CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 16945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29785/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via A. Bertoloni n. 31, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in Via A. Mordini n. 14, Roma, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 972/2019 pubblicata il 28/03/2019, R.G. 1485/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente con rapporto di lavoro part time orizzontale del [OSCURATO:SOCIETA] (cinque giorni a settimana e complessive 19 ore, ossia 4 ore per 3 giorni e 3,5 ore per 2 giorni), titolare del diritto a permessi retribuiti ex art. 33 L. n. 104/1992, esponeva che la società convenuta le aveva illegittimamente riconosciuto OGGETTO: lavoro privato -part time - permessi retribuiti ex art 33 L. n. 104/1992 -spettanza - criterio di quantificazione solo 9,5 ore di permesso mensile in proporzione al suo regime di orario lavorativo. Adìva pertanto il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento del suo diritto a fruire per intero di tre giorni di permesso retribuito ai sensi dell’art. 33 L. n. 104/1992, con conseguente suo credito di permessi retribuiti pari ad ore 8,5 fino a luglio 2014 ai sensi dell’art. 146 ccnl; in subordine chiedeva l’accertamento del suo diritto a fruire almeno di 10 ore mensili di permesso retribuito ex art. 33 L. n. 104/1992. 2. Il Tribunale rigettava la domanda principale e non si pronunziava su quella subordinata. 3. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda principale. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA])affidato a quattro motivi. 5. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], eccependo in via pregiudiziale la tardività del ricorso per superamento deltermine lungo di sei mesi. [OSCURATO:PERSONA] L’eccezione di tardività del ricorso è infondata. La sentenza d’appello è stata pubblicata in data 28/03/2019. Pertanto il termine di sei mesi sarebbe scaduto il 28/09/2019, che cadeva di sabato. Quindi ex art. 155, co. 5, c.p.c. il termine deve intendersi differito al lunedì successivo 30/09/2019, data in cui è stato notificato il ricorso per cassazione, da ritenere, pertanto, tempestivo. In prossimità dell’adunanza camerale i procuratori e difensori di entrambe le parti hanno depositato istanza congiunta, con cui hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in virtù della conciliazione in sede sindacale raggiunta, anche sulle spese di giudizio. In tal senso, pertanto, va pronunziato il dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere; nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nell