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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 1975

Cassazione n. 33316/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1975 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45586/21 Rilevato che con sentenza in data 19 novembre 2021 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza in data 22 luglio 2020 del Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che la ricorrente ha lamentato con il primo motivo il vizio di motivazione, perché la Corte territoriale si era appiattita sulle conclusioni del primo grado senza rispondere ai motivi di appello; con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione per travisamento delle dichiarazioni degli agenti di polizia giudiziaria; con il terzo il vizio di motivazione in relazione alla pena; con il quarto la violazione di norme processuali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che la prima doglianza è generica e fattuale: i Giudici hanno accertato che la donna viveva stabilmente con il coimputato, il quale deteneva lo stupefacente in casa, nei pensili della cucina, confezionava le dosi sempre a casa, dove riceveva pure gli acquirenti, mentre la donna rispondeva a telefono e dava indicazioni ai clienti (un episodio esaminato in sentenza in modo approfondito); che la seconda censura è del pari generica e fattuale: i Giudici hanno correttamente configurato alla stregua degli atti il concorso e non la connivenza, poiché la donna aveva dato un consapevole contributo, manifestatosi in forma agevolativa del proposito criminoso del concorrente (Cass., Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02); che la terza e la quarta doglianza sono inconsistenti, poiché la Corte territoriale ha ampiamente motivato sui presupposti di applicazione della recidiva, sull'assenza dei presupposti per negare le circostanze attenuanti generiche, sull'entità della pena che è stata comunque significativamente ridotta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1975 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45586/21 Rilevato che con sentenza in data 19 novembre 2021 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza in data 22 luglio 2020 del Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che la ricorrente ha lamentato con il primo motivo il vizio di motivazione, perché la Corte territoriale si era appiattita sulle conclusioni del primo grado senza rispondere ai motivi di appello; con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione per travisamento delle dichiarazioni degli agenti di polizia giudiziaria; con il terzo il vizio di motivazione in relazione alla pena; con il quarto la violazione di norme processuali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che la prima doglianza è generica e fattuale: i Giudici hanno accertato che la donna viveva stabilmente con il coimputato, il quale deteneva lo stupefacente in casa, nei pensili della cucina, confezionava le dosi sempre a casa, dove riceveva pure gli acquirenti, mentre la donna rispondeva a telefono e dava indicazioni ai clienti (un episodio esaminato in sentenza in modo approfondito); che la seconda censura è del pari generica e fattuale: i Giudici hanno correttamente configurato alla stregua degli atti il concorso e non la connivenza, poiché la donna aveva dato un consapevole contributo, manifestatosi in forma agevolativa del proposito criminoso del concorrente (Cass., Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02); che la terza e la quarta doglianza sono inconsistenti, poiché la Corte territoriale ha ampiamente motivato sui presupposti di applicazione della recidiva, sull'assenza dei presupposti per negare le circostanze attenuanti generiche, sull'entità della pena che è stata comunque significativamente ridotta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33316/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris