Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13292/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA i Sul ricorso iscritto al numero 28260 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 51; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sezione staccata di Taranto n. 116/28/2020, depositata in data 27 gennaio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Taranto, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia e delle entrate e dell'Agenzia delle entrate- riscossione avverso la sentenza n. 1962/02/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto di rigetto del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento emessa, ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale, per l'anno 2011, ai fini Irpef, oltre interessi e sanzioni; - l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate- riscossione resistono con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/90, 7 della legge n. 212/000, 1, comma 1, lett. c) n. 1 del d.lgs. n. 32/2001, per avere la CTR disatteso il motivo di gravame concernente il difetto di motivazione della cartella di pagamento in questione ancorché, ad avviso del contribuente, quest'ultima fosse priva della indicazione dell'imponibile, degli interessi e delle sanzioni nonché dei criteri adottati per il computo delle somme richieste; - con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e 25 del d.P.R. n. 602/73 per avere la CTR disatteso il motivo di censura attinente alla mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento; - con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c. per avere la CTR 1)omesso di pronunciarsi sulla censura relativa alla avvenuta condanna - da parte della CTP - del contribuente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti benché costituiti soltanto a mezzo funzionari e non avvocati; 2) condannato al pagamento delle spese di secondo grado in favore delle resistenti costituiti soltanto a mezzo funzionari; -che occorre rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU di questa Corte - investita con ordinanza interlocutoria n. 31960 del 5 novembre 2021- sulla questione della motivazione della cartella in ordine agli interessi; PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU di questa Corte; Così deciso in Roma il 9 marzo 2022 -, I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA i Sul ricorso iscritto al numero 28260 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 51; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sezione staccata di Taranto n. 116/28/2020, depositata in data 27 gennaio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Taranto, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia e delle entrate e dell'Agenzia delle entrate- riscossione avverso la sentenza n. 1962/02/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto di rigetto del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento emessa, ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale, per l'anno 2011, ai fini Irpef, oltre interessi e sanzioni; - l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate- riscossione resistono con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/90, 7 della legge n. 212/000, 1, comma 1, lett. c) n. 1 del d.lgs. n. 32/2001, per avere la CTR disatteso il motivo di gravame concernente il difetto di motivazione della cartella di pagamento in questione ancorché, ad avviso del contribuente, quest'ultima fosse priva della indicazione dell'imponibile, degli interessi e delle sanzioni nonché dei criteri adottati per il computo delle somme richieste; - con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e 25 del d.P.R. n. 602/73 per avere la CTR disatteso il motivo di censura attinente alla mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento; - con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c. per avere la CTR 1)omesso di pronunciarsi sulla censura relativa alla avvenuta condanna - da parte della CTP - del contribuente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti benché costituiti soltanto a mezzo funzionari e non avvocati; 2) condannato al pagamento delle spese di secondo grado in favore delle resistenti costituiti soltanto a mezzo funzionari; -che occorre rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU di questa Corte - investita con ordinanza interlocutoria n. 31960 del 5 novembre 2021- sulla questione della motivazione della cartella in ordine agli interessi; PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU di questa Corte; Così deciso in Roma il 9 marzo 2022 -, I
Sentenza Cassazione n. 13292/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris