Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 10919/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA Sui ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Belluno 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al capo C) con conseguente rideterminazione della pena [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Belluno ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di 9 mesi di reclusione e un mese e 20 giorni di arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo a) e oltraggio a pubblico ufficiale (capo b), unificati per continuazione.-È stato articolato un; unico motivo con cu.i si deduce violazione di legge penale; si. evidenzia che entrambi i reati per i quali è intervenuta condanna sono puniti con la pena della reclusione e dunque la pena dell'arresto inflitta dal Tribunale sarebbe illegale.

Si aggiunge che nel dispositivo della sentenza impugnata non sarebbe contenuto nessun riferimento alla pronuncia di non doversi procedere - perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato - per la contravvenzione di cui al capo c), di cui invece in motivazione si dà atto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. All'imputato sono stati contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo a), oltraggio a pubblico ufficiale (capo b) nonchè la contravvenzione di cui all'art. 688 , commi 2- 3, cod. pen.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 354 del 17 luglio 2002 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 688, comma 2, cod. pen. determinando la estromissione definitiva dall'ordinamento del reato di manifesta ubriachezza.

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio quanto al capo c) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, conseguentemente, ferma la pena di mesi nove di reclusione relativa ai reati di cui ai capi a) e b), deve essere eliminata la sanzione di mesi uno e giorno venti di arresto riferibile alla contravvenzione indicata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Elimina la pena di mesi uno e giorni venti di arresto, ferma la pena di mesi nove di reclusione per i reati di cui ai capi A) e B).

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA Sui ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Belluno 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al capo C) con conseguente rideterminazione della pena [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Belluno ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di 9 mesi di reclusione e un mese e 20 giorni di arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo a) e oltraggio a pubblico ufficiale (capo b), unificati per continuazione.-È stato articolato un; unico motivo con cu.i si deduce violazione di legge penale; si. evidenzia che entrambi i reati per i quali è intervenuta condanna sono puniti con la pena della reclusione e dunque la pena dell'arresto inflitta dal Tribunale sarebbe illegale. Si aggiunge che nel dispositivo della sentenza impugnata non sarebbe contenuto nessun riferimento alla pronuncia di non doversi procedere - perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato - per la contravvenzione di cui al capo c), di cui invece in motivazione si dà atto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. All'imputato sono stati contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo a), oltraggio a pubblico ufficiale (capo b) nonchè la contravvenzione di cui all'art. 688 , commi 2- 3, cod. pen. La Corte costituzionale con la sentenza n. 354 del 17 luglio 2002 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 688, comma 2, cod. pen. determinando la estromissione definitiva dall'ordinamento del reato di manifesta ubriachezza. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio quanto al capo c) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, conseguentemente, ferma la pena di mesi nove di reclusione relativa ai reati di cui ai capi a) e b), deve essere eliminata la sanzione di mesi uno e giorno venti di arresto riferibile alla contravvenzione indicata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Elimina la pena di mesi uno e giorni venti di arresto, ferma la pena di mesi nove di reclusione per i reati di cui ai capi A) e B). Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 10919/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris