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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15742/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di danneggiamento seguito da pericolo di incendio e spiegato, in particolare (cfr. pag. 4 della sentenza della Corte di appello), che la concreta sussistenza del pericolo di incendio è dimostrata, nella fattispecie, dall'avere l'imputato fatto uso di tre fazzoletti di carta accesi, dal provvidenziale intervento di un vicino di casa, che ha spento il fuoco con l'acqua e, soprattutto, dal fatto che la presenza di carburante infiammabile nel serbatorio dell'autovettura avrebbe potuto determinare la propagazione delle fiamme e, quindi, l'insorgere di un incendio, con le conseguenti, serie difficoltà di spegnimento e la determinazione di un vasto effetto distruttivo; che, a dispetto delle generiche obiezioni sollevate dal ricorrente con il primo motivo, il provvedimento impugnato attesta, in termini incensurabili in sede di legittimità, che la condotta da lui posta in essere era senz'altro idonea a cagionare un vasto abbruciamento, connotato dalla tendenza a progredire e ad espandersi e comportante difficoltà di spegnimento, onde sussistono, nella fattispecie, gli elementi costitutivi del delitto oggetto di addebito (sul punto, cfr., tra le tante; Sez. 5, n. 31796 del 28/03/2017, Costabile, Rv. 270914 - 01; Sez. 6, n. 35769 del 22/04/2010, Musco, Rv. 248585 - 01); considerato che la Corte di appello ha indicato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., connesse al concreto coefficiente di offensività della condotta, desunto dalle conseguenze che sarebbero scaturite qualora il fuoco non fosse stato spento, e dall'intensità del dolo di danneggiamento, testimoniata dall'invio di precedenti messaggi minatori; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, 2comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di danneggiamento seguito da pericolo di incendio e spiegato, in particolare (cfr. pag. 4 della sentenza della Corte di appello), che la concreta sussistenza del pericolo di incendio è dimostrata, nella fattispecie, dall'avere l'imputato fatto uso di tre fazzoletti di carta accesi, dal provvidenziale intervento di un vicino di casa, che ha spento il fuoco con l'acqua e, soprattutto, dal fatto che la presenza di carburante infiammabile nel serbatorio dell'autovettura avrebbe potuto determinare la propagazione delle fiamme e, quindi, l'insorgere di un incendio, con le conseguenti, serie difficoltà di spegnimento e la determinazione di un vasto effetto distruttivo; che, a dispetto delle generiche obiezioni sollevate dal ricorrente con il primo motivo, il provvedimento impugnato attesta, in termini incensurabili in sede di legittimità, che la condotta da lui posta in essere era senz'altro idonea a cagionare un vasto abbruciamento, connotato dalla tendenza a progredire e ad espandersi e comportante difficoltà di spegnimento, onde sussistono, nella fattispecie, gli elementi costitutivi del delitto oggetto di addebito (sul punto, cfr., tra le tante; Sez. 5, n. 31796 del 28/03/2017, Costabile, Rv. 270914 - 01; Sez. 6, n. 35769 del 22/04/2010, Musco, Rv. 248585 - 01); considerato che la Corte di appello ha indicato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., connesse al concreto coefficiente di offensività della condotta, desunto dalle conseguenze che sarebbero scaturite qualora il fuoco non fosse stato spento, e dall'intensità del dolo di danneggiamento, testimoniata dall'invio di precedenti messaggi minatori; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, 2comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15742/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris