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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:C:1998:190
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61997C0285 - IT Avviso legale importante | 61997C0285 [OSCURATO:PERSONA] dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 1998. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica portoghese. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione entro i termini prescritti della direttiva 94/51/CE. - [OSCURATO:PERSONA]285/97. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-04895 [OSCURATO:PERSONA] dell avvocato generale I - Oggetto del presente procedimento, argomenti delle parti ed analisi giuridica 1 [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha richiesto a codesto Collegio di voler dichiarare nel presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 del Trattato CE (in prosieguo: il «Trattato»), che la Repubblica portoghese (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») ha mancato di adempiere gli obblighi derivanti dall'art. 189, terzo comma, del Trattato e dall'art. 2 della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (in prosieguo: la «direttiva») (1).

Con la direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] - alla luce dell'esperienza fino ad allora acquisita in materia e del progresso tecnico generale nel settore delle biotecnologie - ha sostituito l'allegato II della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (2).

Tale allegato stabilisce i criteri di classificazione di tali microrganismi - sulla base dei rischi che essi presentano - nel gruppo I, uno dei due a suo tempo stabiliti dal Consiglio. 2 Ex art. 2 della direttiva, gli Stati membri erano tenuti ad adottare entro il 30 aprile 1995 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa, e ad informarne senza indugio la [OSCURATO:PERSONA].

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione riguardante la trasposizione della direttiva e non disponendo di alcun elemento d'informazione che le consentisse di accertare se il [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente adempiuto i suoi obblighi, il 2 agosto 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha messo in moto il procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato, inviando al governo portoghese una lettera di diffida, con la quale lo invitava a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi.

Con lettera datata 27 agosto 1996, il [OSCURATO:PERSONA] ha risposto di avere provveduto alla trasposizione della direttiva con decreto (portaria) 13 luglio 1994, n. 602/94, precisando che tale provvedimento era già stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] assieme alle altre misure nazionali di trasposizione adottate nel luglio 1994.

L'esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] del citato provvedimento nazionale ha, tuttavia, smentito le affermazioni delle autorità portoghesi, rivelando che esso dava semmai attuazione alla direttiva 90/219/CEE, e precisamente all'allegato II di essa, nella versione originaria, successivamente sostituita dalla direttiva 94/51/CE.

Avendo constatato il persistente inadempimento dell'obbligo di tempestiva adozione delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva, il 27 dicembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alle autorità portoghesi un parere motivato, invitandole contestualmente ad adottare tali misure nel termine di due mesi dalla notifica. 3 Non avendo ricevuto alcuna informazione riguardante la trasposizione della direttiva, il 1º agosto 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame. [OSCURATO:PERSONA] non nega l'inadempimento ad esso addebitato, ma fa presente che in data 26 marzo 1998 il Consiglio dei ministri avrebbe approvato un provvedimento diretto a trasporre la direttiva, del quale sarebbe imminente la pubblicazione sul Diário da República, la raccolta ufficiale degli atti normativi del [OSCURATO:PERSONA]. 4 Tuttavia, quand'anche siffatta trasposizione della direttiva in corso di procedimento risultasse confermata dai fatti, ad essa non potrebbe, a mio avviso, riconoscersi l'effetto di rendere l'odierno ricorso della [OSCURATO:PERSONA] infondato o privo d'oggetto.

Secondo la vostra consolidata giurisprudenza, infatti, «la sussistenza o meno di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato[, mentre] la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi» (3).

Quello che conta, pertanto, è esclusivamente la circostanza che, alla scadenza del termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo parere motivato, la direttiva risultava ancora non trasposta nell'ordinamento portoghese.

II - [OSCURATO:PERSONA] luce delle precedenti osservazioni, propongo alla Corte di: - accogliere il ricorso, dichiarando che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2 della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, per non avere adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi a detta direttiva; e - condannare la Repubblica portoghese alle spese. (1) - GU 1994, L 297, pag.

29. (2) - GU 1990, L 117, pag.

1. (3) -

V. sentenza 27 novembre 1990, causa C-200/88, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag.

I-4299, punto 13) e, da ultimo, sentenza 18 dicembre 1997, causa C-361/95, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Racc. pag.

I-7351, punti 13 e 14).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997C0285 - IT Avviso legale importante | 61997C0285 [OSCURATO:PERSONA] dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 1998. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica portoghese. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione entro i termini prescritti della direttiva 94/51/CE. - [OSCURATO:PERSONA]285/97. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-04895 [OSCURATO:PERSONA] dell avvocato generale I - Oggetto del presente procedimento, argomenti delle parti ed analisi giuridica 1 [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha richiesto a codesto Collegio di voler dichiarare nel presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 del Trattato CE (in prosieguo: il «Trattato»), che la Repubblica portoghese (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») ha mancato di adempiere gli obblighi derivanti dall'art. 189, terzo comma, del Trattato e dall'art. 2 della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (in prosieguo: la «direttiva») (1). Con la direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] - alla luce dell'esperienza fino ad allora acquisita in materia e del progresso tecnico generale nel settore delle biotecnologie - ha sostituito l'allegato II della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (2). Tale allegato stabilisce i criteri di classificazione di tali microrganismi - sulla base dei rischi che essi presentano - nel gruppo I, uno dei due a suo tempo stabiliti dal Consiglio. 2 Ex art. 2 della direttiva, gli Stati membri erano tenuti ad adottare entro il 30 aprile 1995 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa, e ad informarne senza indugio la [OSCURATO:PERSONA]. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione riguardante la trasposizione della direttiva e non disponendo di alcun elemento d'informazione che le consentisse di accertare se il [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente adempiuto i suoi obblighi, il 2 agosto 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha messo in moto il procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato, inviando al governo portoghese una lettera di diffida, con la quale lo invitava a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi. Con lettera datata 27 agosto 1996, il [OSCURATO:PERSONA] ha risposto di avere provveduto alla trasposizione della direttiva con decreto (portaria) 13 luglio 1994, n. 602/94, precisando che tale provvedimento era già stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] assieme alle altre misure nazionali di trasposizione adottate nel luglio 1994. L'esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] del citato provvedimento nazionale ha, tuttavia, smentito le affermazioni delle autorità portoghesi, rivelando che esso dava semmai attuazione alla direttiva 90/219/CEE, e precisamente all'allegato II di essa, nella versione originaria, successivamente sostituita dalla direttiva 94/51/CE. Avendo constatato il persistente inadempimento dell'obbligo di tempestiva adozione delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva, il 27 dicembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alle autorità portoghesi un parere motivato, invitandole contestualmente ad adottare tali misure nel termine di due mesi dalla notifica. 3 Non avendo ricevuto alcuna informazione riguardante la trasposizione della direttiva, il 1º agosto 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame. [OSCURATO:PERSONA] non nega l'inadempimento ad esso addebitato, ma fa presente che in data 26 marzo 1998 il Consiglio dei ministri avrebbe approvato un provvedimento diretto a trasporre la direttiva, del quale sarebbe imminente la pubblicazione sul Diário da República, la raccolta ufficiale degli atti normativi del [OSCURATO:PERSONA]. 4 Tuttavia, quand'anche siffatta trasposizione della direttiva in corso di procedimento risultasse confermata dai fatti, ad essa non potrebbe, a mio avviso, riconoscersi l'effetto di rendere l'odierno ricorso della [OSCURATO:PERSONA] infondato o privo d'oggetto. Secondo la vostra consolidata giurisprudenza, infatti, «la sussistenza o meno di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato[, mentre] la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi» (3). Quello che conta, pertanto, è esclusivamente la circostanza che, alla scadenza del termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo parere motivato, la direttiva risultava ancora non trasposta nell'ordinamento portoghese. II - [OSCURATO:PERSONA] luce delle precedenti osservazioni, propongo alla Corte di: - accogliere il ricorso, dichiarando che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2 della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, per non avere adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi a detta direttiva; e - condannare la Repubblica portoghese alle spese. (1) - GU 1994, L 297, pag. 29. (2) - GU 1990, L 117, pag. 1. (3) - V. sentenza 27 novembre 1990, causa C-200/88, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag. I-4299, punto 13) e, da ultimo, sentenza 18 dicembre 1997, causa C-361/95, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Racc. pag. I-7351, punti 13 e 14).
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