CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 15434/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1466-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] elemento salariale R.G.N.1466/2022 Cron. Rep. Ud.03/04/2024 CC -intimata - avverso la sentenza n. 262/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/07/2021 R.G.N. 1022/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]., rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 607/2019, la quale, in accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori attuali controricorrenti, aveva dichiarato che il periodo di formazione e lavoro di questi ultimi doveva essere computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio e il loro diritto alla voce retributiva denominata nuovo terzo elemento salariale di cui al CCNL 25/07/1997; aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle somme a tale titolo indicate per ciascuno di essi; aveva, infine, condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenne [OSCURATO:SOCIETA]. di tali somme, comprensive di accessori. 2. Premetteva la Corte territoriale che i lavoratori, nel ricorso introduttivo del giudizio, avevano esposto: di essere stati assunti da [OSCURATO:SOCIETA]., con contratti di formazione e lavoro, trasformati poi in contratti di lavoro a tempo indeterminato; di essere “transitati” ex art. 2112 c.c., a seguito di cessione di ramo d’azienda, in [OSCURATO:SOCIETA].; che in data 25.7.1997, allorché già prestavano la loro attività di lavoro, era stato stipulato l’[OSCURATO:PERSONA] di rinnovo del CCNL per i dipendenti del settore degli autoferrotranvieri, il cui art. 4, nel disporre la soppressione del c.d. “terzo elemento salariale” e la confluenza dei corrispettivi valori tabellari nei trattamenti sostitutivi, aveva previsto il mantenimento di detti trattamenti economici in favore dei lavoratori “già in forza a tempo indeterminato alla medesima data di stipula del presente contratto”; di avere diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di ex “terzo elemento salariale” in quanto da reputarsi in servizio a tempo indeterminato alla data del 25.7.1997. 3. Dato conto dei motivi d’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte esaminava congiuntamente il primo ed il secondo motivo, che giudicava infondati. 3.1. In tal senso, riportati i testi dell’art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984, conv. con mod. nella L. n. 863/984, e dell’art. 4 dell’Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti del settore degli autoferrotranvieri siglato il 27.7.1997, richiamava una serie di precedenti di legittimità, tra i quali Cass., 13.6.2014, n. 13496, oltre che proprio precedente. 3.2. Concludeva, pertanto, che correttamente il Tribunale aveva considerato illegittimo l’art. 4 del suddetto Accordo, che, nel sopprimere dalla data di stipula il c.d. “terzo elemento salariale” e nel mantenerlo per i soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima data, non aveva “conservato” detto emolumento retributivo anche in favore dei lavoratori già assunti a detta data con contratto di formazione e lavoro (trasformato al termine dell’esecuzione di esso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato), posto che l’accertamento del diritto all’emolumento oggetto di domanda risultava collegato al riconoscimento dell’anzianità di servizio con riferimento al periodo di formazione e lavoro, in corso alla data dell’accordo.4. Infine, la Corte disattendeva anche il terzo motivo d’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. in punto di prescrizione, considerando, secondo quanto già affermato in altro proprio precedente, che correttamente il giudice di prime cure, avuto riguardo alla data di entrata in vigore (il 18.7.2012) della L. n. 92/2012, aveva ritenuto che le richieste dei lavoratori rimanessero entro il termine quinquennale dalla suddetta data. 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 6. Hanno resistito i lavoratori intimati con unico controricorso, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto alcuna difesa. 7. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, art. 3 co. 5, convertito in L. 19 dicembre 1984 n. 863, nonché di ogni altra norma e principio in materia di effetti della conversione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, per aver la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che l’attribuzione dell’emolumento c.d. terzo elemento salariale sia strettamente dipendente dall’anzianità di servizio nonché per aver erroneamente ritenuto che l’art. 4 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel mantenere il c.d. terzo elemento salariale per i soli lavoratori già in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del contratto, determini una ingiusta discriminazione degli uni rispettoa questi ultimi (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.2. Con un secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro 25 luglio 1997 nonché di ogni altra norma e principio rubricati al precedente motivo primo, per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che l’elemento retributivo in questione (e cioè il nuovo terzo elemento salariale) rientrasse tra quelli oggetto della previsione normativa sul trattamento retributivo dei [OSCURATO:PERSONA] e Lavoro (art. 360 n. 3 c.p.c.)”. 3. Con un terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 18 L. 20 maggio 1970 n. 300 nonché di ogni altra norma e principio in materia di prescrizione, per aver la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che dall’entrata in vigore della L. 92 del 2012, che ha modificato l’art. 18 della L. 300 del 1970 restringendo le ipotesi di tutela reintegratoria, la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori debba ritenersi sospesa nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro (art. 360 n. 3 c.p.c.)”. 4. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente per connessione, sono fondati. 5. Questa Corte, con ormai consolidato orientamento, espresso con le decisioni (secondo i casi, sentenze o ordinanze) nn. 20856/2023; 20679/2023; 673/2023; 2330/2021; 34359/2019; 12335/2016; 22256/2015; 21329/2014; 19436/2014; 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014; 18949/2014; 19948/2014; 18947/2014, emesse nei confronti dell’ANM – [OSCURATO:PERSONA] e con le decisioni nn. 34357/2019, 34358/2019, emesse nei confronti di altre aziende (aventi tutte ad oggetto elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri come le competenze accessorie unificate, c.d. CAU, e il c.d. nuovo terzo elemento salariale, voce che la contrattazione collettiva ha soppresso –in parte, riducendone il valore – preservando il valore preesistente in favore dei soli dipendenti che già ne beneficiavano sino al momento della soppressione, per evitare che i medesimi subissero una improvvisa decurtazione della retribuzione), ha giudicato legittime, ai sensi dell’art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, le clausole della contrattazione collettiva che escludevano il mantenimento di determinate voci salariali (soppresse o modificate) da parte dei dipendenti che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, erano in servizio con contratto di formazione e lavoro e che non avevano mai percepito quel trattamento. E ciò, non perché dopo la trasformazione del contratto sia stata disconosciuta l’anzianità di servizio maturata durante il periodo di formazione, ma perché quegli elementi retributivi non avevano mai fatto parte della retribuzione agli stessi erogata; per cui, nel momento in cui tali emolumenti sono stati totalmente (nel caso del c.d. terzo elemento) o parzialmente (nel caso delle c.d. CAU) soppressi, non si profilava, nei confronti dei medesimi, alcun diritto quesito né alcun livello retributivo da mantenere o conservare. 6. Ancor più di recente tale indirizzo è stato ribadito nelle ordinanze nn. 30807/2023; 30809/2023; 29633/2023; 29561/2023, in relazione a ricorsi per cassazione proprio di [OSCURATO:SOCIETA]. con precipuo riferimento al c.d. “terzo elemento contrattuale”in relazione al medesimo quadro normativo legale e contrattuale collettivo che anche qui viene in considerazione, trattandosi di ricorsi relativi a fattispecie concrete pressoché sovrapponibili a quella che qui ci occupa contro altrettante sentenze della medesima Corte territoriale.7. Pertanto, anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., devono intendersi qui richiamate le ulteriori considerazioni espresse in questi ultimi provvedimenti. 8. Conclusivamente, assorbito il terzo motivo di ricorso, in accoglimento dei primi due motivi, l’impugnata sentenza dev’essere cassata; e, atteso che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto delle originarie domande proposte dai lavoratori per l’accertamento del diritto alla voce retributiva denominata nuovo terzo elemento salariale. 9. L’esistenza di contrastanti pronunce di questa Corte all’epoca di proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione