CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 05921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ji [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Genova confermava la decisione emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cui aveva inflitto la pena di giustizia per aver violato la misura di prevenzione che gli inibiva lasciare il territorio di riferimento. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia e deduce con due distinti motivi, che possono essere unificati, nella sintesi relativa, nella violazione di legge e nella mancanza di motivazione. In particolare si duole il ricorrente che la motivazione della decisione non teneva conto degli argomenti sviluppati in ordine alla carenza di motivazione e alla mancata assoluzione del Fiannaca, essendosi spostato dall'abitazione per ragioni di necessità. Il ricorso è affidato a motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Deve, in proposito, evidenziarsi che, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, il ricorso tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione complessiva delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dal Tribunale e dalla Corte d'appello, circostanze che hanno indotto a ritenere integrata la fattispecie ascritta attraverso la ritenuta certa riferibilità della violazione della misura di prevenzione. In particolare si è annotato come Fiannaca non avesse comunicato all'Autorità di P.S. il mutamento del luogo di domicilio e avesse lasciato Cunico senza dare nessuna indicazione. Né in una logica assolutoria valgono le dichiarazioni sulle condizioni d'inagibilità del bene ove era alloggiato il sottoposto. Né vale la critica relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con riguardo specificamente all'aumento di pena per la ritenuta continuazione. Si tratta, invero, di critiche che attengono al merito della commisurazione della pena e la cui motivazione non è sindacabile in questa sede. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]