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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41277/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, sono meramente riproduttivi di censure di merito già proposte nell'atto di appello e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che ha precisamente delineato, in aderenza alle non contestate risultanze probatorie, il concreto contributo causale reso dall'imputato con riferimento ai reati di sostituzione di persona e di tentata truffa; ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha evidenziato come le invocate attenuanti generiche erano state già riconosciute dal primo giudice operando il corretto bilanciamento in termini di equivalenza alla recidiva in quanto contestata a [OSCURATO:PERSONA] nella forma reiterata e specifica; ha,altresì , ritenuto congrua la pena inflitta in ragione della ritenuta gravità del fatto (così facendo corretta applicazione di uno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.) e ha escluso il beneficio della sospensione condizionale alla luce della ritenuta recidiva e del fatto che l'imputato, autore di un tentativo di truffa realizzato con un assegno trasferibile falsificato, era stato in possesso di altri carnet di titoli di credito anch'essi falsi, così formulando correttamente il giudizio di prognosi negativa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 04 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, sono meramente riproduttivi di censure di merito già proposte nell'atto di appello e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che ha precisamente delineato, in aderenza alle non contestate risultanze probatorie, il concreto contributo causale reso dall'imputato con riferimento ai reati di sostituzione di persona e di tentata truffa; ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha evidenziato come le invocate attenuanti generiche erano state già riconosciute dal primo giudice operando il corretto bilanciamento in termini di equivalenza alla recidiva in quanto contestata a [OSCURATO:PERSONA] nella forma reiterata e specifica; ha,altresì , ritenuto congrua la pena inflitta in ragione della ritenuta gravità del fatto (così facendo corretta applicazione di uno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.) e ha escluso il beneficio della sospensione condizionale alla luce della ritenuta recidiva e del fatto che l'imputato, autore di un tentativo di truffa realizzato con un assegno trasferibile falsificato, era stato in possesso di altri carnet di titoli di credito anch'essi falsi, così formulando correttamente il giudizio di prognosi negativa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 nov
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