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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 30869/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente impugna l' ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che ha respinto il suo appello avverso quella del Magistrato di sorveglianza di Pescara dell' 11 gennaio 2023 che aveva prorogato, nei suoi confronti, la misura di sicurezza della libertà vigilata stante la sua persistente pericolosità sociale; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha condiviso il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza dando rilievo alle ripetute violazioni delle prescrizioni commesse da [OSCURATO:PERSONA] nel corso della libertà vigilata come segnalato dai Carabinieri di Civitaquana, nonché al curriculum criminale del soggetto, il quale nel 2018 si era visto aggravare la libertà vigilata in quella della colonia agricola a causa della sua irreperibilità; Rilevato, quindi, che il ricorso risulta generico in quanto non si confronta in modo specifico con le motivazioni del provvedimento impugnato e, in ogni caso, il ricorrente vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 22 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente impugna l' ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che ha respinto il suo appello avverso quella del Magistrato di sorveglianza di Pescara dell' 11 gennaio 2023 che aveva prorogato, nei suoi confronti, la misura di sicurezza della libertà vigilata stante la sua persistente pericolosità sociale; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha condiviso il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza dando rilievo alle ripetute violazioni delle prescrizioni commesse da [OSCURATO:PERSONA] nel corso della libertà vigilata come segnalato dai Carabinieri di Civitaquana, nonché al curriculum criminale del soggetto, il quale nel 2018 si era visto aggravare la libertà vigilata in quella della colonia agricola a causa della sua irreperibilità; Rilevato, quindi, che il ricorso risulta generico in quanto non si confronta in modo specifico con le motivazioni del provvedimento impugnato e, in ogni caso, il ricorrente vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno
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