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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 22106/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 26930-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 3859 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 89, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 136/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 23/05/2016 R.G.N. 577/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 26930/2016 Premesso che

1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di Genova esponendo di aver lavorato alle dipendenze della Provincia di Genova, con mansioni di segretaria di vari assessori e, da ultimo, del [OSCURATO:PERSONA], che aveva portato l'Ente territoriale all'estinzione, in virtù di una serie di contratti a termine succedutisi dal 28 giugno 2004 al 30 giugno 2014; ha dedotto la illegittimità del termine apposto a tali contratti, in quanto stipulati in violazione del d.lgs. n. 368/2001, e ne ha chiesto la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre al risarcimento dei danni.

2. Il Tribunale di Genova, esclusa la conversione per il divieto di cui all'art. 36, c. 5, d.lgs. n. 165/2001, ha condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno, determinandone l'ammontare in quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, ex art. 18, comma 50,

I. n. 300/1970.

2.1. Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza ex art. 32

I. n. 183/2010 in relazione ai contratti precedenti l'ultimo, osservando tuttavia come tali contratti dovessero valutarsi quali "elementi fattuali rilevanti" per l'accertamento della legittimità o meno del termine apposto all'ultimo contratto tempestivamente impugnato.

3. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 136/2016, pubblicata il 23 maggio 2016, ha confermato la decisione di primo grado, salvo che nel capo relativo al risarcimento dei danni, il cui ammontare ha liquidato in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, applicando, in adesione a Sez.

U n. 5072/2016, il parametro di cui all'art. 32, comma 5,

I. n. 183/2010.

3.1. La Corte, condividendo i rilievi del giudice di primo grado, ha osservato come i contratti in questione risultassero illegittimamente stipulati, alla stregua della concorde e coerente previsione di cui all'art. 90 d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e di cui all'art. 21 del [OSCURATO:PERSONA] sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Genova, norme in forza delle quali l'utilizzo della collaborazione di soggetti fuori ruolo è ammesso soltanto in via residuale, quando cioè non sia possibile valersi di personale già dipendente dell'ente o di altre pubbliche amministrazioni: nulla, invece, era stato indicato in questo senso nei vari contratti che si erano succeduti nel tempo e, d'altra parte, avuto riguardo alle attività svolte in concreto dalla lavoratrice, non vi era ragione di ritenere che le medesime non potessero essere prestate da personale interno.

3.2. La Corte ha inoltre osservato che non poteva essere accolta l'eccezione di decadenza, poiché nel caso di specie i contratti a termine si erano succeduti senza sostanziale soluzione di continuità, così che la [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dal 28 giugno 2004 e fino al 30 giugno 2014, gi„ aveva prestato la propria attività lavorativa a favore dell'Ente territoriale in una situazione che di fatto aveva costituito un unico e continuativo rapporto di lavoro.

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Genova (già Provincia di Genova), affidandosi a tre motivi, cui ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Rilevato che

6. Con il primo motivo, deducendo il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 32

I. n. 183/2010 e all'art. 1, comma 1 bis, d.lgs. n. 368/2001 (come modificato dall'art. 7 D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla

I. 9 agosto 2013, n. 99), nonché in relazione all'art. 2909 cod. civ., la [OSCURATO:PERSONA] di Genova censura la sentenza impugnata per avere violato il giudicato interno che, in difetto di impugnazione incidentale della lavoratrice, si era formato sul capo della sentenza di primo grado, in cui il Tribunale aveva ritenuto fondata l'eccezione di decadenza ex art. 32

I. 4 novembre 2010, n. 183 per tutti i contratti di lavoro anteriori all'ultimo; ed inoltre per non avere spiegato in alcun modo i motivi, per i quali aveva ritenuto di condividere l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui, pur a fronte dell'intervenuta decadenza dell'attrice, i contratti precedenti andrebbero considerati quali elementi fattuali rilevanti per l'accertamento della legittimità o meno del termine apposto all'ultimo contratto.

7. Con il secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 90 e 141 d.lgs. n. 267/2000 (T.U. [OSCURATO:PERSONA]), dell'art. 21 del [OSCURATO:PERSONA] sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Genova, nonché dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1369 cod. civ. in relazione al contenuto di detta norma regolamentare, la ricorrente censura la lettura che delle indicate disposizioni risulta fornita nella sentenza di appello: in particolare, rileva come la norma di legge ponga il ricorso al personale fiduciario sullo stesso piano del ricorso al personale già presente nella dotazione organica dell'ente, sicché il rapporto tra le due ipotesi è da ritenersi costruito dal legislatore in termini di alternatività e non (come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale) in termini di gerarchia o di gradualità; a conclusione diversa non poteva condurre la locuzione "in primo luogo" presente nell'art. 21 del [OSCURATO:PERSONA], la quale non vale a istituire una relazione gerarchica tra il ricorso a personale interno o esterno all'ente ma indica unicamente il primo punto di un elenco; poiché i contratti in questione hanno natura fiduciaria, secondo quanto confermato dal comma 7 dell'art. 21, la scelta se ricorrere a personale già assunto oppure a personale esterno, viene a dipendere dalle valutazioni discrezionali degli organi di indirizzo dell'ente; era poi del tutto improprio far discendere limiti all'utilizzo di contratti fiduciari a termine dal processo legislativo di soppressione delle province, poiché tale processo era stato avviato solo nel 2011 quando il T.U. [OSCURATO:PERSONA] era già da molti anni in vigore.8.

Con il terzo motivo, deducendo la violazione dell'art. 8

I. n. 604/1966 e in subordine il vizio di motivazione, la ricorrente si duole che, nel determinare l'indennità risarcitoria, la Corte di appello abbia fatto applicazione di alcuni soltanto dei vari criteri previsti da tale norma.

Osservato che

9. Il primo motivo è infondato.

9.1. La Corte di appello di Genova ha ritenuto, con adeguata motivazione, che non potesse essere accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 32

I. n. 183/2010 "poiché nel caso di specie i contratti si sono succeduti senza sostanziale soluzione di continuità".

9.2. In particolare, previo esame della documentazione prodotta, la Corte ha accertato che la [OSCURATO:PERSONA] "a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] sino al 30.6.2014 ha prestato la propria attività lavorativa per l'appellante in una situazione che di fatto costituisce un unico e continuativo rapporto di lavoro": era, pertanto, da escludere che nella specie potesse operare l'invocata decadenza "in quanto la relativa disciplina presuppone che nella successione dei contratti a termine vi sia stato un effettivo e significativo intervallo temporale, che nel caso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non vi è stato, come risulta dalla documentazione prodotta in atti".

9.3. Doveva, quindi, "in tale contesto" essere condivisa "la valutazione del primo giudice che, pur non escludendo la fondatezza della eccezione di decadenza in relazione ai contratti stipulati prima dell'ultimo, considera tali contratti come elementi fattuali rilevanti ai fini dell'accertamento della legittimità o meno del termine apposto all'ultimo contratto tempestivamente impugnato" (cfr. sentenza, pp. 6-7).

9.4. L'accertamento così svolto dalla Corte di appello, che risolve sul piano interpretativo l'antinomia ipoteticamente riscontrabile nel ragionamento del primo giudice, escludendo la configurabilità di un capo di decisione totalmente autonomo relativo alla decadenza ex art. 32

I. 4 novembre 2010, n. 183 e, quindi, di un giudicato interno su tale eccezione (cfr. Cass. 40276/2021, fra altre conformi), non ha formato oggetto di censura sul versante della ricostruzione fattuale (impedita, d'altra parte, dall'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 n. 5 in presenza di c.d.

"doppia conforme": art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.); quanto poi alla censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, essa risulta genericamente dedotta, in contrasto con il consolidato principio ribadito da Cass. n. 16038/2013 e da molte pronunce conformi, anche tenuto conto della conclusione cui è motivatamente pervenuto il giudice di merito nell'indagine sul caso concreto.

10. Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento.

10.1. L'art. 90 T.U. [OSCURATO:PERSONA] dispone che "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni".

10.2. La norma è chiara nell'indicare il criterio di un prioritario ricorso al personale interno, poiché gli uffici in questione devono essere costituiti da dipendenti dell'ente, e anche ove ammette il ricorso a collaborazioni di soggetti esterni, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, considera che la scelta di tali soggetti possa cadere su dipendenti di altra pubblica amministrazione: in sostanza, un criterio di gradualità, che privilegia il personale già in forza all'ente (e alla P.A.) e che appare del tutto coerente con l'esigenza di un contenimento della spesa pubblica, esplicitamente affermata a proposito degli enti dissestati o strutturalmente deficitari ma che non può ritenersi limitata a questi ultimi.

10.3. Il criterio di prioritario ricorso al personale interno, già assunto e in forza all'ente, trova inequivocabile conferma nell'art. 21 del [OSCURATO:PERSONA] sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Genova, che è lo strumento normativo cui rimanda l'art. 90 T.U.E.L. per la disciplina di dettaglio: esso, infatti, dispone che le "strutture" dal medesimo regolate e organizzate "sono costituite in primo luogo con personale dipendente dell'ente anche di qualifica dirigenziale", ove "in primo luogo" non rappresenta certamente il primo punto di un elenco, secondo la riduttiva lettura proposta dalla ricorrente, ma - con il valore di "anzitutto" - esprime ed esplicita la necessità, in coerenza con la norma-base dell'art. 90 T.U.E.L., che la scelta del personale da destinare agli uffici in questione ricada in via prioritaria sul personale già alle dipendenze dell'ente.

10.4. Non è, del resto, senza rilievo che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata assunta e abbia svolto attività di tipo segretariale, come accertato dal giudice di merito, e cioè attività che ben potevano essere assolte da personale interno o appartenente ad altre amministrazioni.

11. Il terzo motivo è inammissibile, alla stregua del principio per il quale "In materia di sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sulla misura dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della

I. n. 183 del 2010, in caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile - al pari dell'analoga valutazione per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 8 della

I. n. 604 del 1966 - solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria" (Cass. n. 25484/2019; conforme Cass.n. 1320/2014).

12. Non ricorrono i presupposti per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, per i rilievi posti alla base del rigetto del primo motivo e per l'univocità di interpretazione delle norme che definiscono le condizioni di applicazione dei contratti fiduciari di diretta collaborazione.Ritenuto che

13. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

15. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17,

I. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez.

U n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 26930-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 3859 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 89, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 136/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 23/05/2016 R.G.N. 577/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 26930/2016 Premesso che 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di Genova esponendo di aver lavorato alle dipendenze della Provincia di Genova, con mansioni di segretaria di vari assessori e, da ultimo, del [OSCURATO:PERSONA], che aveva portato l'Ente territoriale all'estinzione, in virtù di una serie di contratti a termine succedutisi dal 28 giugno 2004 al 30 giugno 2014; ha dedotto la illegittimità del termine apposto a tali contratti, in quanto stipulati in violazione del d.lgs. n. 368/2001, e ne ha chiesto la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre al risarcimento dei danni. 2. Il Tribunale di Genova, esclusa la conversione per il divieto di cui all'art. 36, c. 5, d.lgs. n. 165/2001, ha condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno, determinandone l'ammontare in quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, ex art. 18, comma 50, I. n. 300/1970. 2.1. Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza ex art. 32 I. n. 183/2010 in relazione ai contratti precedenti l'ultimo, osservando tuttavia come tali contratti dovessero valutarsi quali "elementi fattuali rilevanti" per l'accertamento della legittimità o meno del termine apposto all'ultimo contratto tempestivamente impugnato. 3. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 136/2016, pubblicata il 23 maggio 2016, ha confermato la decisione di primo grado, salvo che nel capo relativo al risarcimento dei danni, il cui ammontare ha liquidato in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, applicando, in adesione a Sez. U n. 5072/2016, il parametro di cui all'art. 32, comma 5, I. n. 183/2010. 3.1. La Corte, condividendo i rilievi del giudice di primo grado, ha osservato come i contratti in questione risultassero illegittimamente stipulati, alla stregua della concorde e coerente previsione di cui all'art. 90 d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e di cui all'art. 21 del [OSCURATO:PERSONA] sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Genova, norme in forza delle quali l'utilizzo della collaborazione di soggetti fuori ruolo è ammesso soltanto in via residuale, quando cioè non sia possibile valersi di personale già dipendente dell'ente o di altre pubbliche amministrazioni: nulla, invece, era stato indicato in questo senso nei vari contratti che si erano succeduti nel tempo e, d'altra parte, avuto riguardo alle attività svolte in concreto dalla lavoratrice, non vi era ragione di ritenere che le medesime non potessero essere prestate da personale interno. 3.2. La Corte ha inoltre osservato che non poteva essere accolta l'eccezione di decadenza, poiché nel caso di specie i contratti a termine si erano succeduti senza sostanziale soluzione di continuità, così che la [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dal 28 giugno 2004 e fino al 30 giugno 2014, gi„ aveva prestato la propria attività lavorativa a favore dell'Ente territoriale in una situazione che di fatto aveva costituito un unico e continuativo rapporto di lavoro. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Genova (già Provincia di Genova), affidandosi a tre motivi, cui ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Rilevato che 6. Con il primo motivo, deducendo il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 32 I. n. 183/2010 e all'art. 1, comma 1 bis, d.lgs. n. 368/2001 (come modificato dall'art. 7 D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla I. 9 agosto 2013, n. 99), nonché in relazione all'art. 2909 cod. civ., la [OSCURATO:PERSONA] di Genova censura la sentenza impugnata per avere violato il giudicato interno che, in difetto di impugnazione incidentale della lavoratrice, si era formato sul capo della sentenza di primo grado, in cui il Tribunale aveva ritenuto fondata l'eccezione di decadenza ex art. 32 I. 4 novembre 2010, n. 183 per tutti i contratti di lavoro anteriori all'ultimo; ed inoltre per non avere spiegato in alcun modo i motivi, per i quali aveva ritenuto di condividere l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui, pur a fronte dell'intervenuta decadenza dell'attrice, i contratti precedenti andrebbero considerati quali elementi fattuali rilevanti per l'accertamento della legittimità o meno del termine apposto all'ultimo contratto. 7. Con il secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 90 e 141 d.lgs. n. 267/2000 (T.U. [OSCURATO:PERSONA]), dell'art. 21 del [OSCURATO:PERSONA] sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Genova, nonché dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1369 cod. civ. in relazione al contenuto di detta norma regolamentare, la ricorrente censura la lettura che delle indicate disposizioni risulta fornita nella sentenza di appello: in particolare, rileva come la norma di legge ponga il ricorso al personale fiduciario sullo stesso piano del ricorso al personale già presente nella dotazione organica dell'ente, sicché il rapporto tra le due ipotesi è da ritenersi costruito dal legislatore in termini di alternatività e non (come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale) in termini di gerarchia o di gradualità; a conclusione diversa non poteva condurre la locuzione "in primo luogo" presente nell'art. 21 del [OSCURATO:PERSONA], la quale non vale a istituire una relazione gerarchica tra il ricorso a personale interno o esterno all'ente ma indica unicamente il primo punto di un elenco; poiché i contratti in questione hanno natura fiduciaria, secondo quanto confermato dal comma 7 dell'art. 21, la scelta se ricorrere a personale già assunto oppure a personale esterno, viene a dipendere dalle valutazioni discrezionali degli organi di indirizzo dell'ente; era poi del tutto improprio far discendere limiti all'utilizzo di contratti fiduciari a termine dal processo legislativo di soppressione delle province, poiché tale processo era stato avviato solo nel 2011 quando il T.U. [OSCURATO:PERSONA] era già da molti anni in vigore.8. Con il terzo motivo, deducendo la violazione dell'art. 8 I. n. 604/1966 e in subordine il vizio di motivazione, la ricorrente si duole che, nel determinare l'indennità risarcitoria, la Corte di appello abbia fatto applicazione di alcuni soltanto dei vari criteri previsti da tale norma. Osservato che 9. Il primo motivo è infondato. 9.1. La Corte di appello di Genova ha ritenuto, con adeguata motivazione, che non potesse essere accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 32 I. n. 183/2010 "poiché nel caso di specie i contratti si sono succeduti senza sostanziale soluzione di continuità". 9.2. In particolare, previo esame della documentazione prodotta, la Corte ha accertato che la [OSCURATO:PERSONA] "a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] sino al 30.6.2014 ha prestato la propria attività lavorativa per l'appellante in una situazione che di fatto costituisce un unico e continuativo rapporto di lavoro": era, pertanto, da escludere che nella specie potesse operare l'invocata decadenza "in quanto la relativa disciplina presuppone che nella successione dei contratti a termine vi sia stato un effettivo e significativo intervallo temporale, che nel caso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non vi è stato, come risulta dalla documentazione prodotta in atti". 9.3. Doveva, quindi, "in tale contesto" essere condivisa "la valutazione del primo giudice che, pur non escludendo la fondatezza della eccezione di decadenza in relazione ai contratti stipulati prima dell'ultimo, considera tali contratti come elementi fattuali rilevanti ai fini dell'accertamento della legittimità o meno del termine apposto all'ultimo contratto tempestivamente impugnato" (cfr. sentenza, pp. 6-7). 9.4. L'accertamento così svolto dalla Corte di appello, che risolve sul piano interpretativo l'antinomia ipoteticamente riscontrabile nel ragionamento del primo giudice, escludendo la configurabilità di un capo di decisione totalmente autonomo relativo alla decadenza ex art. 32 I. 4 novembre 2010, n. 183 e, quindi, di un giudicato interno su tale eccezione (cfr. Cass. 40276/2021, fra altre conformi), non ha formato oggetto di censura sul versante della ricostruzione fattuale (impedita, d'altra parte, dall'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 n. 5 in presenza di c.d. "doppia conforme": art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.); quanto poi alla censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, essa risulta genericamente dedotta, in contrasto con il consolidato principio ribadito da Cass. n. 16038/2013 e da molte pronunce conformi, anche tenuto conto della conclusione cui è motivatamente pervenuto il giudice di merito nell'indagine sul caso concreto. 10. Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento. 10.1. L'art. 90 T.U. [OSCURATO:PERSONA] dispone che "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni". 10.2. La norma è chiara nell'indicare il criterio di un prioritario ricorso al personale interno, poiché gli uffici in questione devono essere costituiti da dipendenti dell'ente, e anche ove ammette il ricorso a collaborazioni di soggetti esterni, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, considera che la scelta di tali soggetti possa cadere su dipendenti di altra pubblica amministrazione: in sostanza, un criterio di gradualità, che privilegia il personale già in forza all'ente (e alla P.A.) e che appare del tutto coerente con l'esigenza di un contenimento della spesa pubblica, esplicitamente affermata a proposito degli enti dissestati o strutturalmente deficitari ma che non può ritenersi limitata a questi ultimi. 10.3. Il criterio di prioritario ricorso al personale interno, già assunto e in forza all'ente, trova inequivocabile conferma nell'art. 21 del [OSCURATO:PERSONA] sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Genova, che è lo strumento normativo cui rimanda l'art. 90 T.U.E.L. per la disciplina di dettaglio: esso, infatti, dispone che le "strutture" dal medesimo regolate e organizzate "sono costituite in primo luogo con personale dipendente dell'ente anche di qualifica dirigenziale", ove "in primo luogo" non rappresenta certamente il primo punto di un elenco, secondo la riduttiva lettura proposta dalla ricorrente, ma - con il valore di "anzitutto" - esprime ed esplicita la necessità, in coerenza con la norma-base dell'art. 90 T.U.E.L., che la scelta del personale da destinare agli uffici in questione ricada in via prioritaria sul personale già alle dipendenze dell'ente. 10.4. Non è, del resto, senza rilievo che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata assunta e abbia svolto attività di tipo segretariale, come accertato dal giudice di merito, e cioè attività che ben potevano essere assolte da personale interno o appartenente ad altre amministrazioni. 11. Il terzo motivo è inammissibile, alla stregua del principio per il quale "In materia di sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sulla misura dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, in caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile - al pari dell'analoga valutazione per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 8 della I. n. 604 del 1966 - solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria" (Cass. n. 25484/2019; conforme Cass.n. 1320/2014). 12. Non ricorrono i presupposti per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, per i rilievi posti alla base del rigetto del primo motivo e per l'univocità di interpretazione delle norme che definiscono le condizioni di applicazione dei contratti fiduciari di diretta collaborazione.Ritenuto che 13. In conclusione il ricorso deve essere respinto. 14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 15. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, I. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co
Sentenza Cassazione n. 22106/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris