruità del corrispettivo pattuito e di determinatezza dello stesso, valutazioni che costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. n. 7835/ 2006), dovendo a riguardo osservarsi che per i giudizi, come il presente, ai quali si applica ratione temporis il vigente art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (derivante dalla modifica di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) - che ha molto limitato l'ambito di applicabilità del controllo di legittimità sulla motivazione - il vizio della motivazione non costituisce più ragione cassatoria ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto la motivazione del tutto mancante, ovvero affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili, oppure se in essa si riscontri l'omesso esame di un fatto storico decisivo, con la conseguente riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione (vedi per tutte: Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, Cass. Sez. Un. n. 19881/2014,; Cass. n. 12928/2014). Le suddette evenienze qui non si verificano, sicché la relativa censura risulta inammissibile; 10. il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono inammissibili per assenza in capo al ricorrente di un interesse concreto ed attuale a proporre le doglianze articolate; la vicenda base rilevante nello specifico è, infatti, del tutto differente da quella rispetto alla quale potrebbe, in ipotesi, assumere rilievo la clausola n. 7 del patto negoziale di non concorrenza (quinto motivo) o il tema della indeterminabilità ex ante, per effetto di trasferimento del dipendente con modifica della originaria delimitazione dell'ambito di operatività territoriale del patto di non concorrenza (sesto motivo); l'odierno ricorrente, infatti, non risulta essere stato assegnato all'epoca della cessazione del rapporto ad una posizione lavorativa diversa da quella relativa all'attività di [OSCURATO:PERSONA] e neppure che lo stesso sia stato trasferito ad altra sede lavorativa rispetto all'epoca di conclusione del patto; 11. il settimo motivo di ricorso deve essere respinto non ravvisandosi apparenza di motivazione in ordine alla valutazione di determinatezza e/o determinabilità dell'ambito territoriale di efficacia del patto di non concorrenza; la Corte ha, infatti, rilevato che le parti avevano convenuto che l'efficacia del patto dovesse intendersi territorialmente limitata alla "Regione Veneto e alle Province limitrofe alla stessa" e comunque " all'area geografica corrispondente a quella a Lei assegnata al momento della cessazione del Suo rapporto di lavoro" ed ha ritenuto, con valutazione ad essa esclusivamente riservata (v. paragrafo 9.3.), tale clausola compatibile con le prescrizioni dell'art. 2125 cod. civ.; le ragioni che sorreggono la motivazione a riguardo sono chiaramente percepibili dal riferimento al contenuto della clausola in oggetto, la quale si rivela intrinsecamente idonea a consentire la determinazione o determinabilità dell'ambito territoriale di efficacia del patto di non concorrenza; 12. il nono motivo di ricorso è anch'esso inammissibile. 12.1. l'apprezzamento in ordine alla eccessività dell'importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, nonché alla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente basato sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito (Cass. n. 7528 del 2002); 12.3. nel caso in esame la Corte ha specificamente effettuato tale valutazione laddove ha richiamato l'interesse del creditore all'adempimento e il possibile pregiudizio derivante dallo svolgimento di mansioni concorrenziali all'interno della regione Veneto e delle province limitrofe alla stessa, valorizzando le caratteristiche del portafoglio clienti gestito dall'odierno ricorrente quali desumibili dal numero degli stessi e dal relativo patrimonio; tale valutazione, propria del giudice di merito, in ragione di quanto sopra osservato rende le doglianze articolate inidonee alla valida censura della decisione; 13. al rigetto del ricorso segue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite; 14. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 3.500,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma i bis dello stess