CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 luglio 2011
Cassazione n. 20722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 1987/20 proposto da: -) Nautilus di Buongiorno e Carlet s.n.c. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 3 giugno 2019 n. 2263; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito, per la parte ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 23 agosto 2011 il quotidiano “[OSCURATO:PERSONA]”, edizione di Treviso, nella sezione “cronaca di Conegliano e Pieve di Soligo”, pubblicò un articolo firmato dal giornalista [OSCURATO:PERSONA], nel quale si sosteneva che la società Nautilus di Buongiorno e Carlet s.n.c., resasi debitrice nel Oggetto: diffamazione a mezzo stampa pagamento di “debiti in materia di immondizie” (così il ricorso, p. 4), aveva subito il pignoramento dei propri beni, i quali sarebbero stati subastati la settimana seguente. 2. La società Nautilus chiese all’editore di pubblicare una rettifica della notizia, allegandone l’inesattezza. Dichiarò di avere “provveduto il 29.7.2011 a saldare il proprio debito”. Il quotidiano “[OSCURATO:PERSONA]” il 26.8.2011 pubblicò una rettifica, nella quale si dichiarava che la Nautilus aveva estinto i propri debiti prima dell’asta. 3. Il 7.11.2011 la Nautilus convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendo che: a) l’articolo del 23 agosto conteneva la falsa notizia che la Nautilus fosse un debitore soggetto ad esecuzione forzata; b) la successiva rettifica non era conforme a quanto richiesto dalla Nautilus. Concluse pertanto chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno alla riservatezza, all’onore ed alla reputazione commerciale. 4. Con sentenza 25.7.2016 n. 1988 il Tribunale di Treviso ritenne sussistente la violazione del diritto alla riservatezza ed alla reputazione commerciale, ma rigettò la domanda per difetto di prova del danno. La sentenza fu appellata dalla società soccombente. 5. Con sentenza 3.6.2019 n. 2263 la Corte d’appello di Venezia rigettò il gravame. Ritenne la Corte d’appello che la Nautilus non aveva né allegato, né dimostrato, circostanze idonee a far presumere l’esistenza d’un danno. Aggiunse che la rettifica pubblicata dal quotidiano era idonea ad escludere il discredito commerciale. 6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Nautilus, con ricorso fondato su cinque motivi. Le controparti sono rimaste intimate. Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la società ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe malamente interpretato il primo motivo del suo atto di gravame. Deduce di avere censurato la sentenza di primo grado lamentando il mancato ricorso al fatto notorio ed alla prova presuntiva per valutare l’esistenza e l’entità del danno; e che invece la Corte d’appello ha interpretato tale motivo d’appello come se con esso si volesse sostenere che il danno alla reputazione dovesse ritenersi in re ipsa, una volta dimostrata la lesione del diritto. 1.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo è inammissibile nella parte in cui lamenta l’omessa considerazione di argomentazioni difensive: ed infatti è noto che il mancato esame, da parte del giudice di appello, di argomentazioni tradottesi in distinti motivi di gravame non si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, se la sentenza contiene l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione dei punti devoluti al giudice di appello (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006, Rv. 589439 -01), neppure essendo richiesto al giudicante di prendere espressa posizione su ciascuna delle argomentazioni sviluppate dalla parte. 1.2. In secondo luogo, il motivo è inammissibile perché, sotto le vesti dell’error in procedendo, in sostanza ascrive alla Corte d’appello di non avere fatto ricorso alla prova presuntiva. In tal modo esso censura una valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito ed insindacabile in questa sede. 1.3. In terzo luogo il motivo è inammissibile per difetto di decisività. La Corte d’appello ha infatti rigettato il gravame assumendo che la società Nautilus: a) non aveva allegato l’esistenza del danno; b) non aveva provato l’esistenza del danno; c) in ogni caso il danno non poteva esistere, perché la notizia dell’esecuzione forzata fu rettificata soltanto sei giorni dopo la sua pubblicazione. L’affermazione sub(b), di per sé idonea a sorreggere la motivazione, non è stata censurata nella presente sede, né del resto avrebbe potuto esserlo, trattandosi di questione attinente l’esistenza o meno della prova d’un fatto. 1.4. Il motivo, infine e ad abundantiam , è infondato perché la Corte d’appello non ha travisato alcunché. Il Tribunale rigettò la domanda per difetto di prova; l’appellante censurò la decisione assumendo che la prova vi fosse; la Corte d’appello ha ribadito che la prova non c’era. È arduo comprendere dove sia il travisamento. 2. Col secondo motivo la società ricorrente lamenta “la violazione delle regole relative alla prova presuntiva”. Nella illustrazione del motivo sostiene che la decisione impugnata sarebbe motivata in modo incongruo -se non oscuro - ed inestricabile. 2.1. Il motivo è inammissibile, sia per la ragione già indicata al § 1.3 che precede, sia per la indipendente ragione che anch’esso censura la valutazione delle prove. 3. Col terzo motivo la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla, perché sorretta da una motivazione non sufficiente. 3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la motivazione della sentenza non potrebbe essere più chiara: la Nautilus non ha allegato il danno, non ha provato il danno, e comunque il danno non poteva sussistere. Lo stabilire poi se, così decidendo, la Corte d’appello abbia o non abbia correttamente valutato le prove è questione di merito, normalmente insindacabile in questa sede. 4. Col quarto motivo la ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe nulla sotto altro profilo: e cioè per contenere affermazioni inconciliabili. Il contrasto consisterebbe in ciò: avere da un lato affermato che la rettifica pubblicata dal Gazzettino non fu conforme alla richiesta della Nautilus, e dall’altro negato che tale difformità fosse stata produttiva d’un danno. 4.1. Il motivo è infondato, in quanto non vi è alcuna contraddittorietà nelle due affermazioni suddette. Altro è, infatti, decidere una controversi in base ad affermazioni contraddittorie; ben altro è decidere una controversi in base ad autonome rationes decidendi: come appunto nel caso in cui il giudicante dichiari non esservi prova d’una certa condotta, e soggiunga che quella condotta, quand’anche dimostrata, non sarebbe contra ius. 5. Col quinto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo, ed è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., essendovi stata una doppia decisione conforme nei gradi di merito. 6. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa della parte intimata. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Rom