CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15801/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’AVINO per procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. COOP. P.A.,rappresentata e difesa dalle Avvocate [OSCURATO:PERSONA] eROBERTA MARANÒ per procura in calce al controricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 2451/2020 della CORTE D’APPELLO DINAPOLI, depositata il 3/7/2020;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del12/5/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con atto dicitazione notificato il 14/7/2015, ha convenuto in giudizio,innanzi al tribunale di Napoli, la [OSCURATO:PERSONA] di Puglia eBasilicata soc. coop. p.a.Numero registro generale 4508/2021Nu2m ero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 15801/2026Data pubblicazione 22/05/20261.2. La società attrice, dopo aver dedotto di intrattenerepresso la banca convenuta un conto corrente ordinario ed unconto anticipi e di aver presentato, con ricorso iscritto presso ilregistro delle imprese il 18/10/2012, domanda di ammissione alconcordato preventivo, aperto con decreto del 13/3/2013 edomologato con decreto del 20/2/2015, ha, in sostanza, chiestoal tribunale di condannare la banca convenuta a restituire lesomme versate sui predetti conti correnti ed illegittimamenteutilizzate dalla stessa per ridurre, dopo la domanda diammissione al concordato preventivo della correntista,l’esposizione debitoria di quest’ultima nei suoi confronti, perl’importo complessivo di €. 151.731,33, oltre interessi.1.3. La banca ha resistito alla domanda, chiedendone ilrigetto.1.4. Il tribunale, con sentenza del 27/11/2017, harigettato la domanda sul rilievo che gli importi pervenuti allabanca anche dopo la pubblicazione della domanda di ammissioneal concordato preventivo erano stati incamerati dalla stessa pereffetto di validi patti di compensazione.1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appelloavverso tale sentenza che la corte distrettuale, con la pronunciain epigrafe, ha rigettato.1.6. La corte, per quanto ancora rileva, dopo averevidenziato che l’art. 11 delle condizioni generali del contratto diconto corrente aveva stabilito che: - quando esistono tra labanca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere onatura, ha luogo in ogni caso la compensazione; - la banca ha ildiritto di valersi della compensazione di legge ancorché i creditinon siano ancora liquidi ed esigibili; - la banca, quando ha uncredito verso il cliente che sia determinato e scaduto e, al tempostesso, sul c/c c’è disponibilità, può, dunque, incamerare lesomme che le sono dovute; ha ritenuto che: - tale clausola,Ric. 2021 n. 4508 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 4508/2021Nu3m ero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 15801/2026Data pubblicazione 22/05/2026come già affermato dal tribunale, integra un “patto dicompensazione” tra la banca e il cliente; - la banca, a fronte ditale clausola, aveva, pertanto, il diritto di compensare i debiti ei crediti, a prescindere dall’anteriorità del credito o dallaposteriorità del debito rispetto all’ammissione alla proceduraconcorsuale.1.7. L’attrice, ha aggiunto la corte, aveva chiesto “larestituzione di bonifici, inerenti a crediti, oggetto di anticipazionieffettuate dalla banca, in virtù del fido di anticipo fatture di euro150.000,00, stipulato tra le parti”.1.8. Gli estratti conto dimostrano, in effetti, che “i bonificiintegrassero pagamenti di fatture, che la banca aveva giàanticipato alla … correntista, prima della presentazione delladomanda di ammissione al concordato preventivo”.1.9. La banca convenuta, del resto, sin dalla comparsa dicostituzione in primo grado, aveva dedotto l’avvenutasottoscrizione del contratto di affidamento, che contemplava, tral’altro, un fido per “anticipo fatture” di €. 150.000,00.1.10. D’altro canto, il debitore che propone la domanda diammissione al concordato preventivo, ove non si sia avvalsodella facoltà di chiedere l’autorizzazione a sciogliersi dai contrattiancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti, accetta tutte leconseguenze che derivano dal “perdurare dei rapporticontrattuali”.1.11. La corte d’appello, quindi, ha ritenuto che lacompensazione operata dalla banca era legittima.2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorsonotificato il 2/2/2021, ha chiesto, per sette motivi, la cassazionedella sentenza.2.2. La banca ha resistito con controricorso notificato il10/3/2021.2.3. Le parti hanno depositato memorie.Ric. 2021 n. 4508 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 4508/2021Nu4m ero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 15801/2026Data pubblicazione 22/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364,1366, 1369, 1370 e 1371 c.c. e la violazione dell’art. 56 l.fall.,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto chel’art. 11 delle condizioni generali del contratto di c/ccontemplasse un patto di compensazione, senza, tuttavia,considerare che: - il significato che la corte ha attribuito a taleclausola non rientra in nessuna delle possibili interpretazioniche, in applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale,poteva essere resa in ordine alla stessa; - la clausola inquestione, infatti, per come è testualmente formulata, conl’espresso riferimento all’esistenza tra la banca e il cliente di “piùrapporti o più conti di qualsiasi genere o natura”, consente lacompensazione legale solo a condizione che tra la banca e ilcliente sussistano più conti e/o rapporti, che la banca abbia uncredito in ragione di uno di tali rapporti e che il cliente abbia ladisponibilità di somme su uno di tali altri rapporti; - la clausola,dunque, non è applicabile al diverso caso, come quello di specie,in cui il singolo conto presenti un saldo passivo e lacompensazione debba operarsi tra tale saldo passivo e lerimesse dirette eseguito da terzi sul medesimo conto.3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione degli artt. 56 e 168 l.fall., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cuila corte d’appello ha ritenuto che il patto di compensazioneasseritamente intercorso tra la banca e la correntista potesse diper sé legittimare la compensazione i debiti della banca verso lacorrentista sorti successivamente al deposito della domanda diconcordato preventivo con i crediti della banca verso la stessasorti in precedenza, senza, per contro, considerare che: - laRic. 2021 n. 4508 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 4508/2021Nu5m ero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 15801/2026Data pubblicazione 22/05/2026compensazione è senz’altro illegittima nel caso, come quello inesame, in cui l’incasso da parte della banca di somme per contodel cliente successivamente all’apertura del concordatopreventivo è dovuto non ad una precedente cessione del creditoin favore della banca ma all’esecuzione ad opera della stessa diun semplice mandato all’incasso; - il mandato all’incasso,infatti, non determina il trasferimento del credito in favore delmandatario ma comporta, al momento della riscossione,soltanto l’obbligo in capo a quest’ultimo di restituire almandante la somma riscossa, per cui, ove l’incasso sia statoricevuto dopo il deposito della domanda di concordatopreventivo, l’art. 56 l.fall. impedisce la compensazione edesclude, pertanto, che la banca abbia il diritto di ritenere lesomme ricevute.3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.,ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello, travisando completamente il dato probatorio, haritenuto che, sulla base degli estratti conto, i bonifici pervenutisui c/c ed oggetto della domanda di restituzione afferissero afatture oggetto di anticipazioni effettuate dalla banca, laddove,al contrario, dagli estratti conto in questione non è rilevabile inalcun modo che i bonifici esposti fossero relativi a sommeanticipate dalla banca, trattandosi, piuttosto, di rimesse diretteeseguite da clienti della società correntista in pagamento difatture.3.4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 345 c.p.c.., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui lacorte d’appello ha ritenuto che la banca convenuta avevatempestivamente eccepito in primo grado che i bonificipervenuti sui c/c ed oggetto della domanda di restituzioneRic. 2021 n. 4508 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 4508/2021Nu6m ero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 15801/2026Data pubblicazione 22/05/2026afferivano ad anticipazioni erogate dalla banca, omettendo, percontro, di considerare che la banca soltanto in sede di gravameaveva dedotto che i bonifici di cui si chiedeva la restituzioneriguardavano crediti oggetto di anticipazione e che taleallegazione, in quanto nuova, era, di conseguenza,inammissibile a norma dell’art. 345 c.p.c..3.5. I motivi, da trattate congiuntamente, sonoinammissibili.3.6. La sentenza impugnata, dopo aver accertato, infatto, che: - l’art. 11 delle condizioni generali del contratto diconto corrente prevede un “patto di compensazione” tra labanca e il cliente; - la banca, in forza di tale clausola, aveva,pertanto, la facoltà di compensare i debiti e i crediti, aprescindere dall’anteriorità del credito o dalla posteriorità deldebito rispetto all’ammissione alla procedura concorsuale; ha,in sostanza, ritenuto, in diritto, che la banca, in difetto discioglimento del contratto a norma dell’art. 169-bis l.fall., avevaoperato una legittima compensazione tra il credito, già vantatodalla stessa nei confronti della società correntista, e il debito,maturato a suo carico verso quest’ultima, alla “restituzione dibonifici” eseguiti a pagamento “di fatture, che la banca avevagià anticipato alla … correntista, prima della presentazione delladomanda di ammissione al concordato preventivo”.3.7. Tale statuizione, non suscettibile di sindacato inquesta sede quanto agli accertamenti in fatto che necostituiscono il fondamento, è, sul piano giuridico, corretta.3.8. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo diaffermare che: - in caso di anticipazione da parte della banca alcliente dell’importo relativo ad un credito (dallo stesso vantatonei confronti di un terzo), cui segua l’incasso diretto sulla basedi un mandato in rem propriam (come ha assunto la stessaricorrente), la facoltà di compensazione del debito della bancaRic. 2021 n. 4508 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero r7eg istro generale 4508/2021Numero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 15801/2026Data pubblicazione 22/05/2026di rimessione della somma ricevuta dal terzo con il propriocredito da anticipazione presuppone la conclusione (che la corted’appello ha, in fatto, accertato) di un previo “patto dicompensazione” fra le parti al momento della erogazione dellaanticipazione stessa, con facoltà per la banca di incamerare larelativa somma una volta che la stessa sia stata ricevuta amezzo di bonifico da parte del debitore (cfr. Cass. n. 8752 del2011); - in tal caso, difatti, la banca ha diritto a “compensare”il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscossecon il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente adoperazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla, percontro, rilevando che tale credito sia anteriore alla ammissionedel correntista alla procedura concorsuale del concordatopreventivo ed il correlativo debito, invece, sia posteriore adessa; - in siffatta ipotesi, dunque, non può ritenersi operante ilprincipio della “cristallizzazione dei crediti”, con la conseguenzache né il correntista né gli organi concorsuali hanno diritto a chela banca (anziché porle in compensazione con il proprio credito)riversi in loro favore le somme riscosse (cfr. Cass. n. 7194 del1997; Cass. n. 2539 del 1998; Cass. n. 17999 del 2011; Cass.n. 8752 del 2011; Cass. n. 24046 del 2015; Cass. n. 825 del2015; Cass. n. 3336 del 2016; Cass. n. 10091 del 2019, inmotiv.; Cass. n. 15825 del 2024).3.9. È vero che, come ha osservato la ricorrente, bisognadistinguere l’ipotesi in cui, a fronte dell’anticipazione degliimporti delle fatture (o delle ricevute o dei titoli di credito)presentati dal debitore, le parti abbiano concordato la cessionedei crediti da quest’ultimo vantati nei confronti dei terzi, el’ipotesi in cui sia stato, invece, previsto soltanto il conferimentodi un mandato all’incasso in favore della banca.3.10. Nel primo caso, infatti, la banca acquistaimmediatamente la titolarità dei crediti, alla cui riscossioneRic. 2021 n. 4508 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero r8eg istro generale 4508/2021Numero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 15801/2026Data pubblicazione 22/05/2026procede in proprio, sicché l’incameramento del relativo importonon costituisce il risultato di una compensazione ma laconseguenza dell’avvenuto trasferimento del diritto, verificatosifin dal compimento dell’operazione.3.11. Nel secondo caso, invece, non si verifica alcuntrasferimento e la banca procede alla riscossione per conto deldebitore (anche se nell’interesse proprio, svolgendo il mandatouna funzione di garanzia), il cui diritto alla restituzione nonsorge al momento del conferimento del mandato ma soltantoall’atto della riscossione, con la conseguenza che, ovequest’ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione delladomanda di ammissione al concordato preventivo, nonsussistono i presupposti per la compensazione (Cass. n. 6870del 1994; Cass. n. 15225 del 2007): a meno che (com’èaccaduto, appunto, nel caso in esame) le parti non abbianoprecedentemente stipulato un apposito patto in tal senso, chederoga al principio di cristallizzazione dei crediti,indipendentemente dal fatto che il credito della banca verso ilmandante ed il correlativo debito (a rimettere al cliente quantoriscosso) siano, rispettivamente, anteriore e posteriore rispettoall’ammissione di quest’ultimo alla procedura concorsuale (cfr.Cass. n. 8752 del 2011; Cass. n. 17999 del 2011; Cass. n. 3336del 2016; Cass. n. 15825 del 2024).3.12. Nel conto corrente bancario, infatti, ove ilcorrentista e la banca abbiano pattuito l’anticipazione su creditiper ricevute con clausola di compensazione, l’incasso da partedella banca, anche nell’interesse del cliente, del danaroincorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisceadempimento di un’obbligazione già sorta e determina la solaesigibilità del relativo credito verso la banca da parte del cliente,con la conseguenza, che, in caso di apertura di una proceduraconcorsuale nei confronti di quest’ultimo, come il concordatoRic. 2021 n. 4508 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 4508/2021Nu9m ero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 15801/2026Data pubblicazione 22/05/2026preventivo o il fallimento, tra le operazioni di anticipazione didanaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e lariscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarieavvenute in epoca successiva sussistono i presupposti richiestidall’art. 56 l.fall., per effetto della perdurante efficacia dellaclausola di compensazione fra i reciproci debiti restitutori,giacché il debito della banca è solo divenuto esigibile (da partedel debitore o del curatore del relativo fallimento) dopo la stessadichiarazione di fallimento del correntista (cfr. Cass. n. 42008del 2021).3.13. In tale ipotesi, la deroga al principio dellacristallizzazione del credito dev’essere rinvenuta (come giàevidenziato da questa Corte nelle sentenze nn. 11523/2020 e11524/2020) in due ordini di ragioni: - in primo luogo,l’ammissione ad una procedura concorsuale minore, come ilconcordato preventivo, non determina lo scioglimento delrapporto di conto corrente bancario e di quelli di volta in voltain esso confluenti, che proseguono nella loro sua interezza, conestensione quindi a tutte le clausole pattizie che li regolano, ivicompresa quella con le quali le parti abbiano attribuito allabanca il diritto di “incamerare le somme riscosse”; - in secondoluogo, il collegamento negoziale e funzionale esistente tra ilcontratto di anticipazione ed il mandato all’incasso con patto dicompensazione (discendente dal rilievo che, attenendo il pattoalla regolamentazione delle modalità di satisfazione del creditodella banca, in sua carenza, l’operazione non sarebbe stata maiposta in essere, così rivelando la causa concreta di tuttal’operazione), induce a ritenere che i rispettivi debiti e creditidelle parti traggano origine da un unico, ancorché complesso,rapporto negoziale e che, di conseguenza, è configurabile lafattispecie della c.d. compensazione impropria (e non, quindi, lacompensazione in senso stretto di cui agli artt. 1241 ss. c.c.,Ric. 2021 n. 4508 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero1 re0g istro generale 4508/2021Numero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 15801/2026Data pubblicazione 22/05/2026disciplinata nella procedura fallimentare dall’art. 56 l.fall, chepresuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono icontrapposti crediti delle parti).3.14. Nella compensazione impropria, infatti, lavalutazione delle reciproche pretese delle parti comportasoltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere,con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciprocaconcorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrareostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in sensotecnico giuridico (cfr. Cass. n. 30220 del 2019; Cass. n. 4825del 2019; Cass. n. 26365 del 2024).3.15. Ne consegue che, ove i rispettivi debiti e crediti delleparti derivino ad un unico rapporto negoziale (come accade nelcaso della linea di credito c.d. autoliquidante, in cui la fonte dirimborso dell’erogazione finanziaria della banca èpredeterminata, ed è stata pattuita sin dall’inizio dalle parti lacanalizzazione del pagamento del terzo a favore dell’istituto dicredito), non trova applicazione l’art. 56 l.fall., il quale (come lenorme sulla compensazione disciplinata dal codice civile)delle parti vengono a coesistenza.3.16. L’elisione automatica dei rispettivi crediti fino allareciproca concorrenza è, in tal caso, la conseguenza di un meroaccertamento contabile di dare e avere di poste attive e passiveche, per effetto del patto di compensazione, vengono annotatenel medesimo conto corrente.3.17. Il collegamento funzionale tra il contratto dianticipazione ed il mandato all’incasso con patto dicompensazione previsto all’interno del contratto di contocorrente, comporta, in definitiva, che, in tale ipotesi, i rispettividebiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapportonegoziale, con la conseguenza che trova applicazione non laRic. 2021 n. 4508 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero1 re1g istro generale 4508/2021Numero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 15801/2026Data pubblicazione 22/05/2026compensazione in senso stretto prevista dagli artt. 1241 c.c. e56 l.fall. (la quale presuppone l’autonomia dei rapporti cui siriferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendorilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle partivengono a coesistenza: cfr. Cass. 28232 del 2023; Cass. n.11524 del 2020) ma la cd. “compensazione impropria”,ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, conelisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciprocaconcorrenza, che il giudice può, d’altra parte, svolgere senzanecessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale(Cass. n. 27219 del 2025; Cass. n. 28232 del 2023).3.18. Viceversa, nel caso in cui il mandato all’incasso dellabanca fosse espletato in difetto del patto di compensazionestipulato a monte, verrebbe meno, evidentemente, ilcollegamento negoziale sopra evidenziato e la conseguenteunicità del rapporto negoziale, con la conseguente applicabilitàdelle norme sulla compensazione in senso stretto e, in materiafallimentare, dell’art. 56 l.fall., che non consente lacompensazione tra i crediti reciproci se non entrambipreesistenti all’apertura della procedura di concordatopreventivo (vedi sul punto la fattispecie esaminata da Cass. n.22277 del 2017).3.19. Dev’essere, in definitiva, confermato il principio percui, in caso di linee di credito c.d. “autoliquidanti” nel concordatopreventivo, sussistendo un collegamento negoziale e funzionaletra il contratto di anticipazione ed il mandato all’incasso conpatto di compensazione, i rispettivi debiti e crediti delle partitraggono origine da un unico rapporto negoziale, conconseguente applicabilità della c.d. “compensazione impropria”(ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, conelisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciprocaconcorrenza) e inapplicabilità, per converso, dellaRic. 2021 n. 4508 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 4508/20211Nu2m ero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 15801/2026Data pubblicazione 22/05/2026compensazione in senso stretto di cui all’art. 1241 c.c. e,dunque, dell’art. 56 l.fall., che al pari di essa presupponel’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti creditidelle parti, attribuendo rilevanza al momento in cui i reciprocidebiti e crediti delle parti vengono a coesistenza (Cass. n. 28232del 2023).3.20. Nel caso in esame, l’esistenza del patto con cui èstato attribuito alla banca il diritto di incamerare le sommeriscosse all’esito della esecuzione del mandato all’incasso e,dunque, l’operatività della c.d. compensazione impropria,consentono alla banca, come ha correttamente affermato lacorte d’appello, di trattenersi legittimamente le somme riscossedopo l’apertura del concordato preventivo.3.21. I rilievi che precedono comportano: -l’inammissibilità del quinto motivo, che lamenta, in sostanza, lafalsa applicazione dell’art. 169-bis l.fall., laddove, al contrario,non vi erano le condizioni per la relativa applicazione, senza,tuttavia, considerare che questa è stata, in sostanza, ladecisione della corte d’appello, quando ha ritenuto che ildebitore che (come la società attrice) propone la domanda diammissione al concordato preventivo senza avvalersi dellafacoltà di chiedere l’autorizzazione a sciogliersi dai contrattiancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti, accetta tuttele conseguenze che derivano dal “perdurare dei rapporticontrattuali”; - l’assorbimento del settimo motivo, che lamenta,invece, la violazione dell’art. 1243 c.c., sul rilievo che, a frontedella cristallizzazione della massa passiva conseguenteall’ammissione del concordato, la compensazione legaleprevista dal contratto non poteva operare.3.22. Il sesto motivo, che lamenta l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussioneRic. 2021 n. 4508 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 4508/20211Nu3m ero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 15801/2026Data pubblicazione 22/05/2026tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., è, infine,inammissibile.3.23. La ricorrente, infatti, censura la sentenza impugnatanella parte in cui la corte d’appello ha trascurato di considerareil fatto che il patto di compensazione, come espressamentededotto nell’atto d’appello, riguardava uno soltanto dei dueconti correnti (e cioè il c/c n. 2276) e non anche l’altro (n.2277), senza, tuttavia, illustrare, in ricorso, con la dovutaspecificità, l’emergenza dagli atti del giudizio di tale circostanza,e cioè che la regolazione negoziale del secondo conto eraeffettivamente priva di tale clausola e la rilevanza di talemancanza al fine dell’accoglimento della domanda direstituzione dei bonifici confluiti in ipotesi su quest’ultimo contoin quanto illegittimamente incamerati dalla banca.4. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è asua volta inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.6. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente lespese del giudizio, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misuradel 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterRic. 2021 n. 4508 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 4508/20211Nu4m ero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 15801/2026Data pubblicazione 22/05/2026del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 12 maggio 2026.Il PresidenteRic. 2021 n. 4508 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026