CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40100/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione -1-000J0 avverso la sentenza della Corte di Appello diBologn di conferma della sentenza del TribunaleijklZ2319-A:ZEIR-L3/4 che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica, con l'aggravante di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento su cose esposte alla pubblica fede, con la recidiva specifica e reiterata, per violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'applicazione della recidiva ed alla determinazione della pena. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scalfiti da puntuali censure idonee a scalfire tali argomentazioni (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ha trattato la questione affermando che la recidiva contestata non poteva essere esclusa, data la omogeneità dei precedenti per furto, rispetto a quellb per cui si procede e la insensibilità dimostrata agli ammonimenti delle condanne subite (il reato era stato consumato mentre stava espiando una pena detentiva in regime di affidamento in prova). Inoltre, la Corte territoriale ha spiegato che la pena era contenuta in misura prossima ai minimi, anche considerando la complessiva gravità oggettiva della condotta. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, eiasettma-ai sensi dell'art. 616 cod. proc.17_ pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese FIvaa-ti processuali e al versamento della somma di euro tremila àsila Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ot