CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 08013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33548/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 370/2018 , pubblicatail 27/08/2018, R.G.N. 1010/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva sostenuto di aver lavorato alle dipendenze di quest’ultimo dal 26.10.07 al 25.01.16 “svolgendo mansioni di badante della zia, Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”; 2. la Corte, in sintesi, ha premesso che la questione sottoposta all’attenzione del Collegio riguardasse unicamente il se la titolarità del rapporto di lavoro fosse “imputabile in capo all’appellato o alla [OSCURATO:PERSONA]”; concordemente con il primo giudice ha, quindi, ritenuto che “l’attività istruttoria svolta ed acquisita al giudizio di primo grado consente di escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti in causa”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con due motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si denuncia: “Erronea applicazione di legge con specifico riferimento agli artt. 1388, 1398, 1704 e 2094 c.c. Motivazione illogica della sentenza per mancata applicazione dell’affidamento incolpevole. Erronea individuazione della figura del datore di lavoro”; col secondo mezzo si denuncia: “Erronea applicazione di legge con specifico riferimento all’art. 210 c.p.c. Motivazione illogica della sentenza per mancato accertamento della capacità cognitiva del datore di lavoro durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. Erronea valutazione delleprove in merito allo stato di capacità cognitiva del datore di lavoro”; 2.le censure, per come formulate, sono chiaramente inammissibili; invero il ricorso per cassazione, in quanto ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art.360 c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera chiara ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione (tra tutte v. Cass. n. 9228 del 2016); il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione -da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle forme processuali" - comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass.n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002); in particolare, le plurime censure di violazione e falsa applicazione di legge trascurano di considerare che il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); oneri in alcun modo assolti dai motivi di ricorso in esame; inoltre, il vizio di motivazione non è più sindacabile, di per sé, nel vigore del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014), dei cui enunciati parte ricorrente non tiene alcun conto; nella sostanza tutte le doglianze investono l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici del merito, come conclamato dal riferimento alla “errata valutazione delle prove”, ma tale apprezzamento non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità, tanto più in una ipotesi di cd. “doppia conforme”; 3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comm