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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 28714/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • BARBAGALLO Giovanni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 16/10/2020 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania del 18/02/2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, a seguito di procedimento con rito abbreviato, per il reato di ricettazione (di beni mobili di provenienza furtiva), commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Barbagallo tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento: alla condanna per il delitto di ricettazione sulla base del quadro probatorio acquisito al processo (i beni in questione erano stati portati dal coimputato nel luogo di proprietà del ricorrente in coincidenza con l'intervento delle forze dell'ordine sì che non vi era stata da parte di costui una effettiva detenzione della refurtiva); alla mancata applicazione del minimo della pena.

4. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi che costituiscono reiterazione di censure prospettate in appello, adeguatamente definite dalla corte territoriale.

Ribadito che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex rnultis, di recente, Cass. sez. 6, sent. n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 11/02/2021 - Rv. 280601), i giudici di merito hanno evidenziato, con circostanziati riferimenti agli atti acquisiti in ragione del rito, la custodia da parte del Barbagallo della merce rubata, ricevuta all'interno di un garage chiuso di sua proprietà, nella consapevolezza della provenienza illecita - ammessa dall'imputato - all'evidente fine di trarne profitto attraverso un'operazione di rivendita.

5. I rilievi sul trattamento sanzionatorio sono aspecifici, a fronte delle specifiche valutazioni dei giudici di merito, sintetizzate a pag. 4 della sentenza impugnata.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il giorno 27 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • BARBAGALLO Giovanni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16/10/2020 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania del 18/02/2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, a seguito di procedimento con rito abbreviato, per il reato di ricettazione (di beni mobili di provenienza furtiva), commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Barbagallo tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento: alla condanna per il delitto di ricettazione sulla base del quadro probatorio acquisito al processo (i beni in questione erano stati portati dal coimputato nel luogo di proprietà del ricorrente in coincidenza con l'intervento delle forze dell'ordine sì che non vi era stata da parte di costui una effettiva detenzione della refurtiva); alla mancata applicazione del minimo della pena. 4. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi che costituiscono reiterazione di censure prospettate in appello, adeguatamente definite dalla corte territoriale. Ribadito che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex rnultis, di recente, Cass. sez. 6, sent. n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 11/02/2021 - Rv. 280601), i giudici di merito hanno evidenziato, con circostanziati riferimenti agli atti acquisiti in ragione del rito, la custodia da parte del Barbagallo della merce rubata, ricevuta all'interno di un garage chiuso di sua proprietà, nella consapevolezza della provenienza illecita - ammessa dall'imputato - all'evidente fine di trarne profitto attraverso un'operazione di rivendita. 5. I rilievi sul trattamento sanzionatorio sono aspecifici, a fronte delle specifiche valutazioni dei giudici di merito, sintetizzate a pag. 4 della sentenza impugnata. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 27 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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