CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 47156/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/197.3 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte (di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 13/2/2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con la diminuente del rito, alla pena di 10 anni di reclusione, inflitta, con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante della premeditazione e con la attenuante speciale di cui all'art. 416- bis.1, comma 3, cod. pen., per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 575, 577, n. 3, e 416-bis.1, cod. pen., per avere concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo A), nonché di cui agli artt. 110, 575, 577, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen., per avere concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo C) della rubrica. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Macaluso, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., che la sentenza impugnata, ad onta della sentenza resa Corte costituzionale n. 185/2015 che ha affermato l'incostituzionalità del quinto comma dell'art. 99 cod. pen., non abbia dichiarato le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, avuto riguardo alla proficua collaborazione con la giustizia intrapresa dall'imputato, il quale avrebbe operato un decisivo cambiamento della precedente condotta di vita. In proposito, si evidenzia che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni considerazione in merito alla personalità attuale di Macaluso, in violazione dei criteri di cui all'art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen. che impongono di tenere conto della capacità a delinquere del soggetto, desunta dalla condotta contemporanea e susseguente al reato, nella specie caratterizzata dal costante rispetto delle prescrizioni degli arresti domiciliari, dalla partecipazione a corsi professionali e dalla perfetta consapevolezza delle opportunità offertegli dallo Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente è opportuno rilevare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931-01 e, nella giurisprudenza successiva, Sez. 2;n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450 -01). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la Corte territoriale, all'esito di una puntuale e approfondita valutazione, espressa con motivazione congrua e logica, ha evidenziato come la estrema gravità dei delitti perpetrati da Macaluso, condannato per avere commesso, come esecutore materiale, due omicidi premeditati realizzati a distanza di svariati reati, e la significativa capacità criminale del medesimo, disvelata dalle circostanze testé ricordate, erano tali da non consentire di addivenire al richiesto giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, dovendo ritenersi che l'importanza della collaborazione con la giustizia fosse stata adeguatamente premiata già con l'applicazione delle attenuanti generiche equivalenti e con il riconoscimento della speciale attenuante della collaborazione; e dovendo allo stesso tempo evitarsi che l'applicazione delle attenuanti nella massima estensione possibile conducesse a sanzionare due omicidi premeditati con una pena assolutamente sproporzionata per difetto rispetto alla oggettiva gravità dei fatti. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo i relativi motivi articolati attraverso mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi attraverso corretti.argomenti giuridici da parte della Corte di appello. 4.1. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente arl noldi [OSCURATO:PERSONA] M