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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03943/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso avente ad oggetto il mancato riconoscimento della non imputabilità dell'imputata, la quale, al momento della commissione del fatto, si sarebbe trovata in uno stato di ubriachezza accidentale.

Il motivo è meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno puntualmente motivato sulla volontarietà dello stato di ubriachezza (si veda pagg. 7).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso avente ad oggetto il mancato riconoscimento della non imputabilità dell'imputata, la quale, al momento della commissione del fatto, si sarebbe trovata in uno stato di ubriachezza accidentale. Il motivo è meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno puntualmente motivato sulla volontarietà dello stato di ubriachezza (si veda pagg. 7). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09
Sentenza Cassazione n. 03943/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris