CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33650/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteisentit6 le conclusioni del PG dà" Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 10 maggio 2023, con cui il suddetto era dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, irrevocabile 11 18 giugno 2023. 2. Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 629-bis e 420-bis, commi 5 e 7 cod. proc. pen. Rileva la difesa che, pur in presenza della norma transitoria di cui all'art. 89 del d. legs. 10 ottobre 2022, n. 150, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina più favorevole per l'imputato, che è quella del novellato art. 420-bis cod. proc. pen. e in particolare il comma 7 di detto articolo, che prevede la revoca dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato ove ne siano venuti meno i presupposti, come nel caso in esame in cui il difensore di fiducia presso cui risultava eletto il domicilio dell'imputato ai fini delle notificazioni, comunicava all'avvocato d'ufficio che lo contattava di avere rinunciato al mandato, circostanza che da quest'ultimo era comunicata al Tribunale. Osserva, sempre il difensore, che a seguito di tale comunicazione, da cui doveva ritenersi che l'imputato, a conoscenza del procedimento, non era a conoscenza del processo, il Giudice monocratico di Isernia avrebbe dovuto notificare l'avviso di cui all'art. 419 cod. proc. pen., la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale di udienza all'imputato personalmente. Lamenta la difesa l'illegittimità costituzionale dell'art. 89, comma 1, del suddetto decreto laddove fa riferimento all'applicazione della disciplina antecedente alla c.d. riforma Cartabia nel caso di procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto nei quali sia stata pronunciata ordinanza dichiarativa di assenza dell'imputato. Rileva che la questione non è manifestamente infondata in quanto, nell'ipotesi di accoglimento, consentirebbe di applicare anche ai casi come quello in esame la nuova disciplina dell'assenza, più favorevole, in linea con i principi di ragionevolezza ed eguaglianza. 2.2. Col secondo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione dell'art. 107, comma 3, cod.proc. pen. e vizio di motivazione. Erra, secondo la difesa, la Corte di appello di Campobasso nell'avere ritenuto corretta ed efficace la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia, nonostante la violazione del suddetto articolo che impone, nel caso di rinuncia al mandato difensivo, l'immediata comunicazione all'autorità procedente, essendosi invece limitato detto difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) a comunicare di aver rinunciato al mandato al solo collega nominato, senza avere reso edotti né l'autorità giudiziaria né l'imputato della sua decisione. Si rileva, quindi, che il contegno dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non è stato improntato ai principi di correttezza e diligenza; che comunque la comunicazione resa al difensore di ufficio di cui si è detto non consente di individuare con certezza il momento in cui il difensore ebbe a prendere tale decisione, che potrebbe essere anche antecedente alla notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari; e che sul punto la motivazione dell'ordinanza in esame è affetta da manifesta illogicità. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. Si rileva che la Corte non ha applicato correttamente l'art. 629-bis cod. proc. pen., equiparando la conoscenza del procedimento a quella della celebrazione del processo, assicurata solo dalla vocatio in iudicium. La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e aspecificità. Invero, come rilevato nell'ordinanza impugnata, l'art. 629-bis cod. proc. pen. nella versione antecedente alle modifiche intervenute per effetto della cd. riforma Cartabia e che si applica ratione temporis al caso di specie prevede che «il condannato [...] con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo». L'ordinanza in esame, muovendo da tale presupposto, rileva che: - dagli atti emerge che il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al difensore di fiducia dell'allora imputato, presso il cui studio [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio (verbale del 5 marzo 2021); - la nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso lo stesso, è di regola elemento che fonda il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato; - nel caso in esame non sembrano sussistere elementi per poter affermare che [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza del processo a suo carico; - risulta, invero, dagli atti che il difensore di fiducia, dopo la prima udienza del 13 aprile 2022, informò il difensore di ufficio, da cui era stato edotto dell'esito dell'udienza, che non era più il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe fatto prevenire al Tribunale la rinuncia al mandato difensivo e che di tale rinuncia aveva già messo al corrente l'imputato (come da comunicazione, via pec, allegata al verbale del 14 dicembre 2022); - sul contenuto di tale comunicazione e in particolare sulla circostanza che della rinuncia il difensore avesse informato l'allora imputato, nessun rilievo è mosso dall'istante, essendo evidente che essa implica che del processo [OSCURATO:PERSONA] fosse, contrariamente a quanto sostenuto, effettivamente a conoscenza;- il comportamento del difensore di fiducia, che ha risposto alla pec con la nota richiamata, appare improntato a correttezza e diligenza e fa dubitare della fondatezza della affermazione secondo cui lo stesso, ricevute presso il suo studio le comunicazioni successive al verbale del 5 marzo 2021, e in particolare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione a giudizio, di esse non abbia informato [OSCURATO:PERSONA]; - il condannato sapeva, dal 5 marzo 2021, che era iniziato un procedimento penale a suo carico, per il quale aveva nominato un difensore di fiducia e nemmeno allega di avere provato ad informarsi, ponendo in essere un minimo della diligenza richiesta dalla norma sulla dichiarazione di assenza (che legittima il giudizio in assenza anche nei confronti di chi si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento); - né la rinuncia al mandato difensivo ha di fatto ostacolato tale attività, se si considera che, pur a prescindere dalla avvenuta comunicazione fatta dal difensore all'imputato, egli avrebbe potuto contattarlo per informarsi dell'andamento del giudizio, non versando in alcuna condizione di impedimento di compiere tale attività; - l'istante, peraltro, non ha allegato la ricorrenza di situazioni che gli abbiano impedito di seguire le vicende del processo penale che lo riguardavano, allegazione che non poteva essere generica a fronte della nomina di un difensore di fiducia e dell'elezione di domicilio presso lo stesso. Questa Corte, in composizione qualificata (Sez. U n. 23498 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716) ha delineato la disciplina del processo in assenza dell'imputato di cui agli artt. 420-bis cod. proc. pen. In tali pronunce si è, invero, affermato che il sistema previsto dal codice presuppone che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e che il giudice, quindi, anche per le conseguenze derivanti dall'accertamento tardivo dell'assenza incolpevole, debba procedere avendo certezza che l'imputato sia a conoscenza del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza (si veda la prima pronuncia summenzionata p. 16 e ss.). Quanto alla necessità che la conoscenza debba riferirsi al processo e non alla fase delle indagini preliminari si veda in particolare la seconda pronuncia sopra indicata. In tale contesto si è rilevato che la dichiarazione o elezione di domicilio, l'applicazione di misura cautelare che abbia portato all'udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare e la nomina di un difensore di fiducia non sono presunzioni, quanto piuttosto, indici di conoscenza del procedimento che non consentono automaticamente di concludere (si veda prima pronuncia, p. 20 e ss.). Si è inoltre affermato nella sentenza Ismail che la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento consiste in condotte positive rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto anche quanto al coefficiente psicologico, non tipizzando l'art. 420-bis cod. proc. pen. alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale. Successivamente alla sentenza Ismail è intervenuta Sez. U n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, che richiamando i principi della sentenza Ismail ha affermato che l'accertata ricorrenza delle situazioni previste dall'art. 420-bis cod. proc. pen. non esime il giudice della rescissione dal compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo. In sostanza il requisito della incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo ha il significato di escludere l'accesso a un nuovo giudizio a colui che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare (si veda sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137, richiamata e condivisa dalla stessa sezione Lovric). Corretta, pertanto, ed adeguatamente motivata risulta la decisione della Corte territoriale laddove non ravvisa in capo al ricorrente un'incolpevole mancata conoscenza del processo a suo carico. E in particolare rileva che egli, pur avendo effettuato una regolare elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, e dunque pur essendo a conoscenza del fatto che le notifiche sarebbero state effettuate presso il suo domicilio, e pur avendo conosciuto l'esistenza di un procedimento a suo carico e la rinuncia al mandato del difensore si è completamente disinteressato, omettendo di attivarsi per prendere conoscenza della celebrazione del processo. Invero, come affermato da questa Corte in tema di rescissione del giudicato (si veda Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019), la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato , costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. Nel caso in esame, a fronte di una motivazione come quella sopra riportata, il ricorrente si limita genericamente a dedurre la mancata comunicazione anche nei suoi confronti della rinuncia al mandato difensivo e a prospettare la possibilità che la stessa rinuncia al mandato difensivo sia avvenuta prima dell'inizio del processo, senza nulla allegare al riguardo. Dando vita a rilievi generici e aspecifici, oltre che manifestamente infondati, anche con riguardo alla dedotta illegittimità costituzionale della norma transitoria summenzionata, in relazione alla quale, consideratane la natura processuale, è assolutamente improprio il riferimento all'applicazione di norma più favorevole piuttosto che al principio del tempus regit actum. 3. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes