CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05547/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24149/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Viene invocata la correzione dell’ordinanza n. 6152 del 2024 per omessa pronuncia in punto di distrazione delle spese in favore dei difensori costituiti della contribuente. Sulla relativa istanza, formulata nel controricorso, questa Corte in effetti non si è pronunciata con la summenzionata ordinanza. Nel costituirsi nel procedimento di correzione dell’errore materiale intrapreso dalla contribuente, l’Agenzia si è rimessa alle determinazioni di questa Corte. L’istanza di correzione è meritevole d’essere accolta. Invero, va fatta applicazione del principio nomofilattico in base al quale: “In caso di omessa pronuncia sull'istanza didistrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta didistrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento dicorrezione dell'errore materiale di cui agli artt.287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione” (Cass.n. 5082 del 2024; v. anche Cass. n. 12437 del 2017). P.Q.M. dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 6152/2024, depositata il 7 marzo 2024, sia corretto sostituendo nel dispositivo, alle parole “al pagamento, in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]”, l’inciso “al pagamento ad [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], con distrazione in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ex