Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 28596/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ngiuntivo; omesso tentativo di mediazione; improcedibilità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron.

R.G.N.

FILIPPO D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

FEDERICO V. A. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10950/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolar e, rappresentato e di fes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per proc ura speciale in atti; -ricorrente- -contro- CREDITO EMILIANOs.p.a., in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2857/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, depositatail 27.10.2020; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 10.10.2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In accoglimento del ricorso monitorio depositato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto immediatamente esecutivo emesso in data 15.11.2018 e notificato il 22.11.2018, ingiunse a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”,di pagare alla parte ricorrente la somma di € 440.428,00, oltre interessi e spese. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizioneal decreto ingiuntivo, eccependo che il contratto di finanziamento, in forza del quale era stato chiesto ed ottenuto il decreto,era nullo in quanto privo di causa ex art. 1418 c.c., non essendo state rispettate tutte le condizioni di legge nel procedimento di calcolo del saldo dare/avere determinato dalla banca.

Con la sentenza pubblicata il 18.11.2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo stato esperito il tentativo di mediazione dall’opponente, né dall’opposta, pur essendo stato concesso il relativo termine di legge di gg.15.

La Corte di Appello diBologna, con sentenza depositata il 27.10.2020, in riforma della sentenza impugnata, revo cava il decreto opposto e, accogliendo la domanda subordinata della banca, condannava l’appellante al pagamento del debito accertato nei confronti della Banca, pari aeuro 430.236,60 considerando la somma originariamente ingiunta e sottraendone le commissioni di massimo scoperto (440.428,00 – 10.191,40) oltre interessi legali dalla domanda al saldo, osservando che: premessa l’improcedibilità dell’opposizione per la mancata mediazione, Credem aveva chiesto in subordine che il proprio credito fosse comunque dichiarato certo, liquido ed esigibile, eventualmente anche quale ripetizione dell’indebito, con conseguente condanna dell’appellante al pagamento della medesima somma; l’appello non riguardava alcuna questione di merito, ma sola la questione se la mancata procedura di mediazione comportasse l’improcedibilità della domanda ela conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto; l’appellata aveva insistito per l’accertamento del proprio credito. [OSCURATO:PERSONA] Roberto ricorre in cassazione , avverso la suddetta sentenza,con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione o falsa appl icazione dell’art. 5, comma 4, d.Lgs. 28/2010, per non aver la Corte d’appello ritenuto che l’attivazione della mediazione spettasse al creditore opposto e che, quindi, il mancato esperimento del tentativo comportassela perdita di efficacia del decreto ingiuntivo e la definitiva liberazione del debitore dall’obbligo di pagamento.

Il secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, 2, 2 bis, 5 del d.lgs. 28/2010 per aver la Corte d’appello accolto la domanda formulata in subordinedalla banca, nonostante la revoca del decreto opposto, e considerando che l’istituto di credito non avevaproposto appello incidentale.

Il primo motivo èfondato.

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bisconseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (SU, n. 19596/2020; n. 159/2021).

Pertanto, erroneamente la Corte d’appello, dopoavere revocato in base il decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della procedura di mediazione, anziché dichiarare l’improcedibilità della domanda, ha deciso nel merito, accogliendo la suddetta domanda di condanna.

Dato che la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, in conformità della richiamata giurisprudenza, può essere decisa nel merito, dichiarando l’improcedibilità della domanda; non essendo infatti stata promossa la procedura di mediazione, la domanda di condanna, una volta che si è instaurato l’ordinario giudizio di cognizione, resta improcedibile.

Il secondo motivo è da considerare assorbito.

Considerando la particolarità della fattispecie, caratterizzata dall’intervento della giurisprudenza determinante per la risoluzione della controversia in prossimità della decisione di appello,le spese de i g i udizi di merito e di legittimità vanno compensate.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e , decidendo la causa nel merito, dichiara improcedibile la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con il ricorso monitorio.

Dichiara compensate le spese dei giudizi di me

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ngiuntivo; omesso tentativo di mediazione; improcedibilità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron. R.G.N. FILIPPO D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. FEDERICO V. A. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10950/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolar e, rappresentato e di fes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per proc ura speciale in atti; -ricorrente- -contro- CREDITO EMILIANOs.p.a., in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2857/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, depositatail 27.10.2020; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 10.10.2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In accoglimento del ricorso monitorio depositato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto immediatamente esecutivo emesso in data 15.11.2018 e notificato il 22.11.2018, ingiunse a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”,di pagare alla parte ricorrente la somma di € 440.428,00, oltre interessi e spese. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizioneal decreto ingiuntivo, eccependo che il contratto di finanziamento, in forza del quale era stato chiesto ed ottenuto il decreto,era nullo in quanto privo di causa ex art. 1418 c.c., non essendo state rispettate tutte le condizioni di legge nel procedimento di calcolo del saldo dare/avere determinato dalla banca. Con la sentenza pubblicata il 18.11.2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo stato esperito il tentativo di mediazione dall’opponente, né dall’opposta, pur essendo stato concesso il relativo termine di legge di gg.15. La Corte di Appello diBologna, con sentenza depositata il 27.10.2020, in riforma della sentenza impugnata, revo cava il decreto opposto e, accogliendo la domanda subordinata della banca, condannava l’appellante al pagamento del debito accertato nei confronti della Banca, pari aeuro 430.236,60 considerando la somma originariamente ingiunta e sottraendone le commissioni di massimo scoperto (440.428,00 – 10.191,40) oltre interessi legali dalla domanda al saldo, osservando che: premessa l’improcedibilità dell’opposizione per la mancata mediazione, Credem aveva chiesto in subordine che il proprio credito fosse comunque dichiarato certo, liquido ed esigibile, eventualmente anche quale ripetizione dell’indebito, con conseguente condanna dell’appellante al pagamento della medesima somma; l’appello non riguardava alcuna questione di merito, ma sola la questione se la mancata procedura di mediazione comportasse l’improcedibilità della domanda ela conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto; l’appellata aveva insistito per l’accertamento del proprio credito. [OSCURATO:PERSONA] Roberto ricorre in cassazione , avverso la suddetta sentenza,con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione o falsa appl icazione dell’art. 5, comma 4, d.Lgs. 28/2010, per non aver la Corte d’appello ritenuto che l’attivazione della mediazione spettasse al creditore opposto e che, quindi, il mancato esperimento del tentativo comportassela perdita di efficacia del decreto ingiuntivo e la definitiva liberazione del debitore dall’obbligo di pagamento. Il secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, 2, 2 bis, 5 del d.lgs. 28/2010 per aver la Corte d’appello accolto la domanda formulata in subordinedalla banca, nonostante la revoca del decreto opposto, e considerando che l’istituto di credito non avevaproposto appello incidentale. Il primo motivo èfondato. Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bisconseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (SU, n. 19596/2020; n. 159/2021). Pertanto, erroneamente la Corte d’appello, dopoavere revocato in base il decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della procedura di mediazione, anziché dichiarare l’improcedibilità della domanda, ha deciso nel merito, accogliendo la suddetta domanda di condanna. Dato che la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, in conformità della richiamata giurisprudenza, può essere decisa nel merito, dichiarando l’improcedibilità della domanda; non essendo infatti stata promossa la procedura di mediazione, la domanda di condanna, una volta che si è instaurato l’ordinario giudizio di cognizione, resta improcedibile. Il secondo motivo è da considerare assorbito. Considerando la particolarità della fattispecie, caratterizzata dall’intervento della giurisprudenza determinante per la risoluzione della controversia in prossimità della decisione di appello,le spese de i g i udizi di merito e di legittimità vanno compensate. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e , decidendo la causa nel merito, dichiara improcedibile la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con il ricorso monitorio. Dichiara compensate le spese dei giudizi di me
Decreto Cassazione n. 28596/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris