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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 14013/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 28/2021 in data 09/09/2021 della Corte di appello di Roma, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Della Cardia, ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva di replica, con allegato, pervenuta in data 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, rigettava il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 15/02/2021 con il quale il Tribunale di Roma aveva applicato nei confronti del sunnominato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni uno, soggetto inquadrato nella categoria criminologica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011.

2. Avverso il sunnominato decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue.

Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 1 lett. b) d.lgs. 159/2011.

Si contesta il riconosciuto inquadramento del proposto nella categoria criminogena prevista dall'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011.

La Corte territoriale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai presupposti per il riconoscimento della ritenuta pericolosità generica poiché non avrebbe tenuto conto della giovane età del proposto, dell'episodicità delle condotte delittuose, della modestia dei profitti ricavabili, tali da escludere che potessero anche solo in parte essere impiegate per il suo sostentamento, né aveva valutato la convivenza con un'amica di famiglia in grado di provvedere al mantenimento del medesimo.

Secondo motivo: violazione di legge in relazione al momento di valutazione della pericolosità.

Ci si lamenta del giudizio di attualità della pericolosità, e si assume che lo stesso deve necessariamente riportarsi al momento dell'applicazione della misura e non della proposta da parte del pubblico ministero, giudizio espresso, nella fattispecie, senza considerare il lasso temporale trascorso dalla commissione degli illeciti e il periodo di detenzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso, quanto ai limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, che il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge.

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. n. 159/2011 di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito così da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514).3.

Manifestamente infondato è il primo motivo.

In ordine alla pericolosità del Corradi, il provvedimento impugnato dà atto di come lo stesso abbia commesso reati in materia di violazione della legge sugli stupefacenti fin dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in numero certamente rilevante.

In particolare, si afferma che "... risultano una sentenza definitiva in data 5.11.2019 per un fatto commesso il 29.7.2018 alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 2.000 di multa, e quattro sentenze di condanna, non definitive ... tra le quali la sentenza 18.6.2020 è relativa a plurimi fatti di reato (art. 73 d.P.R.309/1990), commessi nel corso di quattro mesi del 2018; le altre tre sentenze sono relative a fatti del 1.12.2017, del 2.8.2018, del 28.1.2020 (in cui lo stesso veniva trovato in possesso di 2369 dosi medie singole di hashish ... per cui ... non veniva ritenuto il 50 comma dell'art. 73).

L'appellante rileva trattarsi di sentenze che hanno applicato l'art. 73, 5° comma, d.P.R. 309/1990, ma ciò non è vero per la sentenza n. 2 e la n. 4 ... per cui infatti sono state irrogate rispettivamente, le pene di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa (sentenza 18.6.2020) e di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 10.000 di multa (sentenza 28.1.2020) I/ Fermo quanto precede, come condivisibilmente ritenuto dalla Procura generale, le reiterate condotte di cessione di sostanze stupefacenti commesse in un arco temporale ristretto, dal dicembre 2017 al 28 gennaio 2020, il rilevante quantitativo di hashish sequestrato nell'ultima occasione, l'esclusione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 nelle due sentenze emesse nel 2020, la sostanziale assenza di redditi, consentono di riconoscere l'abitualità nella commissione di reati lucrogenetici e ritenere, in modo logico, la percezione di proventi non irrisori e la destinazione parziale al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita a fronte di una capacità reddituale modestissima e riferita solo al 2019, così da rispettare i requisiti per l'inserimento del proposto nel genus dei pericolosi generici descritti nell'art. 1, lett. b), d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159.

Per pervenire correttamente a tale conclusione, del resto, non è necessaria l'esatta quantificazione dei profitti illeciti ricavati dal proposto, ma occorre che la valutazione positiva sul punto, ossia sull'esistenza ed entità delle provviste illecite, sia tratta proprio dalla intensità e dalle caratteristiche delle condotte delittuose, come avvenuto nel caso di specie.

Vero che la Corte d'appello non fa menzione del contributo economico della amica di famiglia [OSCURATO:PERSONA] ma questo profilo della censura, al di là della sua apparente non decisività, si mostra come del tutto inammissibile per la sua genericità.

4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.La motivazione resa dal provvedimento impugnato in ordine all'attualità della pericolosità non risulta essere né apparente né affetta da vizi logici.

Pur rapportandosi al momento della proposta (18/05/2020), è apparsa evidente la probabilità, in capo al Corradi, di reiterazione di reati dello stesso tipo, essendo stati valorizzati, ai fini del giudizio di persistenza della pericolosità, oltre alla molteplicità delle azioni delittuose, tutte della stessa indole, e all'epoca recente della loro commissione, alcuni indici tratti dalle modalità dell'agire criminoso del proposto per sottolineare la sua propensione a delinquere e la capacità di muoversi in contesti criminali più significativi; inoltre/ è stato correttamente svalutato il periodo di detenzione del Corradi, costituendo lo stesso un dato del tutto insufficiente a disvelare una rivisitazione del pregresso percorso delinquenziale da parte del proposto e una cessazione, allo stato, della pericolosità, a fronte dell'inutilità di precedenti periodi custodiali che non hanno impedito al ricorrente una recidiva nel delitto.

In conclusione, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato, a fronte delle deduzioni sviluppate nei motivi di gravame delle quali lo stesso giudice di appello dà atto, ha compiuto una congrua valutazione della pericolosità del proposto non limitandosi a prendere atto della gravità delle condotte accertate in sede penale a carico del proposto, bensì procedendo ad accertare e valutare, a fronte della risalenza nel tempo di talune manifestazioni antisociali e di una totale mancanza di redditi, la persistenza e l'attualità di detti comportamenti, arrivando a riconoscere come la condotta antisociale appaia in concreto riproducibile da parte del proposto in conseguenza della sua scelta di vivere grazie ai proventi dell'attività criminosa, con inevitabile formulabilità nei suoi confronti di un motivato giudizio prognostico di probabile reiterazione di condotte sussumibili nelle categorie di pericolosità di cui all'art. 1, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16/03/2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 28/2021 in data 09/09/2021 della Corte di appello di Roma, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Della Cardia, ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva di replica, con allegato, pervenuta in data 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, rigettava il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 15/02/2021 con il quale il Tribunale di Roma aveva applicato nei confronti del sunnominato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni uno, soggetto inquadrato nella categoria criminologica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011. 2. Avverso il sunnominato decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 1 lett. b) d.lgs. 159/2011. Si contesta il riconosciuto inquadramento del proposto nella categoria criminogena prevista dall'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011. La Corte territoriale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai presupposti per il riconoscimento della ritenuta pericolosità generica poiché non avrebbe tenuto conto della giovane età del proposto, dell'episodicità delle condotte delittuose, della modestia dei profitti ricavabili, tali da escludere che potessero anche solo in parte essere impiegate per il suo sostentamento, né aveva valutato la convivenza con un'amica di famiglia in grado di provvedere al mantenimento del medesimo. Secondo motivo: violazione di legge in relazione al momento di valutazione della pericolosità. Ci si lamenta del giudizio di attualità della pericolosità, e si assume che lo stesso deve necessariamente riportarsi al momento dell'applicazione della misura e non della proposta da parte del pubblico ministero, giudizio espresso, nella fattispecie, senza considerare il lasso temporale trascorso dalla commissione degli illeciti e il periodo di detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso, quanto ai limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, che il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. n. 159/2011 di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito così da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514).3. Manifestamente infondato è il primo motivo. In ordine alla pericolosità del Corradi, il provvedimento impugnato dà atto di come lo stesso abbia commesso reati in materia di violazione della legge sugli stupefacenti fin dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in numero certamente rilevante. In particolare, si afferma che "... risultano una sentenza definitiva in data 5.11.2019 per un fatto commesso il 29.7.2018 alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 2.000 di multa, e quattro sentenze di condanna, non definitive ... tra le quali la sentenza 18.6.2020 è relativa a plurimi fatti di reato (art. 73 d.P.R.309/1990), commessi nel corso di quattro mesi del 2018; le altre tre sentenze sono relative a fatti del 1.12.2017, del 2.8.2018, del 28.1.2020 (in cui lo stesso veniva trovato in possesso di 2369 dosi medie singole di hashish ... per cui ... non veniva ritenuto il 50 comma dell'art. 73). L'appellante rileva trattarsi di sentenze che hanno applicato l'art. 73, 5° comma, d.P.R. 309/1990, ma ciò non è vero per la sentenza n. 2 e la n. 4 ... per cui infatti sono state irrogate rispettivamente, le pene di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa (sentenza 18.6.2020) e di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 10.000 di multa (sentenza 28.1.2020) I/ Fermo quanto precede, come condivisibilmente ritenuto dalla Procura generale, le reiterate condotte di cessione di sostanze stupefacenti commesse in un arco temporale ristretto, dal dicembre 2017 al 28 gennaio 2020, il rilevante quantitativo di hashish sequestrato nell'ultima occasione, l'esclusione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 nelle due sentenze emesse nel 2020, la sostanziale assenza di redditi, consentono di riconoscere l'abitualità nella commissione di reati lucrogenetici e ritenere, in modo logico, la percezione di proventi non irrisori e la destinazione parziale al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita a fronte di una capacità reddituale modestissima e riferita solo al 2019, così da rispettare i requisiti per l'inserimento del proposto nel genus dei pericolosi generici descritti nell'art. 1, lett. b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. Per pervenire correttamente a tale conclusione, del resto, non è necessaria l'esatta quantificazione dei profitti illeciti ricavati dal proposto, ma occorre che la valutazione positiva sul punto, ossia sull'esistenza ed entità delle provviste illecite, sia tratta proprio dalla intensità e dalle caratteristiche delle condotte delittuose, come avvenuto nel caso di specie. Vero che la Corte d'appello non fa menzione del contributo economico della amica di famiglia [OSCURATO:PERSONA] ma questo profilo della censura, al di là della sua apparente non decisività, si mostra come del tutto inammissibile per la sua genericità. 4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.La motivazione resa dal provvedimento impugnato in ordine all'attualità della pericolosità non risulta essere né apparente né affetta da vizi logici. Pur rapportandosi al momento della proposta (18/05/2020), è apparsa evidente la probabilità, in capo al Corradi, di reiterazione di reati dello stesso tipo, essendo stati valorizzati, ai fini del giudizio di persistenza della pericolosità, oltre alla molteplicità delle azioni delittuose, tutte della stessa indole, e all'epoca recente della loro commissione, alcuni indici tratti dalle modalità dell'agire criminoso del proposto per sottolineare la sua propensione a delinquere e la capacità di muoversi in contesti criminali più significativi; inoltre/ è stato correttamente svalutato il periodo di detenzione del Corradi, costituendo lo stesso un dato del tutto insufficiente a disvelare una rivisitazione del pregresso percorso delinquenziale da parte del proposto e una cessazione, allo stato, della pericolosità, a fronte dell'inutilità di precedenti periodi custodiali che non hanno impedito al ricorrente una recidiva nel delitto. In conclusione, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato, a fronte delle deduzioni sviluppate nei motivi di gravame delle quali lo stesso giudice di appello dà atto, ha compiuto una congrua valutazione della pericolosità del proposto non limitandosi a prendere atto della gravità delle condotte accertate in sede penale a carico del proposto, bensì procedendo ad accertare e valutare, a fronte della risalenza nel tempo di talune manifestazioni antisociali e di una totale mancanza di redditi, la persistenza e l'attualità di detti comportamenti, arrivando a riconoscere come la condotta antisociale appaia in concreto riproducibile da parte del proposto in conseguenza della sua scelta di vivere grazie ai proventi dell'attività criminosa, con inevitabile formulabilità nei suoi confronti di un motivato giudizio prognostico di probabile reiterazione di condotte sussumibili nelle categorie di pericolosità di cui all'art. 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/03/2022.
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