CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29225-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] srl, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 42/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata 1,[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza n. 42/2020 del Tribunale di L'Aquila, resa pubblica 1'11 febbraio 2020, avvalendosi di due motivi. Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente rappresenta in fatto che [OSCURATO:PERSONA], alla guida dell'autovettura Punto, della [OSCURATO:PERSONA] SRL, andava a impattare violentemente contro un cinghiale di 150 kg che sbucava improvvisamente dal lato destro della carreggiata, riportando danni al mezzo, quantificati in euro 6.063,30. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Lanciano, la Regione [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, previo accertamento della sua responsabilità. Il giudice adito, con sentenza n. 196/2017, accoglieva la domanda e condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 3.800,00, oltre alle spese di lite. Il Tribunale di L'Aquila, dinanzi al quale la Regione proponeva appello, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, respingeva la domanda risarcitoria e compensava le spese dì lite. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Ric. 2020 n. 29225 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta «Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione all'art. 2052 c.c., in tema di risarcimento per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato», per avere il giudice a quo applicato l'art. 2043 c.c., ritenendo incompatibile il regime tracciato dall'art. 2052 c.c. con il carattere selvatico del cinghiale. 2.Con il secondo motivo la ricorrente censura la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 342 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per aver escluso che costituisca un fatto notorio, ex art. 115 c.p.c., come tale non bisognevole di prova, il ripetersi di incidenti stradali sulla SS 16 cagionati dall'attraversamento di animali selvatici, non essendovi prova che detto attraversamento sa colpevolmente imputabile alla Regione. 3. Deve essere preliminarmente rilevato che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato all'Avvocatura generale dello Stato e non già all'Avvocatura distrettuale, in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è nulla la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'amministrazione all'Avvocatura distrettuale anziché all'Avvocatura generale dello Stato, anche relativamente a ricorsi che si debbano notificare ad una Regione (Cass., Sez. Un., 23/02/1995, n. 2080; Cass., Sez. Un., 14/11/2003, n. 17207). 4.Va, pertanto, disposta la rinnovazione della notificazione all'Avvocatura generale dello Stato e la causa rinviata a nuovo ruolo. Ric. 2020 n. 29225 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -3- PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Avvocatura generale dello Stato entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione in data 30/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] i -[OSCURATO:PERSONA] Sc314.7 f)EPOSiVATA 10 C~211. Clegi, 20