CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 26748/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., confermando nel resto; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata - è inammissibile in quanto caratterizzato da censure estremamente generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente